Codice Appalti
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Sblocca Cantieri: lo speciale ANCE sulle modifiche al Codice Appalti e le terre e rocce da scavo

Un documento Ance riepiloga tutte le novità di interesse per il settore delle costruzioni previste dal decreto legge Sbloccacantieri entrato in vigore il 19 aprile scorso, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Sblocca Cantieri: tutto su appalti, ricostruzione e commissari

Abbiamo approfondito in maniera piuttosto sistematica le misure principali del decreto-legge Sblocca Cantieri (decreto - legge n.32 del 18 aprile 2019), approvato in via definitiva dal Governo nel CdM n.55/2019 del 18 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile e immediatamente in vigore.

Il provvedimento, però, si è meritato anche un approfondimento del Ministro delle Infrastrutture e, dulcis in fundo, un interessante scheda dell'ANCE che riepiloga tutte le novità di interesse per il settore delle costruzioni (art.1 - Modifiche al Codice dei Contratti Pubblici). Vediamo quelle che riguardano più da vicino i professionisti tecnici.

Ricordiamo, in primis, che le modifiche dello Sblocca Cantieri si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerta.

Codice Appalti: ritorno al Regolamento Generale

Il Governo dovrà adottare un Regolamento Unico recante disposizioni di esecuzione attuazione e integrazione del Codice, nell’ambito del quale verrà assorbita la disciplina delle Linee Guida Anac e dei Decreti Ministeriali medio tempore adottati in attuazione del Codice stesso.

Tali provvedimenti, nell’attesa che venga adottato il nuovo Regolamento, rimarranno transitoriamente in vigore fino al 180° giorno dall’entrata in vigore del Decreto (comma 1, lett. mm, n.7). Si tratta, in particolare, dei provvedimenti adottati in materia di requisiti dei progettisti (art. 24, comma 2); compiti del RUP (31, comma 5); procedure sotto soglia UE (36, comma 7); elenco categorie SIOS (89, comma 11); verifica di conformità e di collaudo (111, commi 1 e 2); qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali (146, comma 4; 147 commi 1 e 2; 150, comma 2);

Criteri di aggiudicazione

E’ stata innalzata, dagli attuali 2 milioni di euro fino alla soglia comunitaria, la possibilità per le amministrazioni di utilizzare il criterio del massimo ribasso, con obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10 (comma 1, lett. t, n. 4).

Inoltre, è stato modificato il cd. sistema “antiturbativa”, finalizzato a determinare la soglia di anomalia delle offerte. In particolare, è stato eliminato l’attuale meccanismo di sorteggio tra 5 diversi possibili metodi matematici, prevedendo soltanto 2 metodi alternativi, scelti in base al fatto che il numero delle offerte ammesse sia inferiore o superiore a 15 (comma 1, lett. t). Infine per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, il ricorso al criterio dell’OEPV diventa possibile solo previa motivazione da parte della stazione appaltante (comma 1, lett. f, n. 7). Inoltre, è stato eliminata la previsione di un tetto massimo del 30 per cento, al punteggio attribuibile all’elemento prezzo (comma 1, lett. s, n. 3).

Procedure negoziate sotto soglia comunitaria

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando diventa possibile solo nella fascia di importo compresa tra 40 mila e 200 mila euro, previa consultazione, per i lavori, di almeno 3 operatori economici.

Per i lavori sopra i 200 mila euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, diventa obbligatorio il ricorso alla procedura aperta, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre che l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” e non ci siano meno di 10 offerte ammesse (comma 1, lett. f).

Sono contestualmente abrogate le deroghe che la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2019) aveva introdotto in via transitoria, fino al 31 dicembre 2019, consistenti nella previsione di una fascia di importo intermedia tra 150 mila e 350 mila euro, in cui rivolgere l’invito ad almeno 10 operatori, e nella riduzione a 3 soggetti, in luogo di 10, del numero minimo di invitati nella fascia tra 40 mila e 150 mila euro (comma 2).

Gare per i lavori di manutenzione

E’ stata abrogata la norma che rinviava ad uno specifico Decreto del MIT la previsione di una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria fino a 2,5 milioni di euro (comma 1, lett. a, n. 2). Contestualmente, è stata prevista “a regime” e non più in via transitoria, la possibilità di:

  • affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie, ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti, sulla base di un progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
  • iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Appalto integrato

Viene riaperta la deroga al divieto di ricorrere all’appalto integrato, per le opere i cui progetti siano stati approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i dodici mesi successivi all’approvazione dei progetti stessi (comma 1, lett. mm, n. 3).

Contestualmente, è stata reinserita nel Codice la possibilità, contenuta nel Codice De Lise, di partecipare agli appalti integrati utilizzando la qualificazione SOA per progettare ed eseguire, ovvero indicando o associando un progettista qualificato (comma 1, lett. i).

Subappalto

E’ stato soppresso l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in gara, ed il divieto di affidare il subappalto ad altro soggetto concorrente alla medesima gara. La quota massima subappaltabile è stata portata fino al 50 % dell’importo dell’appalto, tuttavia la scelta sembra rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante. Per le categorie SIOS, resta comunque in vigore il divieto di subappalto oltre il 30 per cento (comma 1, lett. v). Inoltre, è prevista la possibilità di pagamento diretto al subappaltatore, sulla base della mera richiesta di quest’ultimo.

Motivi di esclusione

Viene prevista, in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione Europea nella procedura di infrazione sul Codice Appalti, la possibilità per la stazione appaltante di escludere un concorrente in caso di violazioni in materia di tasse, imposte e contributi previdenziali non definitivamente accertate (comma 1, lett. n, n. 4).

Inoltre, è stato riformulato il comma 10 dell’art. 80 del Codice (comma 1, lett. n, n. 6), che disciplina il periodo di interdizione dalle gare, introducendo due fondamentali innovazioni:

  1. l’allineamento della disciplina sulle cause di esclusione alle novità introdotte dal decreto “Spazza-corrotti” in tema di pena accessoria dell’incapacità a contrattare con la PA;
  2. la previsione che, nei casi di cui al comma 5 dell’art. 80 - tra cui l’illecito professionale e la risoluzione del contratto in danno - il periodo di esclusione pari a 3 anni decorre dalla data di accertamento del fatto in via amministrativa ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tener conto di tale fatto ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto per l’esclusione.

Terre e rocce da scavo: proroga disposizioni deposito e trasporto (art.24)

La disposizione apporta alcune modifiche in tema di gestione dei rifiuti derivanti dal sisma del 2016 (art. 28, Decreto Legge 189/2016), finalizzate in particolare a:

  • prorogare al 31 dicembre 2019 il termine per il deposito/trasporto dei materiali da scavo prodotte dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative/opere provvisionali legate all’emergenza sisma 2016;
  • chiarire che i materiali contenenti amianto, non soggetti al particolare e semplificato regime di gestione rifiuti definito dall’art. 28 comma 4 del decreto 189/2016, sono solo quelli che superano i limiti fissati dal Codice dell’ambiente (Punto 3.4, Allegato D, Parte IV, D.lgs. 152/2006).

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Alla luce dei lavori di definizione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con questo topic intentiamo raccogliere tutti gli approfondimenti e le notizie riguardante questo importante testo unico della normativa italiana.

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