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Pagamenti della PA a professionisti e imprese: limite tassativo di 30 giorni! La nuova legge europea

Ok della Camera alla Legge Europea 2018: ammesse deroghe a 60 giorni per il pagamento dei professionisti e delle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione solo se giustificate dalla natura del contratto

Pagamenti PA e professionisti: pagamenti più veloci

Manca solo la votazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, poi la legge europea 2018 sarà realtà: dentro ci sono svariati temi di interesse per l'edilizia e i professionisti, in primis la velocizzazione delle tempistiche di pagamento da parte delle PA - comuni, regioni ecc. - a imprese e professionisti.

Pagamenti della PA entro 30 giorni

Il ddl (scarica il dossier dedicato con l'analisi del nuovo testo modificato dalla Camera) prevede la modifica dell’articolo 113-bis del Codice Appalti. In dettaglio:

  • i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche;
  • i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi;
  • il responsabile unico del procedimento (RUP) rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore entro 7 giorni dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità. Da tale momento decorreranno i termini (di 30 o al massimo 60 giorni) per l’erogazione del pagamento.

Transazioni commerciali e termini di pagamento: analisi dettagliata

L'articolo 5 del ddl – introdotto dal Senato – sostituisce quindi interamente l’art.113- bis del d.lgs. 50/2016. La modifica fa seguito all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. La procedura è allo stato del parere motivato e inerisce, più in particolare, alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori.

La direttiva 2011/7/UE, all’articolo 4, comma 3 lettera a), punto iv), prescrive che – ove la legge preveda procedure di verifica o accettazione della prestazione – il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Ma secondo la Commissione europea la disciplina italiana attuale - di fatto - consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine.

I Pagamenti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL

Quindi, il nuovo art.113-bis:

  • al comma 1 attiene agli acconti, stabilendo che essi devono essere corrisposti all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato di pagamento devono essere emessi contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla loro adozione;
  • al comma 2 si riferisce invece al pagamento: si elimina lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante pubblica acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera. Come già segnalato, i 30 giorni possono diventare 60 solo se oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche;
  • al comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’art. 4 del d.lgs. 231/2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore. In conclusione, l’appaltatore può attendere un massimo di 67 giorni dopo aver consegnato la merce o il lavoro (30 giorni tra prestazione e sua verifica o collaudo; fino a un massimo di 7 giorni per l’emissione del certificato di pagamento; e 30 giorni per il pagamento), salve le eccezioni dovute alle peculiari caratteristiche del contratto (che possono far tardare il pagamento di ulteriori 30 giorni)
  • al comma 4 disciplina le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con due requisiti: a) uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle conseguenze del ritardo; b) uno di proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10 per cento dell’ammontare totale netto. 

Altre disposizioni.

Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

L'art.19 del ddl apporta modifiche al d.lgs. 49/2014, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

La modifica legislativa in esame intende definire il caso evitando l’apertura di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia. Rispetto al testo originario, nel corso dell'esame in Senato si era intervenuti sulla lettera c), capoverso 7, della norma, prevedendo che, qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il simbolo - e il marchio, secondo quanto previsto con una modifica apportata dal Senato - sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica, anche se in formato digitale.

Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

Introdotto mediante l'approvazione di un emendamento in sede referente, l’art. 21 abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'art.1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi.