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L'Ordine può sanzionare professionisti che fanno parcelle troppo basse ? la vicenda Notai AGCM

L'Ordine può sanzionare professionisti che fanno parcelle troppo basse ? la vicenda Notai AGCM

Il conflitto AGCM NOTAI è finito ?: alcune riflessioni che riguardano anche gli Ingegneri

Nel 2018 ho scritto due articoli sulla vicenda Antitrust Vs Notai per cui per approfondimenti (ammesso che siano di qualche interesse) rimando a quanto già detto.

Quello che scriverò ora è la conclusione della vicenda che ha coinvolto direttamente la Corte Costituzionale con alcune riflessioni.

Tuttavia per evitare uno scorretto contesto del discorso mi permetto di riportare il riassunto della questione.

 ... se un professionista fa pessime prestazioni a prezzi bassi e non, l’Ordine ha il dovere di controllare e agire di conseguenza ?

poichè questo influenza il mercato va bene all’Autorità Garante sul Mercato ?

parcelle professionali corretteSintetizzo al massimo, un Notaio oggetto di segnalazione all’Organo disciplinare a seguito di verifiche sistematiche fatte dal Consiglio del Notariato di Milano - per il suo comportamento sul mercato - ha segnalato la questione all’AGCM che ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del Consiglio del Notariato di Milano.

A un certo punto, l’AGCM si è dovuta fermare in quanto con un provvedimento inserito nella finanziaria 2017 il Legislatore ha dato un’interpretazione autentica al comma di un articolo della Legge antitrust stabilendo che ciò che viene raccolto a fini disciplinari non è soggetto alle procedure antitrust.

Come conseguenza l’AGCM ha presentato ricorso incidentale alla Consulta ritenendo il contesto di Legge contro la Costituzione e il Diritto Europeo.

Occorre dire che tale tipologia di ricorso è consentito solo a Organi Giurisdizionali (per esempio di Magistratura), mentre l’ AGCM non appartiene ad alcun Organismo Giurisdizionale. Tuttavia la Consulta ha in passato ammesso anche organismi estranei posti però in posizione “super partes”.

Pur  in queste condizioni, la Consulta  ha avviato ugualmente il procedimento e fissata il 04/12/2018 l’udienza pubblica.

Questa si è svolta in due fasi.

La prima riguardava l’ammissione al Giudizio (anche del Consiglio Nazionale del Notariato) e, a seguito della decisione di entrare nel merito, è proseguita la seconda con l’audizione degli intervenuti.

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE ...

La decisione è avvenuta, infine, con la Sentenza 13/2019 pubblicata sul sito della Corte Costituzionale (link da mettere su Ingenio, perché non funziona su sito della consulta) a fine gennaio 2019

La Consulta ha ammesso al suo giudizio il ricorso essendo  intervenuta  anche una parte portatrice di un interesse qualificato cioè il Consiglio Nazionale del Notariato che per Legge elabora le norme deontologiche e disciplinari dei Notai, implicitamente inerenti l’oggetto del giudizio.

Per quanto riguarda il ricorso nel merito l’ha ritenuto inammissibile in quanto l’AGCM, pur con tutte le garanzie a favore dell’indagato che adotta nella fase procedurale, non è parte priva di interesse (anche se Pubblico) e quindi quello che emette non è un Giudizio (quindi, in parole povere, non è un Giudice), potendolo, tra l’altro, annullare qualora sorgessero delle violazioni di Legge (autotutela).

Quindi il Rimettente (AGCM) non era legittimato a porre in merito eccezioni di Costituzionalità.

In definitiva questa decisione muterebbe in buona parte lo scenario di intervento dell’AGCM dando un po’ spazio d’azione agli Ordini senza incorrere in conflitti costosi e defatiganti con l’Autorità.

Con questa decisione gli Ordini dei Notai possono agire sul mercato sanzionando comportamenti economicamente scorretti ?

Ora, però, l’AGCM ha fissato per il 29/06/2019 (Provvedimento n. 27562) la conclusione del procedimento, ma ha richiesto anche una ulteriore audizione delle parti per il 29/05/2019.

Che cosa aspettarci?

Ovviamente potrebbe prendere atto dell’intervenuta Legge (cosa che per altro caso ha già fatto la Corte d’Appello di Milano) oppure sanzionare, con le motivazioni che sarà curioso leggere, il Consiglio del Notariato.

Per forza di cose quest’ultimo ricorrerà al TAR del Lazio e qui la questione potrebbe ingarbugliarsi ancora, perché  l’AGCM potrebbe trovare anche appigli per far chiedere al Giudice (legittimamente) il ricorso incidentale che gli era stato respinto.

Speriamo non succeda, perché queste deludenti schermaglie hanno solo il sapore di ripicche da parrocchia negative per la fiducia che deve riporre il cittadino nei confronti di Organi Istituzionali.

Sarà comunque un banco di prova per il nuovo Presidente Antitrust dott. Roberto Rustichelli, nella speranza che provenendo direttamente dalla Magistratura abbia una prospettiva Istituzionale più attenta, ovviamente dal mio punto di vista.

 

Perchè questa sfida AGCM NOTAI interessa anche Architetti, Ingegneri, Geometri ...

Due parole sul perché insisto tanto sulla vicenda che direttamente non riguarda le professioni tecniche.

Anche se il provvedimento inserito nella finanziaria 2017 riguarda solo i Notai, potrebbe essere giurisprudenzialmente possibile applicarlo anche, per analogia, agli altri Ordini qualora non ci sia conflitto con i provvedimenti istitutivi di questi ultimi.

Pertanto gli Ordini potrebbero raccogliere informazioni, anche sistematiche, sui professionisti iscritti senza essere perseguibili dall’AGCM per azioni di turbativa del mercato.

Per esempio, su tutti gli APE realizzati al disotto di una soglia standard di corrispettivo professionale.

Chiaramente qualora sorgessero delle violazioni deontologiche (tipo APE fotocopia o senza sopralluogo) a decidere non sarà l’Ordine, ma il Consiglio di Disciplina quale organo terzo.

Per dare un’interpretazione ancora più cogente, nel Codice Deontologico emanato dal CNI nel 2014 si trova scritto:

” 15.3 E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione.”

Questo titolo è, fino ad oggi, di difficile applicazione, perché qualsiasi Ordine si azzardasse a fare indagini in merito, ponendo una soglia di sistematicità, rischierebbe di trovarsi davanti all’AGCM per turbativa di mercato, pur agendo per l’interesse Pubblico che lo contraddistingue.

Quindi se si concludesse la questione Notarile potrebbe aprirsi per gli Ordini l’opportunità di prendere opportuni provvedimenti di vigilanza sistematici, purchè abbiano la volontà di farlo. 

Ma tutto non è poi così facile, perché  il rischio che l’AGCM  intervenga rimarrebbe, ma quello che sarebbe auspicabile è che finalmente l’AGCM scenda dal piedistallo che si è creata e cominci a fare nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni quello che istituzionalmente dovrebbe e cioè anche collaborare.

Ricordo che con molte pubbliche amministrazioni, volente o nolente, è stata obbligata a farlo.

Per esemplificare volente nei confronti di IVASS, Guardia di Finanza etc. , nolente (almeno in apparenza) con ANAC.

Con gli Ordini questo non c’è stato, anche se il past-president Pitruzzella l’aveva promesso nel suo intervento al Congresso di Palermo, ma poi è andata come è andata. Questo senza colpevolizzare nessuno.

Magari rivolgendo (proprio con l’occasione della sentenza, della prossima decisione dell’AGCM, nonché con il cambio di “guardia” alla presidenza dell’AGCM) al Presidente RPT (nonché CNI) ing. Armando Zambrano un appello a valutare se sia o meno il caso di fare un primo passo.