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Nuovo regime forfettario, dentro tutti. Professionista che controlla indirettamente una SRL incluso

Agenzia delle Entrate: un contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla legge può accedere al regime forfetario nel 2019 anche se controlla indirettamente una Srl, di cui è anche amministratore

Nuovo regime forfettario: a caccia della causa ostativa

Entra legittimamente dentro il nuovo regime forfetario il professionista che collabora con una società e che ha emesso parcelle nei confronti della stessa per una quota di circa il 36% del proprio fatturato e che ne è anche amministratore.

Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate nell'interpello 137/2019 del 13 maggio, riferito al caso di un commercialista membro del consiglio di amministrazione di una società e che ha emesso fatture verso la stessa tanto nel periodo di imposta 2017 (per il 36% del proprio fatturato), quanto nel periodo di imposta 2018 (per una quota del 28%).

Causa ostativa del nuovo regime forfettario: quando scatta?

L'oggetto del contendere è quindi la 'solita' causa ostativa di cui alla nuova lettera d) del comma 57 dell'art. 1 della legge 190/14 ("non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni"), introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.

In pratica, la domanda è: si deve ritenere escluso dal regime di favore destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni e, qualora nel suo caso si configurasse un controllo indiretto della società, si può eliminare tale causa ostativa?

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il professionista interpellante possa usufruire, nell'annualità 2019, del regime forfetario. Nello specifico egli "può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l'esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Ove le attività esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO differenti, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d); circostanza che non comporterebbe la decadenza dell'istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020".