Data Pubblicazione:

Sbloccacantieri, ci siamo: nel testo quasi finale più lavori in subappalto e autorizzazioni sismiche stravolte

Novità di rilievo nell'ultima bozza del decreto Sbloccacantieri: sale da 150 mila a 200 mila euro la soglia che permette di non bandire la gara e dal 30% al 50% del valore del contratto quella per i subappalti. Dopo 60 giorni scatterà il silenzio assenso per le autorizzazioni ai lavori ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici

Decreto SbloccaCantieri: subappalti, lavori diretti e autorizzazioni sismiche

Ci siamo quasi: la bozza del 2 aprile 2019 del DL Sbloccacantieri dovrebbe essere quella definitiva o quasi che si appresta a essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale: ricordiamo che il decreto, che modifica il Codice Appalti coinvolgendo i lavori edilizi nei piccoli comuni, l'edilizia scolastica e anche gli incentivi ai funzionari tecnici, era stato approvato 'salvo intese' nel CdM dello scorso 20 marzo per poi essere oggetto di svariate mediazioni tra i rappresentanti di Governo.

SbloccaCantieri: le principali novità dell'ultima bozza

Nella nuova bozza - disponibile in allegato - troviamo queste indicazioni di massima:

  • innalzamento da 150.00 a 200.000 euro della soglia che permette di affidare direttamente i lavori senza bandire la gara (ma con consultazioni obbligatorie di almeno dieci imprese, "ove esistenti");
  • innalzamento dal 30 al 50% della soglia, calcolata sull'importo complessivo del contratto, per affidare i lavori in subappalto; letteralmente, "il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture"
  • riapertura della finestra per gli appalti integrati: le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all'appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L'altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall'approvazione del progetto;
  • addio offerta più vantaggiosa e più gare sottosoglia: la maggiore semplificazione è nella fascia delle opere di piccola e media dimensione, quelle più numerose e contenute al di sotto della soglia europea di 5,5 milioni. Per velocizzare l'assegnazione dei lavori pubblici di minore importo, si prevede la possibilità di aggiudicare le commesse tenendo sconto solo del prezzo (più basso) fino alla soglia Ue di 5,5 milioni di euro, con l'obbligo di escludere le offerte anomale, cioè quelle con percentuali di ribasso superiori alla media. Resta a 40mila euro la soglia per gli affidamenti diretti da parte dei funzionari delle PA, ma si alza da 150 mila a 200 mila euro il tetto massimo per assegnare gli appalti con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori;
  • scatterà dopo 60 giorni il silenzio assenso per le autorizzazioni ai lavori per le valutazioni previste ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici per gli interventi che saranno richiesti dai commissari di governo per sbloccare e proseguire, ma anche rielaborare, progetti di opere pubbliche. L'intesa tra commissari e presidenti delle Regioni sostituisce invece ogni altra autorizzazione o nulla osta per l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
  • autorizzazioni sismiche: i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in volta se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione;
  • commissari di gara, regolamento unico, pagamento diretto dei progettisti: confermata l'istituzione di commissari straordinari per sbloccare le opere che guadagnano poteri alla cancellazione della soft law dell'Anac sostituita da un unico regolamento attuativo del codice appalti. Si torna inoltre agli incentivi 2% per i tecnici della Pa, mentre è confermato il pagamento diretto dei progettisti in caso di appalto integrato, l'estensione dell'anticipo del 20% del prezzo anche agli altri tipi di appalti oltre ai lavori, la possibilità di invertire verifica dei requisiti ed esame delle offerte negli appalti sottosoglia.

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

Confermato in toto l'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: cosa cambia, in merito alle regole del dpr 380/2001? Lo abbiamo già approfondito su Ingenio, qui ricordiamo che si va a modificare il Testo Unico Edilizia, a partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Semplificando: l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma in base al 'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in aposite linee guida ma che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte.

Leggendo attentamente il nuovo art.94bis, ci accorgiamo di una distinzione evidente:

  • a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  • b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Edilizia scolastica: novità importanti

Gli enti locali potranno, per tutto il triennio di programmazione 2019-2021, affidare i lavori fino alla soglia comunitaria mediante procedure negoziate aperte ad almeno 15 operatori economici. Analoga disposizione per l’affidamento degli incarichi di progettazione da parte degli enti proprietari delle scuole con procedura negoziata rivolta ad almeno 5 operatori.

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO SBLOCCACANTIERI (VERSIONE 2 APRILE 2019) E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi