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Dal 10 aprile nuove disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile

Dal 10 aprile nuovi obblighi per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile

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Nuovo decreto legislativo sulle disposizioni per la sicurezza degli impianti a gas combustibile

Adeguamento normativo nazionale alle disposizioni europee

A partire dal 10 aprile 2019 entrerà in vigore il decreto legislativo n.23/2019 relativo alle disposizioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile e per l’adeguamento normativo nazionale al regolamento UE 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.72 del 26 marzo, tratta la “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE.”

L’articolo 2 definisce le modifiche alla legge n. 1083/1971, tra le quali l’aggiunta del comma: «Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dei relativi accessori si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo regolamento europeo.» 

L’articolo 3, invece, tratta le disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative, l’articolo 4 reca le disposizioni finali e l’articolo 5 è intitolato Clausola di invarianza finanziaria.