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Ascensore in condominio: se elimina le barriere architettoniche è indispensabile e legittimo

Cassazione: l'installazione di un ascensore in condominio che concorre ad eliminare le barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte del bene comune, va considerata indispensabile in ordine all’accessibilità e all’effettiva abitabilità dell’appartamento e quindi rientra nelle facoltà spettanti ai singoli condomini

Ascensore in condominio: le regole del gioco

Attenzione: secondo la Cassazione, l’ampliamento di una scala padronale determinato dall’esigenza di consentire la realizzazione di una sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore, indispensabile per garantire la reale abitabilità di un edificionon può essere vietata per una disposizione del regolamento condominiale che ne subordini l’esecuzione all’autorizzazione del condominio, in particolar modo facendo riferimento al principio della “solidarietà condominiale” alla quale ci si deve improntare.

La portata dell'ordinanza 31462/2018 dello scorso 5 dicembre è notevole, poiché, di fatto, legittima la realizzazione di un ascensore in condominio da parte del singolo condomino come facoltà spettante allo stesso, aldilà del bene comune.

Ascensore in condominio: l'oggetto del contendere

Un gruppo di condomini avevano proposto ricorso in Tribunale per dichiarare illegittimo l’ascensore realizzato da altri condomini con richiesta, oltre al ripristino dello stato dei luoghi, anche al risarcimento dei danni. I convenuti avanzavano la richiesta di risarcimento dei danni scaturiti dal ritardo nell’esecuzione dell’opera. Il Tribunale rigettava entrambe le domande e la Corte di Appello a confermare la pronuncia di primo grado. Ma in appello veniva specificato che comunque, in merito alla riduzione dello spazio utile a disposizione, era possibile garantire il passaggio di persone e di cose, biciclette e scooter, nonché il corretto rapporto di aeroilluminazione, realizzando lavori di entità modesta, dei quali si sarebbero assunte le spese a loro carico i condomini interessati.

Da qui il ricorso in Cassazione, poiché secondo i condomini si trattava di "innovazione vietata".

La solidarietà comunale dell'ascensore condominiale

Per la Cassazione il ricorso è inammissibile, poiché l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza n. 14096 del 03/08/2012; conf. Sez. 2, Sentenza n. 10852 del 16/05/2014).

La Cassazione pronuncia questo principio di diritto, ribadendo peraltro un consolidato orientamento che conferma la regola secondo cui in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, la legge n.13 del 1989 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici, sicché la sopraelevazione del preesistente impianto di ascensore ed il conseguente ampliamento della scala padronale non possono essere esclusi per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera all'autorizzazione del condominio, dovendo tributarsi ad una norma siffatta valore recessivo rispetto al compimento di lavori indispensabili per un'effettiva abitabilità dell'immobile, rendendosi, a tal fine, necessario solo verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 1102 c.c., da intendersi, peraltro, alla luce del principio di solidarietà condominiale.

Tale principio consiste nel rispetto dei vari interessi, tra cui anche quello vantato dalle persone disabili o portatrici di handicap, in merito all’abbattimento delle barriere architettoniche. E' un diritto fondamentale che non dipende dalla loro effettiva utilizzazione degli edifici interessati, ma che comunque attribuisce il carattere della legittimità all’intervento innovativo medesimo, a condizione che lo stesso concorra a diminuire le condizioni di disagio nell’utilizzo dell’abitazione, considerata bene primario, se non proprio ad eliminare totalmente gli ostacoli.

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