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Il nuovo SISTRI è pronto: tutte le anticipazioni sulla tracciabilità dei rifiuti del futuro

Nuovo SISTRI: al via un sistema di monitoraggio su tre livelli con definizione di regole e vigilanza direttamente in capo al Ministero dell’Ambiente

Tracciabilità dei rifiuti: ecco come sarà il nuovo SISTRI

Le prime, vere indicazioni del nuovo SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti), che sostituirà l'abolita versione elettronica precedente, sono contenute nella relazione al ddl di conversione del DL 135/18 (Semplificazioni).

Dalla relazione tecnica del disegno di legge di conferma, tra le altre, della soppressione del Sistri, attualmente all'esame del Senato (da martedì 15 gennaio 2019), emerge la definizione sistema di monitoraggio dei rifiuti, che potrà essere composto da tre elementi coincidenti con:

  • una struttura ministeriale che sovraintenderà alla stesura delle regole, ne coordinerà e vigilerà l'applicazione;
  • una struttura di assistenza e interfaccia con le imprese nell'applicazione delle regole in grado di garantire interazione rispetto alle problematiche e alle necessità operative;
  • una struttura tecnologica composta da una parte software e da una parte hardware.

SISTRI: l'architettura a tre livelli

L'architettura a tre livelli ipotizzata nella relazione tecnica al DDL appare coerente con quella prefigurata dal decreto legge 135/2018 in corso di conversione in legge.

L'articolo 6, comma 3 del decreto d'urgenza prevede infatti la definizione di un "nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal ministero dell'ambiente" che dovrebbe essere oggetto di internalizzazione con modalità di gestione diretta anche tramite il c.d. in house providing.

Il SISTRI che non c'è più e la situazione attuale

Secondo quanto previsto dall'art.6, è stato soppresso - a partire dal 1° gennaio 2019 - il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), previsto e disciplinato dall'art. 188-ter del d.lgs.152/2006. Di conseguenza non sono dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti (previsti dall'art.7 del D.M. 78/2016) e di altri soggetti (obbligati in virtù dell'art.14-bis del decreto-legge 78/2009) per il funzionamento del sistema.

Attualmente, quindi, e fino alla operatività del futuro sistema (gestito dal Minambiente), i soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando i tradizionali adempimenti previsti dagli artt.188-189-190 e 193 del d.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010, vale a dire provvedendo alla tenuta e alla compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto degli stessi, e alla trasmissione annuale del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).

L'art. 194-bis del d.lgs. 152/2006 dispone che, in attuazione delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del medesimo decreto legislativo possono essere effettuati in formato digitale.

Il comma in esame prevede altresì, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'applicazione delle sanzioni, relative agli adempimenti suddetti, previste dall'art. 258 del d.lgs. 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. 205/2010. Le sanzioni richiamate fanno riferimento alla mancata o non corretta compilazione degli adempimenti “tradizionali” (MUD, registri di carico e scarico e formulari di trasporto).