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Efficienza energetica: ecco la guida operativa sui Certificati Bianchi

Il MISE ha emanato il decreto di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi prevista dal decreto attuativo modificato a maggio 2018

Certificati bianchi: pubblicata la guida operativa

Una vera e propria mappa operativa per i certificati bianchi: l'ha approvata il Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con la Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanando il decreto di approvazione della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi prevista dal DM 11 gennaio 2017, modificato dal DM 10 maggio 2018.

La Guida, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE, riporta le informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi nonché indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dalla applicazione delle migliori tecnologie disponibili nei principali settori produttivi. Il decreto aggiorna, inoltre, la tabella recante le tipologie progettuali ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.

Il provvedimento fa parte delle disposizioni, previste dal DM 10 maggio 2018, volte ad accrescere l’offerta dei Certificati sul mercato e a favorire la semplificazione del meccanismo. E’ un primo passo verso un diverso approccio finalizzato a migliorare l’accesso ai Certificati Bianchi - ha dichiarato il Sottosegretario Crippa -, frutto di un dialogo costruttivo e continuativo tra il MiSE e il GSE”.

Guida operativa sui certificati bianchi: la struttura del documento

Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti

La prima parte della guida sostituisce il documento pubblicato sul sito del GSE a luglio 2017 ed ha lo scopo di fornire chiarimenti e supporto operativo per la presentazione dei progetti di efficienza energetica ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi. Il documento è organizzato in due sezioni. La prima sezione fornisce chiarimenti in merito a:

  • soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti per l’accesso al meccanismo;
  • progetti ammissibili;
  • metodologie di valutazione dei risparmi e procedura di valutazione dei progetti.

Nella seconda sezione si riportano le istruzioni operative per l’invio dell’istanza al GSE, le procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di presentazione del Progetto a Consuntivo (PC) e del Progetto Standardizzato (PS);

Guide Settoriali

La seconda parte è composta da sei distinti allegati relativi a specifici settori produttivi e tecnologie, che forniscono indicazioni al fine di individuare:

  • a) gli interventi di efficienza energetica realizzabili in ciascun settore e riconducibili alle tipologie di intervento di cui alla Tabella 1 del Decreto e s.m.i.;
  • b) i consumi di baseline, ovvero i valori di consumo di riferimento in caso di nuovi impianti, edifici o siti;
  • c) le variabili che influenzano il consumo energetico del progetto da realizzare, così come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera t) del Decreto e s.m.i.;
  • d) le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto da realizzare.

In particolare, i settori trattati nelle Guide Settoriali sono stati individuati dal GSE sulla base:

  • a) della numerosità delle pratiche presentate al GSE e del volume dei risparmi generati per tipologia di comparto industriale;
  • b) della conoscenza dei processi produttivi;
  • c) della disponibilità e affidabilità dei dati di consumo energetico di baseline.

Di seguito i settori produttivi e le tecnologie trattate:

  1. processo produttivo della ceramica;
  2. processo produttivo del vetro;
  3. processo di lavorazione delle materie plastiche;
  4. processo produttivo della carta;
  5. tecnologie per la produzione di energia termica e frigorifera;
  6. il servizio idrico integrato.

Ai fini della predisposizione delle stesse, il GSE ha avviato una concertazione con i principali stakeholder per condividere i vari documenti e recepire dati e ulteriori informazioni utili allo scopo. Gli operatori coinvolti hanno presentato contributi che, laddove supportati da opportuna documentazione, sono stati recepiti. All’interno delle guide settoriali, oltre alle informazioni sopra indicate, è descritta la metodologia che è stata utilizzata ai fini dell’individuazione del consumo di riferimento.

Interventi di efficienza energetica non ammissibili

La terza parte della guida fornisce un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all’articolo 6 del Decreto 10 maggio 2018.

Le definizioni speciali introdotte dal DM 10 maggio 2018

  • consumo di baseline: si tratta del “consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento”.
  • consumo di riferimento: “consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all’intervento, o l’insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto costituiscono l’offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa”. In caso di sostituzione, è necessario riferirsi al consumo ante intervento.

In entrambe le condizioni, un progetto di efficienza energetica ammissibile al meccanismo dei certificati bianchi deve generare un “risparmio energetico addizionale” inteso come “la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP) , fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico”.

Pertanto, in fase di presentazione di un progetto, risulta fondamentale individuare le variabili che influiscono sul consumo energetico al fine di garantire il confronto a parità di servizio reso.

In allegato: