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Permesso di costruire "in deroga": è fattibile solo nelle aree in degrado individuate dal comune

Tar Piemonte: spetta all’ente la valutazione sulla possibilità di concedere o meno il titolo edilizio sulla base dei presupposti individuati dal decreto Sviluppo del 2011

Permesso di costruire in deroga: quando si può chiedere?

Quando è ammesso il cosiddetto permesso di costruire in deroga regolamentato dall'art.5 del DL 70-2011 (Decreto Sviluppo)? Il Tar Piemonte, in una recente e importante sentenza (la n.1028-2018 dello scorso 18 settembre) lo chiarisce bene, specificando che si può ottenere solo laddove gli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare si collochino in aree urbane "degradate" individuate dal Consiglio comunale.

Questa valutazione del comune è peraltro sindacabile solo in presenza di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o di travisamento del fatto, poiché la nozione di "degrado" non attinge a regole tecniche desunte da scienze esatte.

Permesso di costruire in deroga: cosa dice l'art.5 del Decreto Sviluppo

Si prevede una disciplina premiante in favore degli interventi edilizi che mirano a riqualificare il patrimonio edilizio esistente ("al fine di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione (…) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del Dpr 6 giugno 2001 n.380").

L'art.5 in questione è stato poi modificato dal decreto-legge 133/2014 (c.d. Sblocca Italia), in base al quale, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, "è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico".

Il permesso di costruire in deroga è ammesso, non dovuto

Il Tar sottolinea, per dirimere il caso di specie, che il concetto base e presupposto fondamentale è che il permesso di costruire in deroga ai sensi della norma in questione è "ammesso" e non "dovuto", dal momento che sulla sua applicazione delibera il Consiglio comunale, e che ciò avviene "nell'esercizio di poteri ampiamente discrezionali che possono afferire anche agli indirizzi politici di fondo dell'amministrazione in carica in materia di governo del territorio".

Quindi:

  • a) la delibera del Consiglio comunale è insindacabile in virtù del principio secondo cui quando l'amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio discrezionale, per “sconfessare” quest'ultimo occorre dimostrarne la palese inattendibilità, tranne che emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità ( ex multis, Consiglio di Stato sez. III, 24 maggio 2017 n. 2452);
    b) pur in presenza di aree degradate con edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, l'amministrazione comunale non è tenuta ad accogliere qualsiasi richiesta di permesso di costruire presentata in deroga al piano regolatore, per il solo fatto che l'intervento potrebbe consentire di razionalizzare il patrimonio edilizio esistente e di riqualificare aree urbane degradate, poichè la possibilità di rilasciare in deroga il titolo edilizio costituisce una eccezione al principio di carattere generale che “il piano regolatore deve essere rispettato finché è in vigore”. Principio, peraltro, che lo stesso Collegio aveva affermato con la sentenza del 29 gennaio 2016, n. 91 (“il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art.5, comma 9 e segg. del D.L. n.70 del 2011 [è] un istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale”).

L'autonomia comunale sul permesso in deroga

Per questi motivi è stato respinto il ricorso contro una delibera comunale che aveva negato la richiesta di permesso costruire per due fabbricati commerciali in deroga agli strumenti urbanistici per insussistenza di un'area urbana degradata ("la zona interessata non soddisfa l'interesse pubblico (…) gli edifici esistenti possono, al più, essere qualificati come dismessi") e per mancanza di un interesse pubblico ("l'intervento (…) appare diretto a realizzare essenzialmente un interesse privato-imprenditoriale correlato ad un fine di lucro").

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