Data Pubblicazione:

Certificato di agibilità e regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona: i contatti

Tar Calabria: il certificato di agibilità di un immobile adibito, lungi dall’essere subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera

Certificato di abilità: i presupposti per il rilascio

L'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo: in tal caso, è assolutamente corretta la scelta di annullare il certificato di agibilità, il quale, lungi dall'essere subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera.

Le importanti conclusioni sono contenute nella recente sentenza n.1605/2018 del Tar Calabria, che ha respinto il ricorso di una società coooperativa contro l’annullamento, per violazione di legge ed eccesso di potere, del provvedimento comunale con il quale è stato annullato in autotutela il certificato di agibilità di un immobile, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, dell’ordinanza di sgombero emessa dalla commissione straordinaria dello stesso Comune.

Certificato di agibilità: se non c'è sicurezza della struttura va annullato

Con convenzione del 5 maggio 2009, la cooperativa ricorrente aveva ottenuto in concessione dal comune un immobile, munito di certificato di agibilità, per adibirlo a scuola materna. Nel prosieguo, tuttavia, il Comune aveva incaricato un professionista privato di verificare la vulnerabilità sismica della struttura e questi, eseguiti gli accertamenti tecnici, ha dedotto che "i risultati sono tali da prefigurare un eventuale collasso strutturale in caso di evento sismico, atteso che il valore dell’indice di rischio derivante dallo studio di vulnerabilità sismica della struttura portante è pari ad 0,146, nettamente inferiore alla soglia minima di sicurezza".

Il comune ha quindi dapprima provveduto ad annullare il certificato di agibilità e, di seguito, ad ordinare lo sgombero della struttura, adibita ad asilo nido, curando comunque di offrire alla cooperativa un’altra struttura, al fine di proseguire con l’anno scolastico in corso.

Il modus operandi del comune, per i giudici amministrativi, è assolutamente legittimo, poiché nella fattispecie va considerato non solo il valore dell’indice di rischio, che è pari a 0,146, ma anche che l'immobile è utilizzato come asilo nido. Si configura, quindi, l'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona.

Ne deriva, quindi, il divieto di utilizzo del manufatto, attuato attraverso l'ordine di sgombero, che costituisce un atto dovuto, allorquando la costruzione manca dei requisiti di sicurezza per l’incolumità pubblica.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi