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Abusi edilizi, come si ferma la ruspa della demolizione? Cambio destinazione, sanatoria, incompatibilità

Cassazione: l'ordinanza di demolizione di opere abusive può essere revocata nel solo caso di modifica della destinazione delle opere cui si riferisce

Demolizione di opere abusive: quando si può evitare la ruspa?

In un solo caso è consentita la revoca dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, contenuto in una sentenza passata i giudicato: si tratta dell'ipotesi in cui il manufatto comunque edificato o modificato sia stato oggetto di un cambio a di destinazione, che ne abbia sostituito l'uso.

La precisazione - molto importante - è contenuta nell'ordinanza n.9210/2019 dello scorso 4 marzo, riferita al caso della realizzazione di una costruzione in violazione alla normativa edilizia. Tra le sanzioni irrogate con la sentenza di condanna vi era, come ovvio, anche quella della demolizione dell'opera, eretta in maniera abusiva.

Unica speranza per la revoca della demolizione è il cambio di destinazione 

Il ricorso contro la demolizione, nel caso di specie, viene respinto (dichiarato inammissibile) poiché il cambio di destinazione dell'edificio deve verificarsi a seguito di un provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria, al quale consegue un cambio nel suo utilizzo concreto. In tale ipotesi infatti l'abbattimento dell'opera abusiva non avrebbe più senso data l'intervenuta modifica dello stato della costruzione, verificatasi per un evento indipendente dalla volontà dell'autore della violazione e quindi da fattori ad esso totalmente estranei, posto che quest' ultimo al solo fine di evitare l'esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe potuto dolosamente compiere egli stesso tale modifica.

Stop alla demolizione: l'alternativa alla revoca è la sospensione. Quando si verifica

Letteralmente "l'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali resi dalla autorità competente, e che abbiano conferito all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria (Sez. 3, 16 aprile 2002, Cassarino, m. 221.974), mentre può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica".

Attenzione: deve trattarsi comunque di un elevata probabilità, accertata sulla base di un un giudizio concreto e non di una semplice possibilità che sicuramente non renderebbe lecita la sospensione dell'ordine.

Ultimo caso: la sanatoria edilizia

La Cassazione, infine, esamina l'ipotesi in cui sia sta presentata una richiesta di sanatoria relativa al manufatto abusivo, e che in seguito sia sta proposta istanza di revoca al giudice dell' esecuzione dell'ordine di demolizione. In tal caso, spetterà al giudice verificare quale siano le possibilità che l'autorità emetta un provvedimento di sanatoria, potendosi revocare l'ordine, nel solo caso in cui appaia altamente probabile che si proceda a una sanatoria degli illeciti.

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