Data Pubblicazione:

Professione: l'ingegnere part-time non può iscriversi a Inarcassa ma deve versare il contributo integrativo

Cassazione: l'ingegnere o architetto che lavora come dipendente e svolge attività professionale part-time non ha diritto all'iscrizione presso Inarcassa ma non può neanche pretendere la restituzione dei contributi integrativi versati alla cassa dei liberi professionisti

Cassazione: l'ingegnere che lavora come dipendente e svolge attività professionale part-time non ha diritto all'iscrizione presso Inarcassa ma non può neanche pretendere la restituzione dei contributi integrativi versati alla cassa dei liberi professionisti

Inarcassa e ingegnere part-time off limits

Ingegneri e architetti che lavorate come dipendenti part-time, prestate molta attenzione: per voi è impossibile iscriversi a Inarcassa se siete "iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata". L'esclusione deriva infatti dall'art.3 comma 2 della legge 179/1958, modificata dall'art.3 della legge 1046/1971, ed è stata conservata in formula identica dall'art.21 comma 5 della legge 6/1981 e, in ultimo, dall'art.7 comma 5 dello Statuto Inarcassa.

Tutto qui? No: la Cassazione, nel'importante sentenza 3913/2019 dell'11 febbraio ribadisce altri concetti determinanti: l'ingegnere che lavora come dipendente e svolge attività professionale part-time non ha diritto all'iscrizione presso l'Inarcassa ma non può neppure pretendere la restituzione dei contributi integrativi versati alla cassa dei liberi professionisti, in quanto questo tipo di versamenti non sono destinati a coprire le ipotesi di pensione per vecchiaia, invalidità o decesso in favore dei superstiti. Vale, invece, l'iscrizione alla gestione separata Inps.

Con questa pronuncia, gli ermellini hanno respinto il ricorso di un ingegnere che chiedeva di vedersi riconosciuto il diritto di iscrizione a Inarcassa o almeno la restituzione dei contributi integrativi versati.

Contributo soggettivo e contributo integrativo Inarcassa: le differenze

Nella sentenza si evidenzia che chi è iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie, come in questo caso, non è tenuto al versamento del contributo soggettivo ma deve versare quello integrativo, "dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto".

Il contributo integrativo è alla quindi "una maggiorazione percentuale che deve essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento" ricevuto. Insomma: il meccanismo non deve essere considerato come un raddoppio del contributo a carico del professionista "giacché il contributo integrativo è in realtà posto a carico di terzi estranei".

Del resto in passato la Corte Costituzionale (sentenza 108/1989) ha già chiarito che l'obbligo di pagare il contributo integrativo deriva semplicemente dalla scelta di iscriversi all'albo professionale, scelta libera e fonte di utilità almeno potenziali. Non solo: il contributo integrativo va pagato anche in quanto "espressione del principio solidaristico che permea il sistema previdenziale" permettendo a Inarcassa "di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi