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Prevenzione incendi: cosa prevede la nuova RTV 8 specifica per le attività commerciali

ll 12 gennaio 2018 si è conclusa la consultazione pubblica della bozza sulla nuova Regola Tecnica Verticale (RTV 8) per le Attività commerciali in materia di prevenzione incendi da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico dei Vigili del Fuoco.
Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al DM 27/07/2010.

Pubblicato in Gazzetta il D.M. 23/11/2018 per la prevenzione incendi di attività commerciali con superficie lorda > 400 mq

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03/12/2018 il Decreto del Ministero dell’Interno 23 novembre 2018 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.”

Il decreto, che entra in vigore il 2 gennaio 2019, rappresenta la quinta norma tecnica verticale (capitolo V.8 – Attività commerciali), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al DM 27/07/2010.

In quali casi si applica la nuova Regola Tecnica Verticale 

L’ambito di applicazione del decreto è l’attività 69 come definita nel D.P.R. 151/2011

casi in cui si applica la nuova Regola Tecnica Verticale 8

Attualmente per l’attività 69 si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”, sono anche da considerare i chiarimenti emanati con i documenti

  • Nota Prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997
  • Nota Prot. n. P379/4147 sott. 4 del 09/03/1999
  • Nota Prot. n. P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001
  • Nota Prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27/10/2004
  • Lett. Circ. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29/05/2008
  • Nota Prot. n. 1646 del 24/12/2008
  • Nota DCPREV Prot. n. 2643 del 25/02/2011
  • Nota DCPREV Prot. n. 3111 del 07/03/2011
  • Nota DCPREV Prot. n. 17702 del 28/12/2011
  • Lett. Circ. n. 4963 del 04/04/2012
  • D.M. 20/12/2012

L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 27 luglio 2010  “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.

V.8.5 Strategia antincendio

La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione: V.8.5 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
  2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinente, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

V.8.2 Definizioni

La Sezione V.8.2 Definizioni integra le definizioni presenti nella sezione G del codice, e fornisce delle indicazioni differenti rispetto a quanto indicato nel D.M. 27/07/2010 in particolare per la definizione della Mall definita come “galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi”.

Il D.M. 27/07/2010 definisce la mall come una “galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio.

prevenzione antincendio: definizione della mall

con le seguenti disposizioni:

  • Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e larghezza (L) pari almeno a √(7 H).
  • Deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l’esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m² anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.

V.8.5.4 Esodo

Limitazioni simili si ritrovano nella sezione V.8.5.4 Esodo, in particolare il comma 3 dice che “Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4 (Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo).

tabella-v8a-prevenzione-incendi-attivita-commerciali.JPG

Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo

V.8.3 Classificazioni

Nella sezione V.8.3 Classificazioni, le attività commerciali sono classificate sia in base alla superficie complessiva A 

prevenzione antincendio: classificazione delle attività commerciali  

sia in base alla quota dei piani h 

prevenzione antincendio: classificazione delle attività commerciali  

Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

prevenzione antincendio: classificazione funzionale delle attività commerciali

Con almeno le aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2 classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

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firepro_logo.jpgArticolo a cura della Associazione FIREpro 

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