Il decreto, che entra in vigore il 2 gennaio 2019, rappresenta la quinta norma tecnica verticale (capitolo V.8 – Attività commerciali), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.
Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al DM 27/07/2010.
L’ambito di applicazione del decreto è l’attività 69 come definita nel D.P.R. 151/2011
Attualmente per l’attività 69 si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”, sono anche da considerare i chiarimenti emanati con i documenti
L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.
La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione: V.8.5 Strategia antincendio
La Sezione V.8.2 Definizioni integra le definizioni presenti nella sezione G del codice, e fornisce delle indicazioni differenti rispetto a quanto indicato nel D.M. 27/07/2010 in particolare per la definizione della Mall definita come “galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi”.
Il D.M. 27/07/2010 definisce la mall come una “galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio.
con le seguenti disposizioni:
Limitazioni simili si ritrovano nella sezione V.8.5.4 Esodo, in particolare il comma 3 dice che “Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4 (Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo).
Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo
Nella sezione V.8.3 Classificazioni, le attività commerciali sono classificate sia in base alla superficie complessiva A
sia in base alla quota dei piani h
Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:
Con almeno le aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2 classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.
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Articolo a cura della Associazione FIREpro
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