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Nuovo regime forfettario, altro giro altro regalo: dentro anche chi controlla una SRL!

Agenzia delle Entrate: ok al nuovo regime forfettario nel 2019 anche con il controllo di una Srl

Regime forfettario anche per i manager

Dentro tutti, nel nuovo regime forfettario 2019? Pare di sì: l'ultimo chiarimento del Fisco in materia specifica che il contribuente in possesso del prescritto requisito reddituale può applicare il regime forfettario nel 2019 anche se titolare di una quota di partecipazione - che ne consente il controllo diretto - al capitale di una Srl, di cui è anche amministratore. Lo stesso decadrà dal regime forfetario nel 2020, sempre che non rimuova la causa ostativa.

Se controlli una SRL puoi entrare nel regime forfettario

È questa, in soldoni la soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 133/2019 a un’istanza di interpello: un contribuente esercente l’attività di mediazione immobiliare (codice Ateco 68.31.00) e titolare di una quota di partecipazione nella misura del 72% al capitale sociale di una Srl (operante con lo stesso codice), di cui è anche amministratore, nel 2018 ha superato il limite di ricavi per poter usufruire del regime dei minimi, ma non quello previsto dal regime forfettario.

Poiché la legge di bilancio 2019, che ha introdotto la causa ostativa del controllo diretto di una Srl esercente attività economiche riconducibili a quelle svolte in maniera individuale, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018, ritiene di poter usufruire del nuovo regime forfetario già dall’anno d’imposta 2019, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 212/2002 (“Statuto dei diritti del contribuente”).

Il Fisco ricorda che la nuova causa ostativa (art.1, comma 57, lettera d, legge 190/2014)opera qualora, contemporaneamente:

  • sussista il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
  • la Srl eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Quindi, nel caso rappresentato, il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario, poiché la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, qualora accertata, la decadenza dal regime scatterà nel 2020.

Nella fattispecie in esame, in effetti, ricorrono entrambe le condizioni: sussistono sia il controllo diretto della Srl sia la riconducibilità delle attività economiche esercitate, dal momento che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. Pertanto, ferma restando l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019, l’istante decadrà dallo stesso nel 2020.

Attenzione però: considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende la decadenza dal regime sono sopraggiunti con la pubblicazione della circolare, se non viene effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo (compresa l’attività di amministratore) da parte dell’istante alla Srl controllata a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare stessa e se l’istante cessa dalla carica di amministratore della Srl controllata, lo stesso, nel 2020, non decadrà dal regime forfetario.