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Servizi di ingegneria e architettura: i parametri sono obbligatori o no? Tutti i paletti dell'equo compenso

Obbligo dei parametri nei corrispettivi delle prestazioni professionali: importante sentenza del Tar Abruzzo analizzata dai tecnici del CNI

Parametri ed equo compenso: una sentenza illuminante

C'è una sentenza del Tar Abruzzo (L'Aquila), la n.331 dello scorso 9 agosto 2018, che è piuttosto "illuminante" in ottica obbligatorietà dei parametri contenuti nel DM 17/06/2016 (cd. Decreto Parametri Bis) per determinare i corrispettivi delle prestazioni professionali dei servizi di ingegneria e di architettura e, conseguentemente, gli onorari dei professionisti tecnici.

Con la circolare n. 293 del 3 ottobre 2018, il Consiglio nazionale degli ingegneri segnala e analizza questa pronuncia, la cui decisione - favorevole alle ragioni della Categoria – è giunta all'esito di un ricorso promosso dall'Ordine degli Ingegneri di Teramo e dall'Ordine degli Architetti PPC di Teramo.

Parametri per i corrispettivi: si possono modificare le cifre?

Nel caso di specie, con il ricorso l’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti di Teramo hanno impugnato gli atti della gara indetta dal Comune di Civitella del Tronto per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per il restauro, riqualificazione e messa in sicurezza della Fortezza Borbonica di Civitella del Tronto, per un compenso a base di gara che, inizialmente quantificato in € 470.977,56, secondo i parametri di cui al DM 17.6.2016, è stato poi ridotto a € 228.000,00, entro il tetto fissato dalla nota del 17.7.2015 prot. RA/189416/SQ del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo che limita la determinazione dei compensi per prestazioni intellettuali ad una percentuale compresa tra il 6% e l’8% dell’importo lordo dei lavori, in ragione della natura dell’opera e dall’entità dell’impegno intellettuale necessario per l’espletamento del compito da affidarsi.

In pratica, i compensi delle prestazioni professionali dei servizi di architettura e di ingegneria erano stati dal Comune inizialmente calcolati utilizzando i parametri definiti dal DM 17 giugno 2016 (“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”), per poi essere ridotti entro il limite percentuale (8%) stabilito secondo la nota del Presidente della Giunta Regionale.

Le censure degli Ordini professionali avevano riguardato sia la affermata violazione del disposto dell’art.24, comma 8, del d.lgs. 18/04/2016 n.50 (“… I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento.”), sia il lamentato illegittimo frazionamento dell’oggetto dell’appalto, separando le attività di progettazione da quelle di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Servizi di progettazione: il decreto Parametri Bis è vincolante

Il Tar Abruzzo parte identificando l'oggetto del contendere: si tratta, in altri termini, di stabilire se le amministrazioni aggiudicatrici siano vincolate dai parametri per la determinazione dei corrispettivi professionali contenuti nel DM 17 giugno 2016, oppure siano libere di discrezionalmente discostarsene

Per sciogliere il nodo interpretativo, il giudice amministrativo di primo grado procede ad una ricognizione della disciplina e della ratio alla base dell’art.24 citato. L'art.24, comma 8, del d.lgs. n.50/2016 dimostra la manifesta volontà del Legislatore di stabilire uno standard dei compensi professionaliche sia garanzia di qualità delle prestazioni richieste ai professionisti intellettuali che progettano opere pubbliche”. Per il CNI, tale affermazione è molto importante e in linea con quanto da sempre dichiarato dalle rappresentanze istituzionali della Categoria.

L'art.24, quindi, va interpretato come non introduttivo di un “obbligo” delle amministrazioni di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nel decreto ministeriale ma – allo stesso tempo – disconosce decisamente la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di fissare discrezionalmente il corrispettivo a base di gara delle prestazioni di progettazione e direzione dei lavori, perché questo “equivarrebbe a dare un’interpretazione abrogativa” della disposizione dell’art.24 del Codice Appalti

Secondo il TAR, non basta quindi addurre motivazioni legate alla riduzione dei costi per l’amministrazione per giustificare decisioni sui compensi professionali basate sulla più ampia discrezionalità delle stazioni appaltanti, svincolata da ogni riferimento ai parametri ministeriali. Accanto ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa occorre infatti – prosegue il giudice – tenere conto dell’obiettivo di “qualità delle prestazioni tecnico-professionali”, che l’art.24 del d.lgs. 50/2016 intende perseguire.

Nel caso di specie, si palesa quindi una chiara svalutazione delle prestazioni professionali, fissando per le spese tecniche riguardanti tutti gli interventi del Masterplan le soglie percentuali del 6% e 8% dell’importo dei lavori e, solo all’interno delle anzidette percentuali, facendo salve le valutazioni sulla natura dell’opera e sull’entità dell’impegno intellettuale richiesto.

La preventiva limitazione dei compensi per le spese tecniche verso l’alto, in altre parole, per il Tar, "costituisce una non consentita deroga generale e astratta ai parametri ministeriali".

Progettazione: l'affidamento congiunto non è obbligatorio

Diverso è, invece, il parere del Tar in merito al secondo motivo di ricorso, che viene respinto: se, infatti, si riconosce vigente nell’ordinamento un principio di unitarietà delle attività di progettazione, questo non coinvolge le attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (la cui disciplina – prosegue il giudice – “neppure consente di ritenerle integrate nella progettazione e direzione dei lavori oggetto di gara”).

Si tratta infatti di attività autonome e per le quali non è legislativamente previsto che siano affidate necessariamente in maniera congiunta con le prestazioni di progettazione e direzione dei lavori.

In questa circostanza, pertanto, la sentenza riconosce l’esistenza di una discrezionalità della stazione appaltante e quindi non censura la scelta di riservare ad una diversa procedura l’affidamento delle attività di coordinamento della sicurezza, “ancorché inerenti alla stessa opera”.

I paletti del Decreto Parametri: obbligatorietà certificata, non si deroga

Il CNI, in ogni caso, conclude affermando che – per effetto delle modifiche recate al testo del secondo periodo del comma 8 dell’art.24 d.lgs. n.50/2016 dall’art.14, comma 1, lettera c), del d.lgs. 19 aprile 2017 n.56 (che ha sostituito le parole “possono essere utilizzati” con “sono utilizzati”) – la formulazione dell’art.24, comma 8, del Codice dei contratti è chiara nel prevedere l’obbligatorietà del riferimento ai parametri ministeriali fissati dal DM 17 giugno 2016 “quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”.

Per quanto riguarda poi il corretto significato da dare all’inciso “criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento”, contenuto nell’art.24 cit., secondo il TAR Abruzzo n.331/2018, l’amministrazione “avrebbe dovuto stabilire, in concreto, l’importo a base d’asta per le attività messe a gara, giustificandolo sulla base dell’importo risultante dall’applicazione dei soli parametri ministeriali”.

Quindi, in definitiva:

  • I) la stazione appaltante non è libera di determinare unilateralmente e discrezionalmente il corrispettivo da porre a base di gara delle prestazioni relative ai servizi di ingegneria e di architettura;
  • II) i parametri ministeriali fissano uno standard dei compensi professionali e mirano a salvaguardare la qualità della prestazione professionale;
  • III) le stazioni appaltanti devono porre a confronto i compensi stabiliti nel caso di specie con i corrispettivi stabiliti in astratto dal decreto sui parametri (“commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività”) e procedere ad una verifica di compatibilità tra i due importi, avendo sempre cura di giustificare la quantificazione delle spese tecniche “sulla base dell’importo risultante dall’applicazione dei parametri ministeriali”.

Equo compenso e PA: chiarimenti definitivi

Il CNI ricorda che anche la disciplina introdotta in materia di equo compenso contiene una disposizione relativa all’applicabilità del principio dell’equo compenso nei confronti della P.A.

Tale estensione di disciplina nei riguardi della PA appare pienamente in linea con la ratio legislativa, perché l'amministrazione, in virtù delle regole che presiedono al suo funzionamento e della normazione specifica dei rapporti che la riguardano, costituisce un cliente certo non meno "forte" di banche, assicurazioni e grandi imprese, rispetto ai liberi-professionisti.

Nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, corollario al richiamato "principio dell'equo compenso" è certamente l'applicazione del DM 17/06/2016 che consente la determinazione di un corrispettivo, da porre a base d'asta, proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa e al contempo rispettoso delle esigenze pubblicistiche.

Le modifiche alla disciplina sull’equo compenso entrate in vigore con la legge di Bilancio 2018 rafforzano quindi quanto previsto dal testo vigente dell’art.24, comma 8, del Codice Appalti, ovvero l'obbligo di utilizzo delle tabelle del DM 17 giugno 2016 per il calcolo dei compensi professionali nei contratti di appalto relativi ai servizi di ingegneria e di architettura.

Per il CNI, quindi, è importante evidenziare, per il momento, l’affermazione contenuta nella sentenza, circa l’assenza di una sorta di “libertà” delle amministrazioni aggiudicatrici – negli appalti pubblici – di fissare (di regola, al ribasso) a proprio piacimento le soglie dei compensi professionali da attribuire nei bandi di gara.

Andrebbe infine approfondito, invece, a livello giurisprudenziale, l’autentico significato da attribuire all’incisoquale criterio o base di riferimento”, contenuto nel secondo periodo del comma 8 dell’art.24 citato.

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