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Ingegneri, giudici e incidenti aerei

Il ruolo progettisti e costruttori aeronautici negli incidenti aerei

aeroportoLa consultazione del sito ufficiale della Corte di Cassazione ha evidenziato 24 sentenze che hanno valutato la responsabilità di varie figure professionali in relazione a 19 incidenti gravi, cioè con perdita del velivolo e danni alle persone, avvenuti nel nostro Paese a partire dall’anno 1972. 
I progettisti e costruttori aeronautici sono stati chiamati in causa soltanto per due degli incidenti esaminati. Attraverso l’analisi delle relative sentenze della Corte di Cassazione si mettono in luce le modalità con cui progettisti e costruttori sono stati coinvolti nei processi e come i tribunali sono arrivati alla loro condanna. In entrambi i casi la Corte di Cassazione ha tuttavia annullato le condanne nel giudizio finale.


La responsabilità penale del progettista

Ho trascorso l’intera vita lavorativa nella Progettazione dell’azienda che oggi è diventata la divisione velivoli di Leonardo e il problema della responsabilità penale del progettista è sempre stato oggetto di attenzione e discussione con i colleghi.

E non solo con loro, perché con il passare del tempo sempre più spesso erano i clienti e le Autorità Aeronautiche a chiederci di chiarire e mettere nero su bianco quale fosse il significato delle firme di controllo e approvazione che apponevamo in calce ai disegni e ai documenti tecnici che sarebbero stati utilizzati per realizzare i velivoli. Ricordo, ad esempio, che in qualche occasione l’Autorità Aeronautica - soprattutto quella militare - pretese di interfacciarsi in azienda esclusivamente con ingegneri iscritti all’albo professionale, cioè solo con figure che avevano sostenuto l’esame di abilitazione all’esercizio della professione e dunque erano autorizzate a firmare progetti.

Io ero uno di quelli e ciò che ci preoccupava era che, in seguito ad un incidente, i documenti tecnici che avevamo firmato prendessero la strada delle aule dei tribunali e noi fossimo chiamati a giustificare in sede giudiziaria il risultato del lavoro svolto. Concluso il mio rapporto lavorativo con l’azienda senza che per fortuna le mie firme avessero suscitato l’interesse dei giudici, ho voluto comunque approfondire il tema della possibile responsabilità penale di chi progetta e costruisce velivoli nel nostro Paese, cominciando dall’individuare quali sono i reati associati agli incidenti aerei e come vengono trattati nei processi.

I reati associati agli incidenti aerei, le indagini e i processi

Premetto che gli eventi che ci interessano non sono quelli dolosi, come gli episodi di terrorismo, oppure l’atto deliberato del pilota che si suicida facendo precipitare l’aereo con tutti i passeggeri; ci interessano invece gli eventi colposi, cioè quelli che avvengono per colpa di chi certamente non avrebbe voluto che l’incidente avvenisse, ma lo ha comunque cagionato con il suo comportamento.

Il Codice Penale recita all’art. 43 che un reatoè colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

In altre parole è necessario che l’incidente non sia voluto, e nemmeno pensato come possibile, ma che a provocarlo sia stata un’imprudenza, negligenza o imperizia - in tal caso la colpa si definisce “generica” - o che esso si sia verificato perché non sono state osservate leggi, regolamenti, ordini o discipline finalizzate proprio a impedire l’incidente; in tal caso si parla di “colpa specifica”.

La colpa di cui stiamo parlando è quella che configura la responsabilità penale e che può integrare i seguenti reati:

  • omicidio colposo: art. 589 c.p.: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni … nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni … si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 15”;
  • disastro aviatorio: art. 449 c.p. in relazione all’art. 428 c.p. che, nel disciplinare i delitti colposi di comune pericolo, punisce chi per colpa cagiona un “naufragio, una sommersione o un disastro aviatorio”; intendendosi per disastro aviatorio la caduta di un aeromobile quando dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità.

Molteplici possono essere le cause che concorrono a determinare un incidente aereo e non sempre e solo la condotta del pilota, che può anche rappresentare l’anello finale di una catena di negligenze altrui; il Codice Penale infatti, nel determinare la responsabilità per il reato colposo, prende in considerazione anche le “cause preesistenti o simultanee o sopravvenute” che possono aver concorso a causare l’incidente. Fra queste possono esserci proprio gli errori di progettazione.

Le indagini per risalire alle cause di un incidente aereo sono pertanto molto complesse e inevitabilmente devono affrontare argomenti tecnici totalmente al di fuori dalla preparazione dei magistrati. Infatti il Procuratore della Repubblica del luogo in cui l’incidente è avvenuto nomina uno o più esperti tecnici in campo aeronautico (CTU - consulenti tecnici d’ufficio) affinché chiariscano le cause dell’evento rispondendo ai quesiti formulati dal magistrato. Si tratta di una fase fondamentale dell’indagine perché sulla base di quanto accertato dai consulenti tecnici in merito ad ogni aspetto di quel volo - comportamento del pilota, adeguatezza tecnica dell’aeromobile, stato di manutenzione, ecc. - il Pubblico Ministero individuerà a chi siano imputabili eventuali negligenze, imperizie o violazioni di norme, e dunque chi sia il responsabile dell’evento dannoso.

Parte così il primo dei tre gradi di giudizio previsti dall’ordinamento giuridico, a cui segue nella maggior parte dei casi un giudizio di appello ed infine un terzo giudizio davanti alla Corte di Cassazione in Roma, che verificherà la rispondenza delle indagini e dello svolgimento dei processi precedenti ai principi di diritto sanciti dalla legge.

Per scoprire come sono stati trattati dalla macchina giudiziaria gli incidenti aerei avvenuti nel nostro Paese ho consultato via internet il data base della Corte di Cassazione, contenente oltre 75000 sentenze, a fronte delle parole chiave “incidente aereo” e “disastro aereo” a partire dal 1972, perché con la ricerca on-line non è possibile risalire più indietro nel tempo. Ho trovato 24 sentenze che riguardano 19 incidenti gravi, cioè con perdita del velivolo e danni alle persone, i cui processi sono passati attraverso tutti e tre i gradi di giudizio: per 11 incidenti le cause sono state attribuite al comportamento dei piloti; per 3 ad errori nello svolgimento delle attività di manutenzione; per altri 3 la colpa è stata attribuita al comportamento dei controllori del traffico aereo; per 1 al comportamento delle autorità aeroportuali; e infine 1 incidente è stato attribuito ad un’avaria per la quale non è stato possibile individuare i colpevoli.

In 46 anni di giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di incidenti aerei sembrerebbe dunque che non sia mai emersa la responsabilità di progettisti e costruttori, ma non è così: in due casi i progettisti sono stati chiamati in causa e sono stati condannati in almeno uno dei gradi di giudizio. Gli incidenti sono quello dell’ATR-42 a Conca di Crezzo e quello dell’elicottero AS 350 a Sauze di Cesana.

[..] All'interno dell'articolo in pdf la trattazione dei due casi:

L’ATR-42 a Conca di Crezzo (Como 1987)
L’AS 350 a Sauze di Cesana (Torino 2003)


Si ringrazia l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO per la gentile collaborazione

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Ivar Negrisin

Ingegnere, Componente della Commissione Aerospaziale dell’Ordine degli Ingegneri di Torino

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