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Sismabonus, problemi e soluzioni: asseverazione tardiva, danni da terremoto, ristrutturazioni con permesso

Benefici fiscali da Sismabonus: l'Agenzia delle Entrate fa il pieno di risposte interessanti per contribuenti e tecnici

Sismabonus: gli ultimi chiarimenti del Fisco

Sicuramente lo saprete, ma è meglio una rispolverata: per fruire del c.d. sismabonus, la detrazione di una percentuale delle spese sostenute per lavori edilizi antisismici, disciplinata dall'art. 16 del decreto-legge 63/2013, è necessario che l'asseverazione del progettista sia allegata al titolo autorizzativo edilizio, e non in un momento successivo.

L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito minuziosamente nell'interpello 64/2019, che non è l'unico emanato il 19 febbraio: vediamo un po' di fare il punto sui chiarimenti che il Fisco ha dedicato al Sismabonus.

Asseverazione tardiva del progettista

Nell'interpello 64, l'istante chiede al Fisco se può accedere al sismabonus anche se i lavori di demolizione e ristrutturazione dell’immobile sono stati abilitati, anziché attraverso una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), con un permesso di costruire, a cui non è stata allegata l’asseverazione prevista dalla disciplina agevolativa. Secondo le Entrate "la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l’asseverazione non consente l’ottenimento del beneficio fiscale in esame, come stabilito dal comma 5 dell’art. 3 del DM n. 58/17".

Le richiamate prescrizioni del D.M. 28 febbraio 2017, n. 58 richiedono, in relazione ai citati interventi, la contestuale allegazione al titolo edilizio del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico - come asseverato dal progettista in base al modello contenuto nell’allegato B al D.M. (art. 3, commi 4 e 6) - ed il deposito presso lo sportello unico.

Cumulo benefici edilizi

La risposta 61/2019, invece, è relativa alla possibilità di cumulare lo sgravio del sismabonus ai contributi pubblici concessi per la ricostruzione dopo i danni terremoto in Abruzzo del 2009.

Ciò che emerge è molto importante: secondo le Entrate, infatti, il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati a un edificio dal terremoto del 2009 in Abruzzo non impedisce la fruizione del sisma bonus per interventi successivi, volti alla riduzione del rischio sismico, sullo stesso edificio. Questo perché - si spiega nell'interpello - la finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti da eventi sismici.

C'è una sorta di ribaltamento di fronte rispetto al restringimento iniziale della norma prevista dalla legge di bilancio 2017 (art.1, co.3, legge 232/2016), secondo cui i benefici del sismabonus "non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici".

In definitiva, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa agevolativa sul sisma bonus, "l'istante potrà fruire delle detrazioni recate dall'articolo 16 comma 1-bis e ss. del d.l. n. 63 del 2013 per le spese sostenute - nei limiti di 96.000 euro per unità immobiliare - per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili facenti parte dell'edificio".

Recupero di complesso immobiliare Sismabonus, Bonus mobili e Bonus verde

L'ultima ma corposa risposta, la n.62/2019, è riferita all'applicabilità di Sismabonus, Bonus verde e Bonus mobili su tre immobili diversi di appartenenza di un'agenzia.

Per il Sismabonus, l'Agenzia ricorda che può essere applicato "per le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017" (art. 16, comma 1-bis, del DL n. 63 del 2013). Posto che le valutazioni relative all’inizio del procedimento conclusosi con l’autorizzazione a svolgere gli interventi sull’immobile richiedono competenze tecniche estranee alla scrivente, si ritiene che, ai fini della detrazione in argomento, il contribuente interpellante possa richiedere all’Ufficio tecnico del comune di attestare la effettiva data di inizio del procedimento. Qualora risultasse che il procedimento autorizzatorio fosse iniziato prima del 1° gennaio 2017, la detrazione può essere fruita ai sensi dell’art. 16-bis, del TUIR (nella misura del 50 per cento, entro il limite di spesa di euro 96.000 da ripartire necessariamente in dieci quote).

Dove dovessero, invece, ricorrere le condizioni per fruire del beneficio “sisma bonus”, ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, del D.L. n. 63 del 2013, il contribuente fruisce della detrazione nella misura 50 per cento, spettante fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore ad euro 96.000 per unità immobiliare, da ripartire necessariamente in cinque quote annuali. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di avvalersi della detrazione ai sensi del detto art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, fruendo della detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel limite complessivo di 96.000 euro da ripartire in dieci rate di pari importo.

Importante: per quanto concerne le parti comuni si osserva che nel caso concreto e personale dell’interpellante la condizione di usufruttuario per l’intero complesso rurale in questione comporta che egli assume la qualità di unico proprietario, per cui le parti comuni dell’edificio vanno riferite, in senso oggettivo alle parti comuni a più unità immobiliari. Ne discende che il contribuente istante ha diritto alla detrazione delle spese relative agli interventi realizzati sulle dette parti comuni con un autonomo limite di spesa. Ciò posto, ai fini della fruizione delle detrazioni per le parti comuni le spese ad esse attribuite dal tecnico incaricato della direzione dei lavori, e come tali fatturate e sostenute, sono da ripartire sulla base dei millesimi delle singole unità immobiliari iniziali.

C'è anche la particolarità - edificio C - della demolizione e ricostruzione da 'giudicare': qui siamo in presenza di una demolizione dell’esistente con ricostruzione in sedime in parte differente, con ampliamento di una struttura in acciaio, mantenendo inalterata la volumetria. L’intervento è volto ad ottenere dal capanno degli attrezzi, con modifica della destinazione d’uso, un’unità abitativa e quattro autorimesse di pertinenza dei quattro alloggi che risulteranno al termine dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici del complesso rurale.

Nel caso di un intervento con demolizione e ricostruzione, ai fini dell’applicazione del Sismabonus è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Quindi, qualora l’intervento sull’edificio C fosse classificato come ristrutturazione edilizia, l’istante avrebbe la possibilità di accedere all’agevolazione Sismabonus con il limite di spesa riferito al solo edificio oggetto di autorizzazione, pari cioè ad euro 96.000. Sarà cura dei professionisti abilitati fornire l’attestazione della classe di rischio sismico dell’edificio esistente e di quella presumibilmente raggiungibile dopo gli interventi di adeguamento sismico in sede di progettazione, nonché quella successiva in sede di verifica al termine dei lavori. Ciò per determinare la percentuale della detrazione spettante e da fruire in 5 quote di pari importo dall’anno in cui sono sostenute le spese per gli interventi e nei quattro successivi.

Riguardo il Bonus Mobili, con particolare riferimento all’inciso “per gli interventi effettuati nell’anno 2017 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018”, secondo la circolare n. 7/E del 2018 dell'Agenzia delle Entrate la proroga della detrazione “ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2017” e continua: “la data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:

  • dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
  • dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
  • ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011)”.

Nel caso concreto corre l’obbligo, quindi, rinviare a quanto sopra detto in relazione al Primo Stralcio per la determinazione dell’avvio del procedimento autorizzatorio, posto che il beneficio è limitato agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal mese di gennaio 2017. Non vi possono essere, invece, ricompresi gli interventi di realizzazione di posti auto e box pertinenziali.

GLI INTERPELLI N.61/2019, 62/2019 E 64/2019 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SONO DISPONIBILI IN FORMATO PDF

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