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Riscatto soft della laurea, si fa così: le istruzioni ufficiali dell’INPS. Gli Under 45 scaricano il 50%!

Riscatto della laurea e dei periodi non coperti da contribuzione: le nuove istruzioni dell'Inps elencano nel dettaglio i soggetti interessati, la durata del periodo riscattato e i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione, oltre alle modalità di presentazione delle domande

Riscatto della laurea: le istruzioni ufficiali INPS

Eccole qua: le istruzioni ufficiali e dettagliate sul riscatto della laurea e il nuovo riscatto soft (per gli Under 45) dell'Inps sono arrivate. Si tratta della circolare n.36/2019 del 5 marzo, che fornisce le istruzioni per l’applicazione del beneficio, descrive i soggetti interessati, la durata del periodo riscattato e i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione.

Nella circolare sono illustrate anche le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021.

Riscatto della laurea: il contesto normativo ai tempi del Decretone

Per il triennio 2019-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione (decreto-legge 4/2019, Decretone sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100). È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, il cd. riscatto soft.

Questa nuova possibilità è riconosciuta agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia, ai superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata.

Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà stessi.

Riscatto soft della laurea: cosa cambia

Il decretone inserisce la possibilità, per gli Under 45, di effettuare un riscatto soft/flessibile della laurea, cioè a condizioni economiche vantaggiose. La novità principale è che sarà possibile, attraverso il riscatto flessibile, riscattare periodi di buco contributivo per un massimo di 5 anni. Sarà cioè il singolo a decidere quanti contributi versare all’Inps per far valere come lavorativi gli anni dell'Università. A contributi minori corrisponderà però una pensione più bassa. Il vantaggio è rappresentato dal fatto che si potrà andare in pensione 4-5 anni prima, a seconda della durata del proprio corso di laurea.

Riscatto della laurea: cos'è

Si tratta dell'operazione che consente al lavoratore (pubblico, privato, autonomo, a partita Iva, iscritto alla gestione separata Inps) di ottenere, a proprie spese, la copertura previdenziale di periodi per i quali non ha contributi già pagati. A differenza della copertura figurativa, che è gratuita, il riscatto della laurea è sempre a titolo oneroso, anche se agevolato dal punto di vista fiscale perché le somme versate possono essere dedotte dal reddito, così come avviene con i contributi obbligatori (una parte della spesa, perciò, può essere recuperata dalle minori tasse pagate).

E' possibile riscattare:

  • il diploma universitario (2-3 anni);
  • la laurea triennale, quadriennale o a unico ciclo;
  • il diploma di specializzazione post-laurea;
  • il dottorato di ricerca (in caso di versamento di contributi alla gestione separata Inps);
  • non si possono invece riscattare gli anni fuori corso.

I requisiti per accedere al riscatto della laurea soft

Il riscatto soft della laurea sarà valido per il diritto e per la misura della pensione, ma soltanto per periodi successivi al 31 dicembre 1995 (cioè da valutare con il sistema contributivo).

La nuova facoltà di riscatto è inserita infatti nel corpo normativo che disciplina il riscatto della laurea (art.2 d.lgs. 184/1997), come ulteriore ipotesi a disposizione, però, unicamente "dei periodi da valutare con il sistema contributivo", e cioè temporalmente successivi al 1995, durante i quali devono ricadere gli anni di studio universitario.

Perché "soft"? Perché il decretone ha abbassato l'onere di riscatto, agevolandolo, perché determinato sul livello minimo imponibile annuo dei commercianti Inps, pari a 15.878 euro nel 2019. Esempio: per riscattare la laurea breve (tre anni) occorrerà sborsare il 33% di 15.878 moltiplicato per tre, per una spesa complessiva di 15.720 euro.

Attenzione: oltre che flessibile, il riscatto sarà "scontato": gli under 45 hanno infatti ora la possibilità di portare in detrazione per il 50 per cento il costo del riscatto degli anni di laurea, che sarà detratto in cinque quote annuali.

Importante:

  • lo scontro è solo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996;
  • non si deve essere titolari di pensione;
  • si possono riscattare fino a 5 anni con un versamento minimo all'Inps;
  • semplificando, servono 5.241 euro per ogni anno di studio e questo aumenterà gli anni di anzianità pensionistica contributiva.

In questo caso, quindi, riscattare la laurea servirà unicamente ad aumentare gli anni di contribuzione, non a far salire l'importo della pensione, come invece accade a chi paga il riscatto laurea ordinario.

Importantissimo: è richiesto che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Potranno quindi beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, che si iscrivano a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tal fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione Europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve naturalmente collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate dalla disposizione in esame. I periodi da ammettere a riscatto devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019, di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

Come fare domanda

La domanda di riscatto laurea può essere presentata direttamente online, dopo essersi dotati di PIN, tramite accesso telematico nella sezione servizi online del sito www.inps.it oppure affidandosi a un intermediario come un CAF.

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Modalità di versamento dell'onere

L’onere di riscatto, determinato ai sensi di quanto sopra precisato, può essere versato in unica soluzione ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro (NB - in realtà le rate possibili saranno 120, si veda sotto), senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).

Riscatto della laurea: 120 rate invece di 60

Un emendamento approvato al Senato nel corso della conversione in legge del DDL - e che quindi deve ancora essere ratificato in via ufficiale - ha sancito che il numero delle rate per recuperare i periodi di studio (non coperti da contribuzione) sale da 60 ad "un massimo di 120".

Riscatto soft: altre istruzioni di dettaglio 

L'Inps evidenzia, riguardo al riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, effettuato fino al quarantacinquesimo anno di età, che "l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda".

La norma introduce un diverso sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi di cui all’art.2 del D.lgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.

In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

La suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.

La disposizione introdotta dal comma 5-quater si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. In ogni caso, non è ammesso che il riscatto determinato in base a una delle modalità su enunciate, e il cui onere sia stato versato, possa essere rideterminato in base alla modalità alternativa; ciò sul presupposto della natura aleatoria del negozio di riscatto, il cui perfezionamento impedisce che vicende successive o modifiche ordinamentali possano costituire giusta causa per il recesso dal contratto che, di fatto, è sottratto alla disponibilità dello stesso.

Per maggiore chiarezza, si specifica che:

  • se il riscatto del corso di studi è già definito con l’integrale pagamento dell’onere dovuto, non si può chiedere la rideterminazione dell’onere in base ad una modalità alternativa;
  • se è iniziato il pagamento rateale, si potrà interrompere lo stesso, ottenere l’accredito del periodo corrispondente alla quota versata del capitale come già determinato e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere potrà essere determinato, a richiesta, con il criterio alternativo;
  • se il riscatto non si è ancora perfezionato con l’accettazione dell’onere si potrà ritirare la domanda in questione e proporne una successiva, con la consapevolezza che i criteri di calcolo dell’onere terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.