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Condominio: il corretto riparto delle spese dei frontalini dei balconi secondo la Cassazione

Ripartizione delle spese per la manutenzione e riparazione dei frontalini dei balconi, Cassazione: i frontalini sono parti condominiali in quanto attinenti al decoro architettonico dell’edificio comune

Riparto spese condominiali: tutto sui frontalini dei balconi

I frontalini dei balconi nei condomini non sono di proprietà esclusiva ma di tutti, perché attengono al decoro architettonico dell'edificio comune. Pertanto, in caso di manutenzione e riparazione, la divisione delle spese è automatica.

Frontalini dei balconi: perché sono parti comuni

Il principio, ferreo, è stato ribadito ancora una volta dalla Cassazione, che nella recente ordinaza 27413/2018 ha messo alcuni paletti fondamentali dell'annosa questione:

  1. nel regolamento condominiale non può essere inserita una clausola che incida sulla modificazione delle parti di proprietà condominiale con l’estensione del concetto di proprietà esclusiva anche ai frontalini, che devono ritenersi riferibili alle parti condominiali in quanto attinenti al decoro architettonico dell’edificio comune;
  2. gli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio - come i cementi decorativi relativi ai frontali (ed ai parapetti) - svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all’intero edificio inserendosi nel suo prospetto, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell’art. 1117, n. 3, c.c., con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Il regolamento condominiale non può modificare le titolarità delle parti condominiali

Nel caso di specie, era stata impugnata la delibera assembleare con la quale l’assemblea condominiale, nel ripartire le spese di alcuni lavori condominiali, aveva considerato parti condominiali anche i balconi e quanto necessario per il montaggio del ponteggio per il rifacimento dell’intera facciata e per il pozzo luce, con esclusione della pavimentazione.

Secondo il Tribunale, che accoglieva l'impugnazione, nel regolamento condominiale i balconi erano considerati, ad ogni effetto (compreso quello estetico) quale porzione dell’edificio di proprietà esclusiva. Ma la Corte d'Appello riformava la decisione, sulla base che per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, i frontalini in quanto componenti del “decoro architettonico” dell’edificio condominiale sono da considerare parti comuni. Un "finale" che ha trovato l'ok della Cassazione.

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