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Prevenzione incendi: ecco le nuove norme per la sicurezza di musei e biblioteche

Il CCTS dei Vigili del Fuoco ha aggiornato la bozza di regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Sicurezza antincendio musei e biblioteche: nuova regola tecnica

Il testo-regola tecnica verticale per la sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela dal d.lgs. 42/2004 è stato aggiornato dal Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) dei Vigili del Fuoco e 'spedito' a Bruxelles per la procedura di informazione stabilita delle direttive europee che serve per verificare che dalla norma non derivino ostacoli alla libera circolazione delle merci.

Lo ha anticipato il quotidiano Edilizia&Territorio del Sole24Ore, ricordando che se non ci saranno osservazioni, la bozza resterà in CE 3 mesi per poi essere piubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Normativa antincendio musei e biblioteche: campo di applicazione e principali novità per la progettazione

Una delle novità principali è che vengono escluse dalla sfera d'azione della norma le attività temporanee collocate in edifici che non ospitano permanentemente musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. Il professionista, quindi, può legittimamente trovare strade alternative per costruire la strategia antincendio, facendo largo uso di misure compensative e integrative.

Inoltre:

  • non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei beni tutelati, compresi quelli costituenti arredo storico (librerie, cassettonati, tendaggi, poltrone, mobilio);
  • la classe minima di resistenza al fuoco viene fissata a 30 per i compartimenti a quota inferiore a meno un metro, ma raddoppia per quote pari o al di sotto di meno un metro;
  • sono possibili misure compensative per: locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie superiore a 200 mq; locali con affollamento superiore a 100 persone. Dettaglio importante: se in queste tipologie di ambienti, a causa della natura del bene tutelato, non fosse possibile l'adeguamento alla classe richiesta o la sua determinazione, il valore del carico d'incendio specifico di progetto (qf,d) - calcolato escludendo gli elementi strutturali portanti combustibili e i beni tutelati - deve risultare al di sotto dei 200 MJ/mq e deve essere attivato un sistema di gestione della sicurezza antincendio di livello III di prestazione;
  • è possibile prevedere la scala d'esodo protetta, anziché a prova di fumo o esterna, in caso di esodo per fasi, purché, però, siano messe in campo tre misure antincendio minime;
  • ammesse larghezze delle vie di esodo (orizzontali o verticali) inferiori ai valori minimi, e comunque non inferiori a 800 millimetri, a condizione che vengano adottate alcune misure;
  • previsto un "piano di limitazione dei danni" redatto dal responsabile dell'attività.