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Bonus pubblicità: entro il 31 gennaio la dichiarazione sostitutiva per il 2018

Il 22 ottobre 2018 si è chiusa la finestra temporale per presentare le domande di accesso al credito d’imposta per le campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv effettuate negli anni 2017 e 2018. Le società, i professionisti e gli enti non commerciali, interessati a richiedere il bonus pubblicità, hanno dovuto trasmettere un’apposita comunicazione utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. 

Due domande per due anni diversi 

Sono state presentate due domande distinte secondo l’anno per il quale veniva richiesto il credito d’imposta: una dichiarazione sostitutiva riepilogativa dei costi incrementali sostenuti dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 e una comunicazione preventiva riferita alle spese incrementali effettuate (o da effettuare) nel 2018.

L’Agenzia delle Entrate ha elaborato e trasmesso al Dipartimento l’elenco delle domande di “prenotazione”del beneficio pervenute dagli operatori economici interessati. Tale elenco, pubblicato il 21 novembre 2018 sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, contiene il nominativo dei soggetti che hanno presentato la domanda di fruizione del bonus pubblicità per l’anno 2018 e l’ammontare del credito teoricamente fruibile da ciascun richiedente. La lista riepiloga gli operatori economici che potranno beneficiare del bonus pubblicità a condizione che rispettino le previsioni di investimento comunicate: l’importo “prenotato” dovrà essere confermato in occasione della trasmissione dei dati a consuntivo. 

Entro il 31 gennaio presentazione della dichiarazione sostitutiva per il 2018 

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta riferita al 2018 dovranno, infatti, predisporre una seconda istanza barrando la casella “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nel 2018, da trasmettere telematicamente nel mese di gennaio 2019.

I dati relativi agli investimenti incrementali effettuati nel 2017 saranno invece comunicati al Dipartimento dall’Agenzia delle Entrate dopo il 31 gennaio 2019, insieme ai dati definitivi relativi agli investimenti incrementali effettuati nell’anno 2018, che saranno acquisiti dall’Agenzia dal 1° al 31 gennaio 2019, con le conferme dell’importo “prenotato”. 

Definizione del credito fruibile solo dopo gennaio 

L’ammontare del credito effettivamente fruibile, pertanto, sarà disposto per entrambe le annualità dopo il 31 gennaio 2019 con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, tramite pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli importi concessi sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento. Il credito sarà utilizzabile in compensazione con modello F24 solo a seguito della pubblicazione del suddetto provvedimento.

Presentate 6.781 domande per lo più PMI, start-up e microimprese

Sono state presentate 6.781 domande, la gran parte delle quali pervenute da piccole e medie imprese, da microimprese e da start-up innovative (circa l’88%), generando un fabbisogno finanziario ampiamente superiore agli stanziamenti che la legge ha finalizzato a questa misura per l’anno 2018 (12.500.000 euro per gli investimenti pubblicitari incrementali su radio e televisioni locali, e 30.000.000 di euro per gli investimenti incrementali sulla stampa, cartacea e online) per cui si dovrà procedere con il riparto percentuale tra fabbisogno e stanziamento.

Pertanto, l’elenco pubblicato dal Dipartimento competente propone le somme teoricamente fruibili, calcolate dall’Agenzia delle entrate sulla base del riparto percentuale anzidetto, pari al:

  • 23% per gli investimenti incrementali sulle radio e televisioni locali,
  • 26% per gli investimenti incrementali sui giornali quotidiani e periodici (cartacei e online).

Per gli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali, invece, la percentuale di riparto si colloca tra il 23% ed il 26%: in quest’ultimo caso la percentuale è calcolata sull’investimento incrementale complessivo e varia, oltre che in funzione del differente investimento incrementale su ciascun canale, anche in base all’ammontare dei rispettivi investimenti effettuati nell’anno in corso.

Ricordiamo che l’effettivo sostenimento delle spese, ai sensi dell’articolo 109 Tuir, deve risultare da apposita attestazione sottoscritta dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis cod. civ.. Il credito d’imposta deve inoltre essere esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione.

Dall'Europa alcune criticità sulla misura

Si segnala, infine, la pubblicazione, in data 30 novembre 2018, di un comunicato del Dipartimento per l’editoria che desta non poche perplessità: la Commissione Europea ha formulato rilievi sul bonus pubblicità recapitando alla Direzione Generale Concorrenza una “warning letter” che evidenzia 3 criticità della misura di favore:

  • ipotesi di aiuto di Stato indiretto con profili di selettività rispetto ai media non presi in considerazione dalla norma;
  • il bonus attribuito per l’anno 2017, avendo carattere sostanzialmente retroattivo, perde la sua funzione incentivante;
  • costi di pubblicità sono generalmente classificati come costi di funzionamento (e non di investimento) secondo i principi generali contabili che regolano il bilancio delle imprese, e tale classificazione contabile impedirebbe – al di là della loro finalità sostanziale di consolidamento della posizione dell’impresa sul mercato – di considerarli quale base di calcolo per una misura di aiuto coerente con i principi della normativa europea in materia.

Il Dipartimento segnala che intende intraprendere un contraddittorio con la Commissione Europea che potrà richiedere tempi “non governabili dall’Amministrazione”, pertanto, “si stanno valutando contemporaneamente delle possibili soluzioni alternative, anche di carattere normativo, che possano rendere la misura concretamente fruibile in tempi brevi, così da assicurare un risultato positivo agli operatori economiciuna tempistica che non si discosti sostanzialmente da quella già programmata, e modalità applicative che non entrino in conflitto con i parametri della normativa europea”.