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Ascensore in zona sismica: va autorizzato dall'ufficio tecnico regionale

Tar Lazio: gli ascensori rientrano nella nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria, ma indipendentemente dall'obbligo del titolo abilitativo, nelle località sismiche non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione

Lo strano caso dell'ascensore in zona sismica

Gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, montacarichi, servoscala e rampe rientrano tra i lavori di edilizia libera, ma se si tratta di realizzazione di un ascensore su un edificio situato in zona sismica, la normativa che dispensa dal titolo abilitativo deve essere integrata con le disposizioni contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (dpr 380/2001) relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e alle corrispondenti sanzioni per violazioni.

E' davvero sottile ma al contempo importante, quanto affermato dal Tar Lazio nella sentenza 11553/2018 dello scorso 28 novembre, inerente un ricorso contro l'ingiunzione di rimozione o demolizione di un ascensore installato in un immobile condominiale situato in zona sismica.

Ascensore interno: configurazione generale

Di base, l'installazione di un ascensore è attività di edilizia libera, così come di recente specificato nel Glossario unico per le opere di edilizia libera (DM 2 marzo 2018) e anche da precedenti indirizzi giurisprudenziali, che avevano costantemente ricondotto gli ascensori interni alla nozione di "volume tecnico", non computabile nella volumetria (cfr. ex multis T.A.R. Roma (Lazio) sez. II, 23 marzo 2018 n. 3299; T.A.R. Napoli (Campania) sez. II, 10 gennaio 2018, n. 149; Consiglio di Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059).

Il volume tecnico corrisponde a un'opera priva di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale, perché è destinata solo a contenere, senza possibilità di alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, impianti serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima.

Si tratta cioè di impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione, che non possono essere in alcun modo ubicati all'interno di questa, come possono essere quelli connessi alla condotta idrica, termica o all'ascensore, i quali si risolvono in semplici interventi di trasformazione, senza generare aumento alcuno di carico territoriale o di impatto visivo.

Ascensore in zona sismica: serve l'autorizzazione regionale

Le cose ovviamente cambiano poiché il dpr 380/2001 dispone:

  • all'art.94 che, indipendentemente dall'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione;
  • all'art.97 la sospensione dei lavori, ordinata dal dirigente del competente ufficio tecnico della Regione, contemporaneamente alla trasmissione del processo verbale all’autorità giudiziaria; ai sensi del comma 4 dello stesso art. 97, l'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile;
  • all'art.98, riferito al procedimento penale, che, con il decreto o con la sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme antisismiche ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine;
  • all'art. 100 (competenza regionale) che, qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo regionale, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme antisismiche e tecniche, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

Il caso specifico

Nella fattispecie, essendo incompleta la documentazione presentata all'ufficio tecnico regionale, non è mai stata rilasciata la prescritta autorizzazione.

Però la legge non riconosce una competenza specifica all'amministrazione comunale al riguardo, in ragione della competenza tecnica dell'ufficio del genio civile regionale ed in quanto ciò che viene in rilievo non è la mancanza del titolo edilizio, bensì l’accertamento della eventuale violazione della normativa antisismica, essendo stato eseguito un progetto carente della relativa autorizzazione.

Ne deriva la illegittimità del provvedimento impugnato, erroneamente fondato su una inesistente ristrutturazione edilizia abusiva, non essendo applicabile all’intervento di installazione di un ascensore interno, riconducibile all’edilizia libera, l'art.33 del dpr 380/2001 che prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza del titolo abilitativo.

Siamo di fronte a una specie di paradosso: non essendo stata eseguita una ristrutturazione edilizia, bensì un intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche mediante l'installazione di un ascensore interno, ma essendo, d'altra parte, carente la documentazione attestante il rispetto della normativa antisismica, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento ed attendere la definizione dell'eventuale processo penale ovvero le determinazioni del competente ufficio tecnico regionale.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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