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I primi CAM (criteri ambientali minimi) in edilizia: le regole fondamentali per la progettazione corretta

ICMQ, l'Ordine degli architetti di Padova, ANCE e ANCI Veneto hanno deciso di predisporre un documento in sette punti per orientare chi è chiamato alla gestione degli appalti e chi dovrà necessariamente interfacciarsi con i CAM (Criteri Ambientali Minimi) in edilizia

CAM in edilizia: le regole per la corretta progettazione

Una sorta di 'quasi-decalogo' (sette indicazioni utili) per progettare e costruire con i CAM (criteri ambientali minimi) in edilizia. Il documento, predisposto da ICMQ, Ordine degli architetti di Padova, ANCE e ANCI Veneto, fornisce suggerimenti per facilitare l'applicazione dei cd "bandi verdi".

Alla base di questo "manifesto" vi è la condivisa convinzione dell'importanza di perseguire l'obiettivo di un'edilizia sempre più sostenibile e orientata all’economia circolare, ma allo stesso tempo si ribadisce la consapevolezza che perché ciò avvenga sia necessario individuare modalità di applicazione della nuova normativa relativa agli "appalti verdi" e all’introduzione dei CAM che tengano conto delle caratteristiche specifiche del mercato delle costruzioni e valorizzando competenze e professionalità.

1. Quadro normativo di riferimento

Nel manifesto, al capitolo 1, si evidenzia che la normativa di riferimento è data dal combinato disposto delle disposizioni del Codice dei contratti (art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”) e di quelle contenute nel D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 (“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione”).

Il primo riferimento richiamato è il punto 2.1.1.-Sistemi di gestione ambientale: l’appaltatore - ovvero l’esecutore - deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Capacità che viene verificata chiedendo ai concorrenti il possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001. Ne consegue che non esiste un obbligo di richiedere ai concorrenti il possesso della certificazione ambientale, come confermato dallo stesso Ministero dell’Ambiente nelle FAQ del 2 febbraio scorso.

Il legislatore sembra quindi propendere per un’impostazione sostanzialistica, che lo porta a privilegiare - rispetto al possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o di registrazione EMAS (che sono una garanzia della sua capacità potenziale di applicare misure di gestione ambientale) - l’effettivo rispetto da parte dell’appaltatore, ancorché non certificato, di tutte le prescrizioni, le norme e le procedure - fissate nel progetto, nel capitolato speciale e nel contratto - per ridurre l’impatto ambientale dell’intervento.

2. La richiesta della certificazione di sostenibilità ai soggetti appaltatori

Può risultare compatibile con le attuali condizioni del mercato prevedere la richiesta agli appaltatori da parte di una stazione appaltante pubblica di una certificazione UNI EN ISO 14001 quando si verifichino le seguenti tre condizioni:

  • l'opera appaltata abbia caratteristiche dove l’impatto ambientale risulti rilevante;
  • l'opera sia di dimensioni e di valore consistente individuando nella soglia comunitaria uno spartiacque adeguato per non penalizzare le micro e piccole imprese;
  • si riscontra una percentuale adeguata di imprese certificate nell’ambito territoriale oggetto del bando, rilevabile sulla base delle iscrizioni SOA.

 

4. La qualificazione delle figure professionali nell'ambito dell'attività di progettazione

Questo punto interessa in particolar modo i progettisti tecnici: si richiede infatti l'attivazione di nuove figure professionali, in particolare con riferimento al criterio 2.3.1 relativamente alla diagnosi energetica. Esse sono:

  • esperto in Gestione dell’Energia (EGE) - riferimento norma Uni CEI 11339 e figura già operativa, per i quali è richiesta la certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale 17024;
  • auditor Energetico (AE) - riferimento norma UNI CEI 16247 parte 5, in attesa di attivazione da parte del Ministero dell’ambiente, ma già operativa in alcuni Stati dell’Unione Europea.

Il criterio ambientale al punto 2.6.3 relativo al Sistema di monitoraggio dei consumi energetici impone inoltre l’applicazione della Building Automation di classe A - in base alla norma UNI EN 15232 - in grado di apportare risparmi energetici tra il 30 e 40% a seconda delle destinazioni d’ uso, aprendo la strada di fatto ad una nuova figura professionale relativamente alla progettazione architettonica ed impiantistica.

Inoltre il Decreto al punto 2.3.5.6 valorizza in via definitiva la figura del Tecnico competente in acustica, che a far data dal 19.04.2018 non sarà più iscritto agli elenchi regionali ma entrerà a far parte dell’Elenco nazionale dei Tecnici competenti in acustica. Il criterio ambientale relativo al Confort acustico prevede l’attuazione della norma UNI 11367 in attesa di approvazione, stabilendo che il rispetto dei requisiti sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale delle conformità, debba avvenire presentando il progetto acustico e una redazione di collaudo in opera ai sensi della UNI 11367, UNI11444 e UNI 11532 o equivalenti.

Infine al punto 2.6.1 si prevede la possibilità di attribuire un punteggio premiante al professionista esperto in aspetti energetici e ambientali secondo la norma ISO/IEC 17024 o equivalente, facendo riferimento a tecnici in possesso di diplomi o attestati riguardanti i protocolli nazionali o internazionali quali Itaca, CasaClima, Leed, Breeam, Well, o similari.

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