Il Governo ha dato il via libera alla riforma delle norme sui dispositivi di protezione individuale sul lavoro - Dpi: previste più sanzioni (fino a 150 mila euro) e norme più chiare per la fabbricazione e commercializzazione dei dispositivi
Il Consiglio dei Ministri n.44/2019 dello scorso 15 febbraio ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che modifica la normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione individuale (Dpi), in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 2016/425.
L'obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti. In particolare, si tratta:
Un dispositivo individuale di sicurezza (Dpi) è qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi sui luoghi di lavoro (art. 74 del d.lgs. 81/2008, TU Sicurezza). I Dpi sono individuati dal responsabile del servizio prevenzione e protezione a seguito della valutazione dei rischi, nel cui relativo documento sono menzionati e suddivisi in base alle categorie dei lavoratori cui sono destinati.
Dal TU Sicurezza sono abrogate le norme e i riferimenti ai requisiti essenziali di sicurezza dei Dpi che ora sono previsti direttamente dalla direttiva Ue 2016/425 e non più da norme nazionali, e anche alcune disposizioni al fine di limitare le definizioni e le precisazioni sui Dpi al solo ambito di applicazione sulla sicurezza del lavoro e prevenire, così, possibili equivoci circa la loro applicazione a fini diversi o in altri ambiti.
Completamente riscritte le disposizioni in materia di sanzioni previste all'art. 14. Tra le novità, è stata introdotta la sanzione per chiunque promuova Dpi non conformi, anche mediante pubblicità, nella misura pecuniaria da mille a 6 mila euro.
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