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Vincoli paesaggistici: il reato scatta solo se la modifica supera il 30% del volume di partenza

Cassazione: per essere ritenuti penalmente responsabili nel caso di edificazioni in zone a vincolo paesaggistico è necessario che il manufatto presenti una modifica superiore al trenta per cento

 

Reati paesaggistici: ecco le discriminanti

La sussistenza del delitto di cui all'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. 42/2004 è limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato la realizzazione di una nuova costruzione con una volumetria superiore a 1000 metri cubi. 

La regola, importantissima in tema di vincoli paesaggistici in edilizia, è stata ribadita e sottolineata dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7243/2019 dello scorso 22 febbraio, che ha accolto il ricorso contro una condanna per delle modifiche a manufatti effettuate in violazione alla normativa edilizia, in zone soggetta a vincolo paesaggistico.

Zone a vincolo paesaggistico: le regole del gioco

La Cassazione parte da lontano, ricordando che in tali zone vige un preciso limite all'attività diretta a modificare le costruzioni, la cui violazione determina l'applicazione di una sanzione penale che può essere costituita anche dalla detenzione.

Nel caso di specie era stato accertato come l' imputato avesse modificato un manufatto in zona soggetta a vincolo, tanto da determinare la contestazione dei reati previsti in tali casi, con la conseguente apertura di un procedimento penale a suo carico. L'imputato pertanto veniva condannato in primo e secondo grado e ricorreva in Cassazione, in cui eccepiva come le modifiche apportate al manufatto erano di misura notevolmente inferiori rispetto a quelle previste per la configurabilità del reato

Reati paesaggistici: i tre comportamenti distinti

La sentenza è utile perché distingue i caratteri delle condotte necessarie per la configurabilità dei reati previsti in tali casi, dividendoli in tre tipi distinti di comportamenti.

In particolare viene fatto oggetto d'osservazione come la condotta per potere essere considerata illecita e determinare l'applicazione della sanzione penale debba ad ogni modo presentare una certa consistenza determinando delle modifiche volumetriche al manufatto esistente non inferiori a certi valori ovvero l'edificazione di una nuova costruzione di misura non inferiore anch'essa ad una certa dimensione:

  1. modifiche di una costruzione nella misura superiore al trenta per cento;
  2. modifiche che comportino un aumento del volume in misura di 750 metri cubi;
  3. edificazione di una nuova costruzione superiore ai mille metri cubi.

In questi tre casi, precisa la Corte suprema, scatta il reato. Nelle altre, minori, no. Solo in tali casi, riassume la sentenza, è possibile la realizzazione dei reati non potendosi al contrario parlare di condotte idonee a configurare atti illeciti. Di qui la decisione di accogliere il ricorso, visto che nessuna delle tre ipotesi sopracitate era stata in effetto realizzata da parte dell'imputato.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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