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La valutazione del rischio incendio negli ammassi dei rifiuti: esempi sulle misure di prevenzione e protezione

Contributo sulla applicazione della metodologia di valutazione del rischio incendio negli ammassi di rifiuti trattando alcuni esempi sulle misure di prevenzione e protezione.

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Mortara (giugno 2018)

Il fenomeno degli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti e l'evoluzione normativa

Negli ultimi 18 mesi (giugno 2017-dicembre 2018) il territorio nazionale è stato interessato da diffusi e frequenti episodi di incendi in impianti di trattamento di rifiuti, di maggiore o minore gravità. Solo per citarne alcuni Alcamo (luglio 2017); Mortara (giugno 2018); Milano (ottobre 2018); e l’ultimo e più recente a Roma (dicembre 2018). 

La frequenza di tali eventi aveva già nel marzo del 2018 indotto il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ad emanare una Circolare ministeriale (n. 4064) con oggetto “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”. 

Nel mese di gennaio 2019 lo stesso Ministero dell’Ambiente ha emanato un’altra Circolare (la n. 1121 del 21.01.2019) che, avente lo stesso oggetto, annulla e sostituisce la precedente.

In tale ultima circolare, il Dicastero, a seguito di alcune osservazioni presentate e ritenute pertinenti, ha dato seguito al procedimento di revisione del documento, coinvolgendo opportunamente anche le amministrazioni regionali e le agenzie ambientali già interessate nella fase preliminare.

L'obbligo del “piano di emergenza interna"

Recentemente il Governo, all’interno della legge di conversione del “DL sicurezza” (decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113) all’art. 26-bis della Legge 1 dicembre 2018 n. 132 ha introdotto, per gli impianti di trattamento rifiuti, l’obbligo di predisporre un apposito “piano di emergenza interna”.

Il nuovo adempimento si applica a tutti gli impianti a prescindere dalla dimensione e dal regime autorizzatorio (Aia ordinario o semplificato), nonché dalla tipologia dei rifiuti trattati e dalle operazioni svolte. Esso riguarda sia gli impianti esistenti che quelli di nuova costruzione. Per gli impianti esistenti, il piano va redatto entro il 4 marzo 2019.

A seguito di diversi quesiti degli operatori del settore dei rifiuti, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha emanato il documento n. 3058 del 13.02.2019 recepito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (circolare n. 2730 del 13.02.2019) avente per oggetto “Disposizioni attuative dell’art. 26 bis, inserito dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”. La circolare contiene un elenco delle informazioni che i gestori degli impianti sono tenuti a fornire ai prefetti.

Considerata l’importanza del tema e la pericolosità per le popolazioni attigue o prossime agli impianti di trattamento rifiuti (sviluppo di nube tossica, etc) si vuole fornire un contributo sulla applicazione della metodologia di valutazione del rischio incendio negli ammassi di rifiuti trattando alcuni esempi sulle misure di prevenzione e protezione.

Quali depositi sono soggetti alle procedure del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151?

Il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 all’allegato I riporta l’elenco delle attività soggette alle procedure dello stesso D.P.R. con l’obbligo di presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Tra queste si citano:

  • attività 34 – depositi di carta e affini (anche all’aperto) per quantitativi superiori a 5.000 Kg;
  • attività 36 – depositi di legnami e prodotti affini (ad esclusione dei depositi all’aperto distanti più di 100 ml dagli edifici esterni) per quantitativi superiori a 50.000 kg
  • attività 43 – depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili (anche all’aperto) per quantitativi superiori a 10.000 kg;
  • attività 44 – depositi di materie plastiche (anche all’aperto) per quantitativi superiori a 5.000 kg
  • attività 70 – depositi al chiuso con superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merce combustibile superiore a 5.000 kg.

Negli altri casi o in quelli con quantitativi inferiori a quelli sopra citati, va comunque, fatta la valutazione del rischio incendio applicando i contenuti del D.M. 10/03/1998. Di quest’ultimo decreto è in corso una corposa revisione e pertanto se ne attende la emanazione.

Impianto di trattamento rifiuti: qualche definizione

L’art. 6 del DLgs 22/97 classifica i rifiuti in due categorie:

  • URBANI (non pericolosi o pericolosi): rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o nelle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi.
  • SPECIALI (non pericolosi o pericolosi): rifiuti che si originano da cicli produttivi o attività di servizio (per esempio, i rifiuti derivanti da attività agricole, commerciali, di demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali o artigianali …)

Per gestione del ciclo dei rifiuti si intende l’insieme delle azioni volte a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro sorte finale, che coinvolge quindi la raccolta, il trattamento e lo smaltimento. 

L’obiettivo della gestione è quello di annullare o almeno contenere gli impatti ambientali e sanitari, riducendo anche la produzione dei rifiuti stessi e potendo recuperare risorse dagli stessi.

La raccolta dei rifiuti avviene in forma differenziata oppure non differenziata. Quella differenziata riveste un ruolo importante in quanto consente, previo trattamento, il riciclo dei materiali (riciclaggio) o il recupero della frazione organica (compostaggio). La raccolta non differenziata, invece, consente il recupero di energia (biostabilizzazione, termovalorizzatori, gassificatori, inceneritori, etc) o, diversamente, il conferimento diretto in discarica. Tale ultima ipotesi è comunque da evitarsi.

Il trattamento si definisce come l’insieme dei processi fisici, termici, chimici, o biologici, inclusa la cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e facilitarne il trasporto favorendone il recupero. Con il trattamento ed il selezionamento dei rifiuti è possibile ottenere rifiuti omogenei quali, il vetro, la carta, il cartone, le lattine, i contenitori in plastica, il legno, etc. Questi rifiuti, selezionati per tipologia, uniti a quelli provenienti dalla raccolta differenziata vengono inviati a specifiche lavorazioni dalle quali è possibile ottenere materiali riutilizzabili, da reimmettere nel mercato. Ovviamente alcune tipologie di rifiuti sono combustibili e/o infiammabili. La frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata può essere inviata a specifici impianti (deti di compostaggio) che sfruttano una tecnologia biologica sfruttando un processo di bio-ossidazione trasformando il rifiuto “umido” in ammendante agricolo di qualità da utilizzare quale concime naturale.

Infine lo smaltimento inteso come l’atto finale di qualsiasi processo che riguarda la gestione ed il trattamento dei rifiuti. In questi casi è necessario, molto spesso, provvedere allo stoccaggio del materiale. La tempistica di questi stoccaggi dipende dalle condizioni e dalle richieste del mercato. Ciò comporta, in alcuni casi, una “giacenza” del materiale ridotta, mentre negli altri casi è facile la formazione di “ammassi” di materiale in giacenza in attesa dello smaltimento. 

Tali ammassi, di dimensioni variabili e collocati in aree interne (al chiuso) oppure in spazi a cielo aperto sono, secondo la loro natura e caratteristica, combustibili e/o infiammabili.

Analisi e valutazione del rischio

In generale la valutazione dei rischi viene eseguita con le indicazioni contenute nel D.Lgs 81/08, dalle indicazioni della Comunità Europea e da quelle del Ministero del Lavoro.

Più precisamente si procede alla individuazione dei rischi analizzando, nello specifico “scenario”, i principali fattori di criticità.

Successivamente si procede alla analisi di ciascun fattore di rischio individuato determinando la probabilità che si verifichi l’evento ed il valore del relativo danno causato dall’evento stesso. Alla probabilità ed al danno si attribuiscono dei valori che determinano se il rischio è basso, medio oppure alto. 

A completamento della metodologia vengono definite le misure di prevenzione (che abbassano la probabilità che si verifichi l’evento) e le misure di protezione (che riducono o attenuano il danno possibile) da mettere in atto nello specifico ”scenario”. 

La valutazione del rischio incendio negli ammassi di materiali

Pertanto anche nel caso di valutazione del rischio incendio in un ammasso di materiale proveniente da rifiuto, ancorché selezionato per tipologia, va applicata la metodologia sopra citata. In tale valutazione, trattandosi di rifiuti composti anche da materiale combustibile o infiammabile può affermarsi che tra i fattori di rischio incendio vi sono l’ubicazione, la quantità e la tipologia del materiale.

Per quanto riguarda l’ubicazione va detto che tali ammassi possono essere stoccati in siti a cielo aperto in spazi isolati oppure in prossimità di manufatti o ancora all’interno di locali aziendali adiacenti ad altri manufatti. Lo stoccaggio del materiale in aree a cielo aperto favorisce un maggior controllo dell’incendio e riduce sensibilmente la possibilità di espansione delle fiamme ad altri siti.

Le dimensioni dell’area di deposito determinano, il più delle volte, le quantità di materiale che è possibile destinare a stoccaggio. In caso di materiale combustibile la quantità del rifiuto posto a deposito rappresenta un fattore di rischio potenzialmente molto elevato e pertanto occorre valutare con estrema attenzione sia le dimensioni dell’ammasso in stoccaggio (lunghezza, larghezza ed altezza) che le quantità di materiale combustibile. 

Le tipologie di materiale combustibile che fanno parte di ammassi di rifiuto sono certamente la carta, il cartone, il legno, la gomma, la plastica, etc. Ciascuno di questi materiali citato, presenta una diversa temperatura di infiammabilità e pertanto uno specifico fattore di rischio incendio da valutare con molta attenzione.

Va precisato che, come citato in precedenza, qualora l’attività dovesse ricadere tra quelle previste dal D.P.R. 151/2011 gli aspetti relativi al rischio incendio devono essere trattati con le procedure previste dal Decreto.

Come possono innescarsi gli incendi in un ammasso di rifiuti

Le sorgenti di innesco in un ammasso di rifiuti possono essere individuate in:

  • Materiale di stoccaggio in autocombustione;
  • Utilizzo di fiamme libere o corpi incandescenti;
  • Elettricità statica nella movimentazione dei materiali;
  • Mozziconi di sigarette;
  • Presenza di materiale combustibile o infiammabile;
  • Presenza di comburente;
  • Urti tra macchine mobili;
  • Errore umano o dolo;
  • Fattori incidentali esterni o indipendenti dalla attività (incendi propagati da altre attività, terremoto, esplosioni, etc)

Per la valutazione della probabilità che si inneschi un incendio occorre fare riferimento, ancora una volta, alla ubicazione dell’area di ammasso, alla quantità ed alla tipologia del materiale. Infatti se l’ammasso è situato in spazio a cielo aperto la probabilità che si sviluppi un incendio è più bassa che se lo stesso si trovasse all’interno di un locale. Analogamente per la quantità di materiale stoccato. Maggiore è la quantità maggiore è la probabilità che si possa innescare un incendio.

Il danno che deriva dallo sviluppo di un incendio in un ammasso di materiale combustibile può definirsi come quello scaturito dal calore, dai fumi di combustione e dal conseguente livello del grado di tossicità dell’area circostante. Anche per la valutazione del danno si fa riferimento agli stessi tre fattori citati in precedenza. 

La ubicazione, la quantità e la tipologia del materiale. Sulla ubicazione si evidenzia che se il materiale si trova su spazi a cielo aperto la componente del danno scaturente dal calore sviluppato è, ovviamente trascurabile. Diversamente se l’incendio si sviluppa all’interno di un locale. In questo caso vanno valutati i danni tenendo in considerazione anche le condizioni al contorno (se l’ambiente che ospita il materiale è isolato oppure adiacente ad altri ambienti con materiale combustibile o infiammabile. Se l’ambiente è dotato di protezioni attive o passive agli incendi o impianti antincendio specifici – strutture resistenti al fuoco; impianto evacuazione fumi, etc).

Analogamente per la quantità. Maggiore è la quantità di materiale in combustione maggiore sarà il calore prodotto e maggiori i fumi di combustione. Conosciamo dalla letteratura in materia che i fumi di combustione sono estremamente pericolosi e che la loro tossicità può facilmente provocare danni irreversibili all’apparato respiratorio. In tal senso va detto che la tipologia del materiale in combustione ha caratteristiche diverse in merito alla formazione ed alla composizione dei fumi di combustione. 

Misure preventive e protettive

La protezione antincendio consiste nell’insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei danni conseguenti al verificarsi di un incendio.

Gli interventi si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla necessità o meno dell’intervento di un operatore o dell’azionamento di un impianto.

Misure preventive e protettive

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ORD-ING-CATANIA.jpgSi ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Catania per la gentile collaborazione

 

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