Data Pubblicazione:

Autorizzazione paesaggistica: l'assenza-assenso della Soprintendenza alla Conferenza dei Servizi non fa testo

Mibac: il silenzio-assenso, all'interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica, non si applica nel caso in cui la Soprintendenza non si esprima sul rilascio dell'autorizzazione perché assente alla Conferenza di Servizi; non esiste, quindi, alcun principio di ‘assenza-assenso’

Le regole dell'autorizzazione paesaggistica in merito al silenzio assenso

Il principio dell'assenza-assenso, riferito alla mancanza della Soprintendenza alla Conferenza dei Servizi, è una bufala, un principio inesistente: la Soprintendenza può legittimamente confermare il no del Comune, anche se non partecipa alla Conferenza.

Lo ha chiarito il Ministero dei Beni Culturali (Mibac) nella nota n.23231/2018 dello scorso 28 settembre, redatta in risposta al quesito con cui un comune del Lazio chiedeva se la mancata partecipazione del Ministero alle conferenze di servizi, qualificandosi quale "assenza assenso", potesse superare il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica formulato dal comune stesso in ragione della mancata conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico.

Autorizzazione paesaggistica e silenzio-assenso: le regole del gioco

L'istituto giuridico del silenzio-assenso (art.17-bis legge 241/1990), all'interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica (art.146 d.lgs. 42/2004), è limitato "alla sola ipotesi di proposta positiva da parte dell'amministrazione procedente", nel caso specifico il comune. Il procedimento delineato dall'art. 146 del Codice dei Beni culturali prevede un meccanismo di "co-decisione"subordinando il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla doppia delibera conforme dell'amministrazione procedente e del Ministero, che si esprime in via consultiva.

Ciò significa che il diniego dell'amministrazione preposta all'intervento di modificazione del paesaggio esclude l'esigenza del "doppio controllo", ossia la necessità di una seconda valutazione rimessa alla Soprintendenza, essendo peraltro difficile ipotizzare che quest'ultima, titolare della funzione di conservazione e protezione del paesaggio, possa esprimersi favorevolmente.
 
Se, in definitiva, il comune "dice no", il silenzio-assenso della Soprintendenza si allinea al parere negativo dell'amministrazione locale, configurandosi come "assenso" alla posizione negativa del comune.

Autorizzazione paesaggistica e silenzio-assenso in Conferenza dei Servizi

Tutto ciò, precisa il Mibac, vale anche se il procedimento autorizzatorio si svolge attraverso la Conferenza dei Servizi. L'eventuale assenza della Soprintendenza in Conferenza di Servizi non può quindi cambiare in senso favorevole il diniego all'autorizzazione paesaggistica espresso dal comune (o dalla Regione) a causa della difformità con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale.

LA NOTA INTEGRALE DEL MIBAC E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

 

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi