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Veranda chiusa, dilemma aperto: basta la SCIA o serve il permesso di costruire? I chiarimenti

Tar Marche: serve il permesso di costruire per le verande realizzate sulla balconata di un appartamento

Le verande sui balconi richiedono il permesso di costruire

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. Non si scappa: lo ha definitivamente chiarito il Consiglio di Stato nella recente sentnza del 9 ottobre che ha fatto chiarezza su un dilemma spesso controverso della normativa urbanistica.

Verande chiuse sui balconi: ecco perché non basta la SCIA

Il motivo per cui non basta la SCIA ma serve il permesso è preso detto: si tratta di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto.

Per Palazzo Spada non conta neanche la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura, anche ove realizzata (come nella specie) con pannelli in alluminio, costituisce comunque un aumento volumetrico. In proposito, va ricordato che, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 131/2003, tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art.4, comma 1-sexies del dpr 380/2001, la veranda è stata definita (nell'Allegato A) "Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili".

Deve anche escludersi - inoltre - che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una "pertinenza" in senso urbanistico, come era stato invece sancito dal Tar Marche, che aveva originariamente accolto l'appello contro l'ordinanza di demolizione.

La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie. Su queste basi, correttamente il comune ha ritenuto che la realizzazione del manufatto in contestazione - consistente nell'"ampliamento volumetrico dell'unità immobiliare eseguito con la realizzazione di una struttura in cemento armato (costituita da pilastri e travi) sui lati nord e ovest della tettoia, tamponature laterali in vetro, con l’allungamento della trasanna della copertura sovrastante sostenuta da travi doppio T, e con la realizzazione" - rendesse necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire.

Se c'è ampliamento volumetrico serve sempre il permesso di costruire

Nel "nostro caso", non è stata seguita la tesi della società appellata, fatta valere in primo grado e riproposta nel giudizio di appello, secondo cui l’opera in contestazione (denominata "serra") era già stata autorizzata dal comune. Infatti, le tavole progettuali e la relazione tecnica della precedente concessione edilizia del 1999,€’ la quale aveva espressamente assentito soltanto un intervento di "restauro e risanamento conservativo" della tettoia aperta a struttura verticale oggetto di un precedente condono edilizio (del 1986), e non una ristrutturazione edilizia volta creare un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente non contenevano la rappresentazione di un locale chiuso e neppure degli infissi posti a chiusura della veranda, mentre la struttura accertata ha tamponature laterali in vetro, presenta travi di sostegno per la copertura, nonché un massetto in c.a. a sostegno delle porte in vetri.

In definitiva, i giudici di appello non hanno dubitato della legittimità della sanzione irrogata dal comune che, in ragione di quanto detto, assume una connotazione del tutto vincolata in rapporto alla realizzazione di una struttura comportante un ampliamento volumetrico e una modifica del prospetto dell’edificio, in mancanza del prescritto titolo edilizio ed in contrasto sostanziale con la strumentazione urbanistica.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF


"TETTOIE, VERANDE, PERGOLATI E ... PERGOTENDE: LEGGI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO"

 

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