Con l'approvazione della Legge di Bilancio vengono confermate le detrazioni fiscali Irpef per i lavori di efficientamento energetico su unità immobiliari e edifici residenziali esistenti avviati a partire dal 1° gennaio 2019 e vengono pertanto prorogate di un anno le attuali detrazioni fiscali del 65% e del 50% previste da Ecobonus e bonus ristrutturazione.
L'incentivo viene erogato sotto forma di detrazione Irpef del 50% o del 65% della spesa sostenuta, a seconda della tipologia di intervento, che può essere relativo o all'involucro edilizio o agli impianti installati.
Nello specifico potranno beneficiare della detrazione Irpef del 50% i seguenti interventi:
Gli interventi che potranno beneficiare della detrazione Irpef del 65% sono:
Possono infine beneficiare di detrazioni fino al 75% gli interventi di efficientamento energetico sui condomini, che salgono fino all'85% nel caso in cui tali interventi comportino anche un declassamento nella classe di rischio sismico dell'edificio.
I limiti di spesa detraibili variano in funzione della tipologia di intervento effettuato: 30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, 60.000 euro per gli interventi sull'involucro edilizio (sia componenti opachi che trasparenti) e per l'installazione di collettori solari termici e 100.000 euro per le riqualificazioni energetiche. Nel caso di interventi sui condomini i tetti massimi di spesa sono funzione del numero di unità immobiliari di cui si compone l'edificio.
Possono accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dall'Ecobonus i proprietari degli immobili oggetto degli interventi di riqualificazione energetica, compresi i titolari di reddito di impresa, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici o privati che non svolgono attività commerciale. Gli incentivi descritti valgono unicamente per le ristrutturazioni di edifici esistenti e non per le nuove costruzioni.
Mentre la proroga delle attuali condizioni incentivanti anche per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 è certa, non è ancora chiaro quali siano i cambiamenti che verranno introdotti all'interno dell'Ecobonus 2019.
La bozza del decreto di MISE, MEF e MIT, che rappresenta una delle modifiche all'Ecobonus introdotta dalla Legge di Bilancio 2018, prevedeva un nuovo metodo per il calcolo della spesa massima detraibile, calcolata in funzione della metratura (m2) o della potenza installata (kW). Sarebbe quindi necessario rispettare un duplice vincolo: da un lato il tetto massimo comprensivo di tutte le spese sostenute, che potrebbe essere fortemente ridotto, e dall'altro le soglie per i singoli interventi effettuati.
Oltre alle soglie di spesa massima detraibile potrebbero inoltre cambiare gli adempimenti necessari per poter beneficiare delle detrazioni fiscali Irpef, come rende noto un articolo pubblicato da Confartigianato.
Le attuali condizioni di incentivazione del bonus ristrutturazione saranno prorogate anch'esse per tutto il 2019. A partire dal 21/11/2018 è inoltre attivo il nuovo portale sul sito ENEA per la trasmissione dei dati relativi agli interventi che danno accesso alle detrazioni fiscali Irpef del 50%, ovvero gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al risparmio energetico e/o all'utilizzo di energie rinnovabili la cui fine lavori ricade nell'anno solare 2018.
Il portale è accessibile attraverso il seguente indirizzo: http://ristrutturazioni2018.enea.it.
La trasmissione dei dati attraverso il portale è obbligatoria per le seguenti tipologie di interventi:
Il termine per l'inserimento dei dati sul portale è di 90 giorni dalla data della fine dei lavori o del collaudo. Per tutti gli interventi la cui fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorrerà a partire dal 21 novembre 2018. La scadenza è stata poi prorogata al 21 febbraio.
L'inserimento dei dati nel portale si compone di 6 fasi distinte, nelle quali i campi evidenziati sono obbligatori (in giallo quelli ad inserimento libero e in verde quelli caratterizzati da menu a tendina) e quelli non evidenziati sono facoltativi.
La procedura si completa con la stampa del modello compilato, corredato dalla data di trasmissione e da un codice identificativo dell'avvenuta trasmissione.
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