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Ecobonus: decreto sui controlli ENEA in Gazzetta Ufficiale. Occhio alle riqualificazioni energetiche farlocche

Ecobonus: definite le procedure e le modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica

Ecobonus: ecco come funzioneranno i controlli

I controlli sul bonus fiscale (50% o 65%) per la riqualificazioni energetica degli immobili, cioè l'ecobonus, saranno fatti a campione con una procedura dettagliata e specifica e potranno essere svolti anche sul posto.

Tutti i dettagli dei controlli di ENEA sono contenuti nel decreto MISE dell'11 maggio 2018 del recante "Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.211 dell'11 settembre 2018.

Il provvedimento disciplina quindi le procedure e le modalità con le quali ENEA effettua i controlli, sia documentali che in situ, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013, nel rispetto dei requisiti tecnici disciplinati dal decreto di cui al 14 comma 3-ter del decreto stesso. Il decreto disciplina anche le modalità per la rendicontazione delle spese relative al programma di controlli e la successiva erogazione dei relativi importi.

Ecobonus: programma dei controlli

L'ENEA, entro il 30 giugno di ciascun anno, elabora e sottopone alla Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico (MISE-DG MEREEN), un programma di controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge 63/2013, conclusi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il campione è definito nel limite massimo dello 0,5% delle istanze, selezionate tra le richieste di accesso al beneficio della detrazione fiscale caricate sul portale informativo ENEA di cui all'art. 5, comma 1, nell'anno precedente, tenendo conto in particolare di quelle che soddisfano uno o piu' dei seguenti criteri:

  • a) istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
  • b) istanze che presentano la spesa più elevata;
  • c) istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Il piano di controllo annuale termina entro dodici mesi dall'approvazione da parte del MISE-DG MEREEN.

Procedimento di controllo: comunicazione, avvio, firme dei tecnici

Per ogni istanza soggetta a verifica, l'ENEA comunica l'avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all'amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato all'atto della trasmissione dei dati.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l'amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall'art. 6 del decreto di cui all'art.14, comma 3-ter del decreto-legge 63/2013;

La documentazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l'asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall'amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari.

Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

Controlli sul posto

L'avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di 15 giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante Pec, specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato del controllo.

A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione. Il controllo in situ si svolge alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell'amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori o provvedimento regionale equivalente.

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