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Il nuovo redditometro si applica già dal 2009

Dopo i numerosi annunci susseguitisi nel corso degli ultimi mesi, il nuovo redditometro è pronto per l’utilizzo: il decreto dell’Economia del 24 dicembre 2012 ne ha approvato il meccanismo applicativo e ne ha stabilito la possibilità di impiego già a partire dall’anno 2009. La vasta mole di informazioni ormai accessibili all’Agenzia delle entrate e la possibilità, offerta dal massiccio impiego della telematica nella pubblica amministrazione, di incrociare con efficacia i dati raccolti, hanno permesso di elaborare un sofisticato metodo di accertamento dei redditi delle persone fisiche basato sia sulle spese effettivamente sostenute che sul tenore di vita dei contribuenti. Il nuovo redditometro dovrebbe consentire al fisco di scovare, con maggiore precisione rispetto alla precedente versione, i soggetti che spendono più di quanto ufficialmente dichiarano.

Dopo i numerosi annunci susseguitisi nel corso degli ultimi mesi, il nuovo redditometro è pronto per l’utilizzo: il decreto dell’Economia del 24 dicembre 2012 ne ha approvato il meccanismo applicativo e ne ha stabilito la possibilità di impiego già a partire dall’anno 2009.
La vasta mole di informazioni ormai accessibili all’Agenzia delle entrate e la possibilità, offerta dal massiccio impiego della telematica nella pubblica amministrazione, di incrociare con efficacia i dati raccolti, hanno permesso di elaborare un sofisticato metodo di accertamento dei redditi delle persone fisiche basato sia sulle spese effettivamente sostenute che sul tenore di vita dei contribuenti. Il nuovo redditometro dovrebbe consentire al fisco di scovare, con maggiore precisione rispetto alla precedente versione, i soggetti che spendono più di quanto ufficialmente dichiarano.
Già a novembre scorso, l’amministrazione finanziaria aveva iniziato a svelare le proprie carte, pubblicando sul sito dell’Agenzia delle entrate il software di “autodiagnosi” fiscale denominato “redditest”, che utilizza un algoritmo similare a quello del redditometro con la differenza che il primo, con precipue finalità di “compliance” fiscale, si basa sui dati inseriti direttamente dal contribuente per determinare la congruità del proprio reddito familiare mentre il secondo, con finalità tipicamente accertative, impiega un mix di dati reali e presunti per determinare la congruità del reddito del singolo. In altre parole, il redditometro determina la compatibilità del reddito annuale dichiarato dal contribuente sia rispetto alle spese effettivamente sostenute che rispetto a spese medie determinate in forza di studi socio economici e di elaborazioni dell’Istat.
Questo nuovo strumento accertativo è stato costruito utilizzando tecniche statistiche di analisi del rischio che hanno lo scopo di evidenziare anomalie rispetto a elementi di normalità predeterminata. Il modello di riferimento si basa su 7 categorie aggregate di beni e servizi (abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, attività sportive e ricreative, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari netti), che raccolgono complessivamente 100 voci si spesa. Alcune di queste spese, come anticipato, sono determinate puntualmente, sulla base dell’esborso effettivamente sostenuto e documentato, grazie ai dati che vengono telematicamente trasferiti all’anagrafe tributaria (si pensi all’acquisto di un fabbricato o di un automobile), altre invece sono stimate su base presuntiva attraverso dati ISTAT (ad esempio la spesa media annua per prodotti alimentari o calzature). Il modello base è poi “tarato” su determinate tipologie di contribuenti. Esistono infatti 55 gruppi omogenei che sono stati individuati sulla base di due variabili, una soggettiva ed una territoriale. Ad esempio, le spese annuali presunte per telefonia per una persona sola ultrasessantacinquenne residente a Bari sono considerate diverse da quelle di una coppia di quarantenni con due figli, residente a Milano.
Quanto all’efficacia probatoria, anche il nuovo redditometro – così come il precedente – dovrebbe ricadere nell’alveo delle presunzioni semplici (l’ultima pronuncia della Cassazione a riguardo è la n. 23554 del 20 dicembre 2012). Ciò dovrebbe significare due cose: la prima è che le risultanze degli accertamenti potranno essere superate offrendo prova contraria, la seconda è che le pretese del fisco dovranno – presumibilmente – essere supportate da ulteriori accertamenti oltre quelli del mero scostamento dall’utilizzo dello strumento di calcolo standardizzato. Su questo secondo punto, si attendono precisazioni, anche in vista di una circolare sul funzionamento del redditometro che dovrebbe essere di imminente emanazione. Inoltre, l’accertamento non potrà mai essere automatico ma dovrà essere preceduto da un confronto con il contribuente, durante il quale questi potrà dimostrare sia l’esistenza di eventuali errori di calcolo commessi dall’ufficio, che la legittima provenienza delle fonti di finanziamento delle spese presunte (ad esempio potrà provare che l’acquisto della propria autovettura è stato finanziato da un genitore o che l’abitazione è stata comprata con risparmi pregressi). Ad ogni modo, alcune ulteriori tutele per il contribuente sono già state anticipiate. È stato innanzitutto previsto, in via normativa, una franchigia di in tassabilità: il redditometro potrà dare luogo a rettifiche solo se il reddito complessivo accertabile eccederà di almeno un quinto (20%) il reddito dichiarato. Il vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate, Marco Di Capua, ha inoltre annunciato verbalmente che non verranno presi in considerazione scostamenti inferiori a 12.000 euro. Infine, anche se, ipoteticamente, ciascun individuo potrebbe subire un accertamento da redditometro, il fisco ha annunciato che non verranno effettuate indagini “a tappeto”. Per il 2013 sono stati preventivati 35.000 accertamenti da redditometro e le posizioni da verificare dovrebbero essere estratte da un elenco di contribuenti definiti ad alto rischio di evasione.
Malgrado queste “promesse” di cautela e prudenza annunciate dai vertici dell’Agenzia delle entrate, non ci si deve però dimenticare che il nuovo redditometro è uno strumento potentissimo ma le cui concrete modalità applicative non sono ancora così adamantine. L’auspicio è quindi che esso venga utilizzato con la dovuta competenza e ragionevolezza da parte degli accertatori. Dal momento che è stata data all’amministrazione finanziaria un’”arma” sofisticatissima e per questo complessa nelle sue modalità d’impiego, sarebbe opportuno che fossero emanati al più presto chiarimenti e che l’Agenzia delle entrate si dimostrasse del tutto trasparente e ragionevole sia nel contradditorio con il contribuente che nell’effettiva applicazione del redditometro, calibrando e ponderando con serietà i dati statistici con le reali, concrete situazioni dei singoli cittadini.

Chi volesse tentare un’autodiagnosi della congruità del proprio reddito familiare, può effettuare – in forma completamente anonima – il “redditest”. Il software è messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate al seguente link: http://redditest.agenziaentrate.it/