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Il processo di realizzazione dell’opera di costruzione

Come e quando il Progettista e il Costruttore sono diventate due carriere diverse

opera di costruzioneHo pensato potesse valere l’impegno provare a condividere con i frequentatori di Ingenio-Web talune considerazioni generali circa il tema dell’approccio al processo generale di realizzazione dell’“opera di costruzione”.

Costruzione” fa, a buon diritto, parte di quel gruppo di termini che vengono impiegati comunemente nel linguaggio corrente, anche da parte degli addetti ai lavori.

Esempi tipici sono dati dai termini “esecuzione”, “controllo”, “qualità”, “rintracciabilità”, “certificato”, e si potrebbe continuare con un certo agio; con esiti, in sede di verifica del grado di uniformità del significato assunto dagli utilizzatori, addirittura stupefacenti.

L'etimologia della parola “Costruzione”

Nel suo significato corrente “costruzione” richiama primariamente l’idea di “casa”, e non è un caso (mi si perdoni l’assonanza) che il termine spesso impiegato a sinonimo sia “edificio”, il cui etimo deriva dal latino “aedes” + “facěre” = “casa” + “fare”.

Anche l’etimo di “costruzione” deriva dal latino: “cum” + “strùere” = “con” + “ammassare”, ovvero “ammassare insieme”, “accumulare”, con un termine caro ai carpentieri potremmo dire “assemblare”.

E l’edificio altro non è che l’esito dell’ “accumulo”, ordinato, dei suoi diversi componenti, ovvero dell’ “assemblaggio” di prodotti che siano “da costruzione”, ovvero siano “destinati all’accumulo”.

Osserviamo come nell’ambito del “Regolamento Prodotti da Costruzione” [Reg. (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011] la definizione di “opera di costruzione” corrisponda a “edificio o opera di ingegneria civile”: l’“opus” (il “lavoro”) di “cum” + “struere” dà primariamente luogo ad una “aedes”.

Nell’impiego dell’“equipollenza” “o”, l’“edificio” è sostanzialmente assunto quale “riassunto concettuale” delle “opere di ingegneria civile”, che vengono pertanto assimilate a qualcosa di “omologo” alla “casa”: elevato a partire dal terreno, vincolato in qualche misura ad esso, statico.

Nel medesimo ambito osserviamo inoltre come la definizione di “prodotto da costruzione”, quale “prodotto …… immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione”, attesti che è l’“accumulo”, ordinato, di prodotti “da costruzione” a dar luogo alla “aedes”.

Progettista e Costruttore: due carriere per due processi

Il fare è la prima fonte della conoscenza. E la conoscenza produce nuova conoscenza.

La sommatoria di questi due meccanismi è il motore dell’evoluzione della capacità predittiva umana, ovvero della capacità di immaginare scenari nuovi e prevederne il funzionamento e l’evoluzione.

La messa a punto per affinamento progressivo del processo di Progettazione della “aedes” deriva appunto dal progressivo sviluppo di tale capacità predittiva, via via sempre più solidamente basata sulla stratificazione di innumerevoli casi di applicazione, a loro volta resi stabili dagli esiti dell’approfondimento teorico.

“Progettare” è “immaginare” la “aedes”, nelle sue fattezze e nel suo funzionamento.

Ed il continuo estendersi dell’insieme delle competenze necessarie per realizzarla ha determinato la progressiva “separazione delle carriere” fra Progettista (che immagina) e Costruttore (che “accumula” ordinatamente).

Tale separazione, frutto dell’ineluttabile coazione umana allo sviluppo e dunque “fisiologica” per qualità e quantità, ha progressivamente condotto al delinearsi di due processi distinti non più soltanto concettualmente, ma anche temporalmente ed operativamente.

Un processo di Progettazione ed un processo di Costruzione che corrono dunque il rischio di “parlarsi” poco e persino male. Una “fisiologia” di separazione che corre il rischio di introdurre “patologie” da eccessivo allontanamento. Il rischio di ottenere il paradosso di un livello qualitativo della “somma dei processi” (ovvero della “aedes”) inferiore alla somma dei livelli qualitativi dei singoli processi che concorrono a realizzarla.

Il ragionare di quante e di quale natura siano le storture che in questa “faglia” naturale tendano ad infiltrarsi non è qui pertinente.

Ciò che qui interessa è riconoscere che i soli due “Operai” dell’“opera di costruzione”, il Progettista ed il Costruttore, hanno il preciso obbligo (“statutario” potremmo dire) di mutua coerenza d’azione. Le rispettive attività racchiudono tutte le attività che materializzeranno l’opera, rendendola in condizioni di “funzionamento”.

Il passaggio di consegne

Quando si incontrano le due “carriere” del Progettista e del Costruttore?

Quando l’esito del processo di Progettazione, l’“opera immaginata”, viene consegnato nelle mani del responsabile del processo di Costruzione, che ha il compito di rendere l’“opera assemblata”.

Questa fase, cruciale proprio in ragione della separazione di cui sopra, costituisce una delle costanti preoccupazioni del legislatore impegnato nella regolamentazione del processo generale di realizzazione dell’“opera di costruzione”.

Preoccupazione la cui più recente materializzazione si individua nell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50: “Verifica preventiva della progettazione” (ovvero la verifica degli esiti del processo di Progettazione), obbligatoria per qualsiasi opera pubblica ed attuata da parte di un soggetto che risulta comunque distinto dal Progettista.

Entrambi tali requisiti, sia l’obbligo di verifica che l’indipendenza del soggetto verificante, appaiono assolutamente condivisibili.

A tal punto condivisibili che si pone però naturalmente la questione del perché essi non siano generalizzati per qualsiasi “opera di costruzione”, pubblico o privato che sia il Committente.

Ritengo sia necessario non disconoscere la criticità in assoluto del passaggio di testimone dal Progettista al Costruttore, pena probabile un cattivo esito della prova di staffetta.

E un principio non si applica discriminando fra “casi quantitativi”.

Un principio o si condivide o non si condivide.

Sono i metodi di attuazione del principio che occorre siano differenziati in correlazione ai “casi quantitativi”. È la differenza fra Politica e Tecnica.

Proposte di azione

Ritengo che potrebbero essere maturi i tempi di un “upgrading” qualitativo della L. 5 novembre 1971 n. 1086 (con riferimento alle “costruzioni”) e del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (con riferimento alla “materia edilizia”):

  • determinazione univoca dei livelli del processo di Progettazione (con riferimento alle opere private auspicabilmente non differenziati, o comunque per sola riduzione, dalle definizioni di cui all’art. 23 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50);
  • determinazione univoca degli esiti del processo di Progettazione, che devono in particolare comprendere i requisiti di mantenimento nel tempo delle caratteristiche di funzionalità dell’“opera”;
  • introduzione della figura professionale del “Collaudatore di Progetto Esecutivo” (unitamente allo schema di riconoscimento dello stato di qualificazione) quale non soltanto “Validatore” degli esiti del processo di Progettazione (in rif. all’art. 26 c.8 del citato D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), ma altresì “Autorizzatore” all’avvio del processo di Esecuzione;
  • introduzione di strumenti documentali specifici di attuazione della funzione di “Autorizzatore”, quali la “Specifica di Esecuzione” ed il “Piano di Controllo dell’Esecuzione” dell’“opera di costruzione”, condivisi fra Progettista, Costruttore e Direttore dei Lavori preventivamente all’avvio del processo di Esecuzione.

 

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