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Costruzioni in zone sismiche: ecco quando scattano abuso edilizio e responsabilità del progettista

Cassazione: non è necessaria la pericolosità delle costruzioni realizzate nelle zone sismiche ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla normativa in materia di costruzioni

Progetti in zone sismiche: occhio all'inderogabilità delle norme

Il perimetro di reati edilizi in zona sismica è ben delineato nella recente sentenza 6243/2019 della Corte di Cassazione, che nel caso di specie enuncia un principio di diritto ben preciso, circa i limiti di applicabilità delle norme che prevedono reati, nel caso di edificazione di costruzioni in zone sismiche. L'ordinamento italiano prevede infatti numerose figure di illecito, ovvero di reati penali nei casi in cui vengano realizzate costruzioni in difformità alla normativa nelle zone sismiche e sottoposte a vincoli paseaggistici.

Modifiche alle costruzioni in zona sismica e pericolosità

Gli imputati (proprietaria/committente e progettista/direttore dei lavori) venivano assolti in primo grado ma condannati in Appello, per aver modificato una costruzione presente in una zona sismica, contrariamente alle prescrizioni individuate dall'amministrazione circa l' esecuzione delle opere murarie nelle predette zone.

Il comune nucleo fattuale delle accuse elevate a carico degli imputati consisteva in particolare nell'avere eseguito, in totale difformità rispetto alla DIA, opere abusive consistite nella maggiore elevazione della linea di gronda di una veranda cucina, la cui tamponatura perimetrale era stata realizzata in muratura, anziché interamente in legno, e in una tettoia di 48 mq. circa, realizzata in aderenza al muro di confine di altra proprietà.

Secondo uno degli imputati ricorso in Cassazione, mancava nella condotta contestata il carattere della pericolosità, che avrebbe dovuto connotare l'opera realizzata la quale al contrario non rappresentava alcuna pericolo per la pubblica incolumità. Sul punto osservava infatti il difensore che si era trattata di una semplice difformità dalla modalità di esecuzione individuata dall'amministrazione, tanto da rendere la condotta degli imputati lecita e non passibile di sanzione penale, come invece ritenuto da parte dei giudici di appello.

La configurabilità dei reati edilizi: difformità delle opere evidente

Secondo la Corte Suprema, i reati edilizi ci sono eccome: i giudici di appello hanno rimarcato come il Tribunale abbia indebitamente ridimensionato la rilevanza urbanistica delle opere contestate, con particolare riferimento alla realizzazione in muratura della tamponatura perimetrale della veranda di circa 27 metri quadri e all'edificazione della tettoia di 48 metri quadri. Tali opere non potevano ritenersi regolarmente assentite né dalla d.i.a. presentata il 18 aprile 2013, né dal nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza il 18 luglio 2012, né dalla precedente concessione edilizia in sanatoria, avendo entrambe le opere caratteristiche strutturalmente ben diverse rispetto a quelle riportate nei progetti assentiti, posto che, quanto alla veranda - cucina, era prevista sia la perimetrazione in legno e non in muratura, come in realtà accertato, sia una diversa e minore altezza (di circa 20 cm.) della linea di gronda rispetto a quella rilevata in sede di sopralluogo, mentre, per quanto concerne la tettoia di 48 mq., la stessa, per come verificato dalla P.G., era a falda inclinata e aveva un'altezza di 2,45 metri alla gronda e di 2,70 metri al colmo, mentre negli elaborati progettuali era prevista una struttura piana con altezza di 2,25 metri.

Quindi, la Corte dì appello ha ritenuto configurabili tutte e tre le fattispecie contestate, richiamando, quanto ai reati di cui agli art. 44 del dpr 380/2001 e 181 del d.lgs. 42/2004, oltre alla pacifica circostanza della costruzione delle opere in area vincolata dal punto di vista paesaggistico, la costante affermazione della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Rv. 257290 e Sez. 3, n. 21351 del 06/05/2010, Rv. 247628), secondo cui assume rilievo penale la realizzazione, senza il preventivo rilascio del permesso di costruire, di una tettoia di copertura che, non rientrando nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza per la mancanza di una propria individualità fisica e strutturale, costituisce parte integrante dell'edificio sul quale viene realizzata, a nulla rilevando che si trattasse di strutture aperte all'esterno.

Costruzioni in zona sismica, ok della Soprintendenza e pericolosità

In ordine poi alla contravvenzione di cui all'art. 93-95 del dpr 380/2001 (costruzioni edilizie in zona sismica), i giudici di appello hanno rimarcato la natura meramente assertiva della motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che le riscontrate variazioni rispetto agli elaborati progettuali, per la loro entità, non abbiano comportato alcun "disequilibrio nell'economia complessiva dell'impianto architettonico, statico e paesaggistico della costruzione nel suo complesso", mentre in realtà, come sostenuto anche dal funzionario del Genio civile di Agrigento, la preventiva autorizzazione del predetto Ufficio sarebbe stata necessaria, ricadendo in area sismica le tettoie realizzate, peraltro dotate di dimensioni e caratteristiche strutturali non proprio trascurabili e dunque potenzialmente idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità.

In tema di costruzioni in zone sismiche, ai fini della configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica (art. 95 del dpr 380) è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto la normativa è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo della P.A. sulle attività edificatorie nelle zone sismiche.

Ribadita la configurabilità delle fattispecie contestate, risulta altresì immune da censure il giudizio di ascrivibilità delle stesse agli imputati, alla luce delle rispettive qualità di proprietaria e committente delle opere e di progettista e direttore dei lavori, avendo quest'ultimo curato, in prossimità dell'accertamento dei reati, anche l'iter procedimentale dei lavori, rivelatosi tuttavia inadeguato rispetto alle attività edilizie in concreto realizzate.

In definitiva: le norme che sanzionano le costruzioni abusive non richiedono evidentemente e palesemente, che a seguito dell'attività edilizia compiuta in zona sismica venga realizzata un'opera intrinsecamente pericolosa bensì una più semplice violazione della normativa e delle prescrizioni dell' amministrazione circa l'esecuzione dei lavori la cui inottemperanza dà luogo all'applicazione della sanzione penale e delle relative conseguenze.

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