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Tra moglie e marito puoi portare in detrazione fiscale lo studio professionale! Ecco come

Cassazione: il professionista può detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute per adibire a studio l’immobile di proprietà del coniuge, poiché per il beneficio fiscale è sufficiente un comodato d’uso sul cespite del terzo

Lo studio professionale del marito o della moglie si può detrarre

Una libera professionista che ha detratto 14 mila euro di spese sostenute per far diventare studio professionale un immobile di proprietà del marito e che non versava un canone di locazione ma era titolare di un comodato ha vinto il ricorso in Cassazione contro l'Agenzia delle Entrate, poiché "il professionista può detrarsi le spese di ristrutturazione sostenute per adibire a studio l'immobile di proprietà del coniuge. Ai fini del beneficio fiscale è infatti sufficiente un comodato d'uso sul cespite del terzo".

I giudici supremi lo affermano con l'ordinanza 11907 del 7 maggio scorso, disattendendo quanto fsupposto dal Fisco, secondo cui la circostanza di cui sopra era insufficiente tanto che l'ufficio aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte. La Commissione tributaria provinciale e la CTR Abruzzo avevano comunque dato ragione all'Agenzia delle Entrate, ma in terzo grado la professionista poteva esultare.

La non proprietà dell'immobile non è causa ostativa alla detrazione

Secondo la Cassazione, con riguardo alle spese ricollegate dalla CTR alla casa di abitazione del coniuge, manca l'esame della documentazione fornita dalla donna e atta a dimostrare che l'appartamento era da ella utilizzato, in comodato d'uso, posto che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 75 (ora 109) del dpr 917/1986, sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto cespite non sia di proprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione, e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile.

Attività professionale: vale anche in caso di comodato

In poche parole, c'è una vera e propria estensione del principio generale anche all'attività professionale e non solo in caso di locazione ma pure di comodato.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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