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Sismabonus ed Ecobonus, che Crescita è? Il nuovo contributo - sconto ai raggi x

Analisi dell'art.10 del Decreto Crescita, che modifica la disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

Sismabonus e Ecobonus con l'anticipo: l'art.10 del Decreto Crescita

All'interno del 'chiaccherato' Decreto Crescita (decreto legge 34/2019) da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale c'è un'articolo, il n.10, che ha suscitato svariate reazioni nel mondo dell'edilizia, dell'energia e dell'efficienza energetica in generale.

In breve, l'art.10 stabilisce che il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficientamento sismico ed energetico può ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è poi recuperato come credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Di fatto, quindi, c'è una sostanziale modifica della disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico. NB - il nuovo meccanismo riguarda ogni tipo di intervento che genera ecobonus e sismabonus: dalla sostituzione di singoli serramenti e di singole caldaie, agli interventi su edifici singoli, agli interventi condominiali più integrati, sia energetici che sismici che combinati.

Detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico: cosa cambia

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, e' inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni puo' optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

La differenza tra sconto sul corrispettivo e cessione credito resta

Semplificando, l'art.10 introduce la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Lo sconto concesso dal fornitore viene a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione fiscale, in cinque quote annuali di pari importo.

Attenzione a non confondere questa misura con la classica cessione del credito, che è cosa ben diversa, perché il nuovo provvedimento non abroga la modalità di cessione dei crediti d’imposta già vigente (ai sensi dell’art. 14, comma 2-sexies e dell’art. 16, comma 1-quinquies del decreto-legge 63/2013, rispettivamente per ecobonus e per sismabonus), ma fornisce quindi ai beneficiari degli incentivi un’ulteriore opzione.

Le critiche di Rete Irene

Per Rete Irene, che in un j'accuse piuttosto forte ha espresso un parere completamente negativo su questa misura, le caratteristiche del nuovo meccanismo sono tali da renderlo molto più convincente agli occhi dei beneficiari, rendendo meno conveniente il ricorso al meccanismo precedente: per l’ecobonus infatti è previsto il recupero economico, da parte del fornitore, in cinque anni anziché dieci, con il dimezzamento della durata dell’esposizione finanziaria e il conseguente risparmio di oneri finanziari. Per il sismabonus tale vantaggio non c’è, ma resta il fattore persuasivo (del tutto fuorviante per i condomini) della presunta semplificazione.

Nello specifico, sostiene Rete Irene, per il soggetto cedente l’effetto del trasferimento del credito d’imposta operato con il nuovo meccanismo è esattamente lo stesso del sistema precedente: egli si spoglia definitivamente del diritto di compensare l’incentivo con i propri debiti fiscali, provvedendo con ciò al parziale pagamento del corrispettivo dei lavori.

Per il fornitore cessionario, che subentra nella piena titolarità del credito fiscale, le cose invece cambiano drasticamente: a differenza del vecchio sistema, il nuovo meccanismo non prevede la facoltà di ulteriore cessione del credito d’imposta acquistato, che quindi deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei propri debiti fiscali nel quinquennio successivo. Le conseguenze paventate da Rete Irene:

  • determina una fortissima concentrazione del mercato della riqualificazione energetica in capo a pochissimi grandi operatori dell'energia;
  • determina una forte distorsione del mercato;
  • determina un grave rischio di diffuso contenzioso fiscale;
  • non determina alcuna semplificazione;
  • determina il rischio concreto di restrizione del mercato: chi - si chiede Rete Irene - pur di beneficiare di una cessione a costo zero (per il cittadino, ma non per lo Stato), non vorrà attendere i tre mesi (che, in base all’esperienza diventeranno molti di più - sedici in un caso recente) che l’Agenzia delle Entrate impiegherà per rilasciare il suo nuovo provvedimento?

Le critiche di FINCO

Per Finco, invece, ha 'parlato' la presidente Carla Tomai, criticando una misura che "nella sostanza si scarica sull’impresa gran parte dell’onere finanziario derivante dal costo dell’intervento. Né vale affermare che questa misura è opzionale: chi infatti sceglierebbe di utilizzare le detrazioni, il cui importo può scontare in dieci anni, potendo usufruire della stessa somma subito? Quale sarà il risultato sul mercato? E’ evidente come sia piuttosto difficile immaginare che siano le piccole imprese del settore a vantare crediti d’imposta nei confronti del fisco. Imprese, che se non si prevede almeno la possibilità di ulteriore cessione del credito, si troveranno soffocate da questo meccanismo. Chi ha rilevanti crediti di imposta da compensare sono con ogni probabilità le multiutilities e gli ex monopolisti dell’energia che negli ultimi anni, approfittando (abusando...) della condizione di trovarsi di fatto in una posizione dominante, sono entrate nel mercato della riqualificazione energetica esercitando nella pratica, anche grazie all’utilizzo dei dati informativi già in loro possesso a causa dell’attività da loro svolta in regime di monopolio, una concorrenza sleale nei confronti delle piccole imprese".

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