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Termotecnica e sviluppo normativo: cosa bolle in pentola?

Rassegna delle principali novità in materia termotecnica dal dicembre 2018 ad oggi

Termotecnica e normativa

riqualificazione-energetica3.jpgNegli ultimi mesi, da fine 2018 ad oggi, alcune novità di una certa rilevanza hanno interessato il mondo della termotecnica, sia da un punto di vista legislativo che da un punto di vista strettamente normativo e tecnico.

Dalla pubblicazione della terza serie della F.A.Q. MISE relative all’efficientamento energetico degli edifici avvenuta a dicembre 2018 fino all’aggiornamento della UNI/TS 11300-2, pubblicata a febbraio 2019 ed operativa da maggio (precisamente da giorno 8 maggio 2019). Se a questo inseriamo un certo fermento verso il nuovo metodo di calcolo in regime dinamico previsto dalla UNI EN ISO 52016, appare chiaro ed evidente che il mondo dell’efficientamento energetico degli edifici (residenziali e non) sta nuovamente attraversando un periodo di interessanti cambiamenti che ci portano ad una attuazione delle direttive europee più efficiente e consapevole. Ma entriamo più nel dettaglio di quali sono le novità introdotte o di imminente attuazione che più da vicino interessano tutti i tecnici del settore.

Dalle novità della terza serie delle FAQ del MiSE...

Cominciamo proprio dalla terza serie della F.A.Q. MISE relative all’efficientamento energetico degli edifici che, come detto, sono stata pubblicate dal Ministero per lo Sviluppo Economico a Dicembre del 2018 e si propongono di fornire ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015.

In quest’ultimo documento, che va a integrare i documenti precedentemente pubblicati (FAQ del mese di ottobre 2015 e agosto 2016), vengono riportate le risposte relative ai dubbi più frequentemente riscontrati tra gli operatori del settore circa l’applicazione della normativa e le relative risposte chiarificatrici. Va subito detto che tale documento non cambia affatto il quadro legislativo vigente ma ne rappresenta una ufficiale interpretazione per colmare i dubbi di interrogativi inerenti alcune parti dei decreti.

Di tutto il documento, che va a toccare un po’ l’intero decreto ministeriale, due sono le interpretazioni che, a nostro avviso, destano maggiore scalpore, portando di fatto ad applicare alcune modifiche sulle verifiche già attuate da anni e che di seguito elenchiamo:

  • La FAQ 3.11 relativa al Comma 2, punto 2.3 per DM requisiti Minimi che risponde in merito alla verifica della condensa interstiziale e che, fino all’uscita delle F.A.Q. stesse, intendeva verificata una parete se priva di condensa durante tutto il ciclo annuale. In realtà il chiarimento modifica questa interpretazione riportando in auge la vecchia verifica secondo la quale una parete può considerarsi verificata, in conformità alla norma tecnica vigente, la UNI EN ISO 13788, se la condensa interstiziale risulta assente o ne venga prodotta una quantità massima ammissibile che comunque risulti riassorbita alla fine di un ciclo annuale, ovvero tutta la condensa interstiziale eventualmente prodotta deve evaporare completamente. È bene sottolineare che la F.A.Q. non interviene affatto sull’interpretazione di rischio muffa che quindi può considerarsi non modificato, cioè “nessun rischio di muffa” è ammesso.
  • La FAQ 3.16 relativa al Comma 1, Lettera (a) e (b) del punto 5.2 del DM Requisiti Minimi e che sostanzialmente risponde alla domanda su come deve essere effettuata la verifica della trasmittanza delle strutture comprensive dei ponti termici. La FAQ stabilisce che la verifica della trasmittanza va effettuata per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni attribuendo i ponti termici per metà a ciascuna delle due strutture incidenti che collega. Di fatto questo chiarimento sancisce che la verifica non va condotta puntualmente struttura per struttura, ma va fatta su una media ponderata delle strutture della stessa tipologia.

Altra FAQ rilevante riguarda il calcolo del volume degli ampliamenti. La FAQ 3.31 stabilisce, chiarendo, che il conteggio della percentuale di volume ampliato deve essere effettuato in riferimento alla tipologia di impianto presente. Con l’impianto centralizzato il riferimento è il volume di tutto l’edificio mentre con l’impianto autonomo il riferimento è il volume della singola unità immobiliare.

...alla nuova UNI/TS 11300-2:2019

Recentemente, come accennato all’inizio, il 7 febbraio 2019, è stata pubblicata la nuova UNI/TS 11300-2/2019 che sostituisce la precedente versione, datata ottobre 2014. 

L’aggiornamento, sebbene non introduca significativi cambiamenti nei calcoli, va recepito entro 90 gg dalla data di pubblicazione concedendo, in questo modo, un ampio margine temporale per l’adeguamento. Inoltre, un altro dato da rilevare molto importante è che l’aggiornamento alla nuova versione non richiede alcuna verifica e validazione dei software da parte del CTI.

Ma quali sono, nella sostanza le modifiche apportate?

Elenchiamole di seguito:

  1. Revisioni di tipo editoriali di premesse ed introduzione in accordo con le UNI/TS pubblicate nel 2016;
  2. La conversione di una nota sui sistemi di regolazione, da informativa a normativa;
  3. L’eliminazione dell’appendice E riguardante le modalità di calcolo della prestazione energetica degli edifici non dotati di impianto di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria in quanto superata dalle indicazioni presenti nel Decreto Requisiti Minimi DM 26 giugno 2015;
  4. L’aggiunta di un’appendice sul calcolo dei fabbisogni di acqua calda sanitaria in presenza di recuperatori di calore dai reflui delle docce.

È proprio quest’ultimo punto (il punto 4) che rappresenta la vera novità della norma. I recuperatori di acqua calda sanitaria dagli scarichi delle acque reflue delle docce sono dispositivi finalizzati al risparmio energetico in quanto si tratta, essenzialmente, di scambiatori posizionati sotto i piatti doccia che consentono di recuperare calore scambiandolo tra l’acqua di scarico e l’acqua di alimentazione dei generatori, portando a ridurre il fabbisogno di energia termica per l’acqua calda sanitaria QWnd attraverso un coefficiente moltiplicatore in più introdotto nella formula del calcolo del fabbisogno.

Naturalmente la percentuale di risparmio dipende dal numero di utenze dotate di recuperatore. Immaginando un caso standard, una unità immobiliare residenziale di circa 120 mq con 2 docce di cui una sola è dotata di recuperatore possiamo scrivere che: se Qw annuo, secondo la vecchia normativa era pari a 1697,6 kWh, il valore ottenuto considerando la presenza del recupero diventa Qw = 1611 kWh, ovvero con un risparmio di circa il 5%. Installando il recuperatore in entrambe le docce il risparmio risulterebbe invece circa il doppio.

Fino alla norma per il calcolo in regime dinamico UNI EN ISO 52016

Inoltre, a luglio del 2017 è stata pubblicata la EN ISO 52016 del pacchetto di norme denominate EPBD con l’obiettivo di migliorare e superare le criticità e la mancanza di univocità della normativa tecnica attuale, spesso poco “software oriented”. La principale caratteristica è quella di fornire un metodo di calcolo più raffinato in quanto basato su un modello dinamico orario che porterà ad ottenere risultati più attendibili e verosimili rispetto alle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di calcolo, sia dal punto di vista dell’involucro, sia da quello dell’impianto.

I metodi dinamici orari consentono infatti di ottenere fabbisogni più reali, verificare meglio le condizioni di confort abitativo e produrre dati più verosimili anche in ottica di dimensionamento degli impianti.

Sebbene l’UNI abbia già pubblicato le versioni italiane del pacchetto della serie 52000 (tra cui c’è la UNI EN ISO 52016 a marzo 2018), di fatto questa nuova metodologia di calcolo rimane al momento solamente facoltativa in attesa che siano pubblicati gli allegati nazionali che rendano a tutti gli effetti operative le norme. Questo significa che al momento e fino a quando non ci sarà anche un intervento legislativo che definisca i tempi e le modalità di applicazione, la normativa da applicare è quella vigente, che si basa sulla serie delle UNI TS 11300.  

Fonte articolo Namirial

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