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Riforma degli Appalti: tutte le novità del Decreto Semplificazioni. Torna l'appalto integrato, abrogato il SISTRI

Nel nuovo schema di decreto Semplificazioni, proposti l’incentivo per la progettazione ai dipendenti della PA, la procedura negoziata fino a 2,5 milioni di euro e l’indicazione facoltativa della terna di subappaltatori

Decreto Semplificazioni con tante modifiche al Codice Appalti

L'ennesimo stravolgimento nel mondo degli Appalti pubblici, che per tanti aspetti coinvolgono anche i professionisti tecnici, è servito: nel pacchetto "Semplificazioni" portato ieri all'esame del pre Consiglio in vista della riunione di Consiglio dei Ministri di oggi o domani, ci sono due provvedimenti molto importanti. Uno è lo schema di Decreto Semplificazioni, con - tra l'altro - modifiche al d.lgs. 50/2016 e abrogazione del SISTRI, l'altro il DDL Deleghe Semplificazioni, col ritorno al vecchio regolamento di esecuzione del Codice Appalti.

Ricordiamo, ovviamente, che lo schema di decreto legge sulle semplificazioni entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrà essere convertito in legge.

Decreto Semplificazioni: quante modifiche al Codice Appalti

  • ritorno all'appalto integrato: messa a regime della progettazione "semplificata" per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria cosi da consentire l'affidamento dei lavori sulla base di un progetto definitivo meno articolato e quindi di ricorrere all'appalto integrato. La modifica dell'art. 23 comma 3-bis del d.lgs. 50/2016 prevede che il progetto definitivo dovrà prevedere "almeno" la relazione generale, l’elenco prezzi, il computo metrico-estimativo e il piano della sicurezza e coordinamento, con "l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso". Inoltre, "l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo", fermo restando però, il piano della sicurezza e coordinamento e l’individuazione dei costi della sicurezza (non ribassabili);
  • semplificazione della fase di affidamento dei contratti di lavori sotto i 5,5 milioni alzando da un milione a 2,5 milioni il limite per l'utilizzo delle procedure negoziate;
  • subappalto: stop all'esclusione del concorrente per carenza di requisiti del subappaltatore (art.80, comma 1) e diventa facoltativa la richiesta della terna dei subappaltatori (art.105 comma 6)
  • facoltà di utilizzo del criterio prezzo più basso (cd. massimo ribasso) per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria: avverrà quando l'affidamento degli stessi avviene, in generale, sulla base del progetto esecutivo e per i lavori di manutenzione ordinaria. Viene modificato l'art.95 comma 4 lett.a): la soglia di importo per il massimo ribasso sale dagli attuali 2 milioni di euro (con progetto esecutivo) fino a 5,2 milioni: per tutti i lavori con progetto esecutivo e per tutte la manutenzioni ordinarie.
  • DGUE, possibile deroga per le procedure telematiche: è sempre riferita agli appalti sotto-soglia. Viene introdotta una deroga all’utilizzo del documento di gara unico europeo consentito ai "soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono e gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture". In alternativa al DGUE gli operatori potranno predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’art.80;
  • cause di esclusione: viene ridimensionato il perimetro dei gravi illeciti professionali (art.80, comma 5 lettera c), sottraendovi casi di tentativi dell’operatore economico di "influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio" o l’indicazione, "anche per negligenza", di "informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione", o l’omissione delle "informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione". Inoltre, per la sospensione di 5 anni dalle gare o per la durata della condanna, il riferimento è preciso e specifica la "sentenza penale di condanna definitiva" (art.80, comma 10). Per le sospensioni di tre anni, invece, sparisce il riferimento al caso di violazioni gravi sui versamenti fiscali e contributivi, rilevati attraverso il Durc: pertanto l’operatore economico sembrerebbe immune dall’esclusione. Riguardo la decorrenza della sospensione, viene specificato che la sospensione per tre anni "decorre dalla data dell'accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di sua contestazione in giudizio o di condanna, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso";
  • incentivi per la progettazione ai dipendenti pubblici (2%): con la modifica apportata all'art.113 comma 2, si escludono dall’incentivo le "attività di programmazione della spesa per investimenti, la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici", sostituite con le "attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione", cioè le sole attività legate strettamente alla progettazione;
  • stop al sistema di tracciamento dei rifiuti (SISTRI) a partire dal 1° gennaio 2019: è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art.188-ter del d.lgs. 152/2006 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'art.14-bis del decreto-legge 78/2009 e all'art.7 del decreto del ministro dell'ambiente 30 marzo 2016, n. 78. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti sarà di fatto "cartacea", cioè garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del d.lgs.152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010.

DDL Deleghe

L'art.7 del disegno di legge delega sulle semplificazioni contiene inbece l'intervento di riforma e profonda revisione del codice dei contratti pubblici. In primis, viene ripristinato il regolamento di attuazione del codice (da emanare entro 24 mesi dall'approvazione della legge-delega). Tra le materie oggetto del DPR-regolamento, troviamo:

  • disciplina del responsabile del procedimento (RUP);
  • progettazione, verifica dei progetti e requisiti dei progettisti;
  • sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;
  • direzione dei lavori e dell'esecuzione del contratto;
  • contabilità, sospensioni e penali;
  • collaudo;
  • contratti sotto soglia Ue;
  • contratti di beni culturali.

Si sottolinea, per completezza, che molte di queste materie sono state già regolamentate dall’Anac (con apposite linee guida) o dal Ministero delle Infrastrutture.

I TESTI DEI DUE PROVVEDIMENTI (BOZZE) SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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