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Progettazione antisismica in zone a bassa sismicità: non si scappa se la regione ha introdotto l'obbligo

Cassazione: con obbligo della progettazione antisismica in un'area a bassa sismicità, la realizzazione di opere in tale zona senza averne dato preventivamente avviso agli uffici competenti e senza aver presentato la progettazione antisismica configura le ipotesi di reato di cui agli artt. 93, 94 e 95 dpr 380/2001

Autorizzazione sismica e permessi necessari sempre se la regione li chiede

Nel caso in cui le Regioni si siano avvalse della facoltà di introdurre l'obbligo della progettazione antisismica in un'area classificata "zona sismica 4" (a bassa sismicità), la realizzazione di opere in tale zona senza averne dato preventivamente avviso agli uffici competenti e senza aver presentato la progettazione antisismica presso l'Ufficio tecnico regionale configura le ipotesi di reato di cui agli artt. 93 (Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche), 94 (Autorizzazione per l'inizio dei lavori) e 95 (Sanzioni penali) del Testo unico dell'edilizia.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (Penale, sez.III) con la sentenza 51600/2018 del 15 novembre scorso, dove si evidenzia che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica.

Nel caso di specie, peraltro, si tratta comunque di opere di una certa consistenza, come emerge dalla semplice lettura dell'imputazione, riferita a realizzazione di manufatti adibiti a box, deposito, ricovero autoclave, chiosco bar, laboratorio di pasticceria etc.

La Corte ha quindi confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di prime cure aveva condannato un soggetto per aver eseguito alcuni interventi edilizi in un comune classificato "zona sismica 4" senza darne preventivamente avviso agli uffici competenti e senza la prescritta autorizzazione regionale

In definitiva, per i giudici supremi gli artt. 93 e 94 del dpr 380/2001 devono essere applicati anche nella "zona 4" poiché:

  1. l'art. 83, comma 2, del TUE, che rimanda al decreto interministeriale con il quale vengono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, "non pone alcuna distinzione in merito alle c.d. 'categorie' delle zone medesime" (ex multis, Cassazione, Sez. III: 20 dicembre 2016, n. 30651 e 15 febbraio 2011, n. 22312);
  2. "non entra in gioco […] la prova della natura sismica dell'area sulla quale insiste l'opera edilizia, quanto la corretta applicazione della normativa cd. “secondaria” […] che individua le zone, indipendentemente, quindi, da una loro classificazione ( Cassazione Sez. III, 10 maggio 2007 n. 33767)".

Costruzioni in zona sismica: cosa dice la legge

La normativa di riferimento è in primis il dpr 380/2001 (art. da 83 a 106), ma di notevole importanza è anche l'Ordinanza PCM n. 3724 del 20.03.2003 - zone regionali e comunali.

Secondo le zone:

  • l'autorizzazione sismica è necessaria per il titolo abilitativo edilizio: "Permesso di costruire" e "SCIA super";
  • il deposito del progetto (preavviso scritto) è indispensabile per la presentazione del titolo abilitativo edilizio: "SCIA normale" o "CILA".

L'Autorità competente al rilascio, a ricevere il rapporto e adottare i provvedimenti sanzionatori amministrativi è la REGIONE (altro ente, sedelegato). In molte regioni tale competenza è stata delegata allo stesso Comune (es.: Emilia Romagna), in altre ancora al Genio civile (es.: Abruzzo).

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