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Vigilanza ambientale: ecco il nuovo regolamento per le ispezioni e le denunce

Minambiente: lo schema di decreto adottato disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, le competenze, i criteri generali per lo svolgimento delle attività nonché le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati

Vigilanza ambientale: cambia tutto

La vigilanza ambientale italiana si rinforza e si specifica: il Consiglio dei Ministri dello scorso 21 maggio 2019, infatti, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica (dpr), che, ai sensi dell’art.14, comma 1, della legge 132/2016, introduce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

Il regolamento disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dall’SNPA, ai sensi della normativa ambientale vigente dell’Unione europea, nazionale e regionale, e ne introduce il codice etico. Inoltre, stabilisce le competenze dello stesso personale, i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive e le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati.

Le specifiche delle segnalazioni in materia ambientale (eco-denunce)

In merito alle segnalazioni, si stabilisce inoltre che chiunque, in forma singola o associata, possa segnalare a ISPRA e ARPA gli illeciti ambientali utilizzando il modulo disponibile sui siti istituzionali degli enti. Le segnalazioni dovranno essere circostanziate e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante, tempo e luogo e ogni altro elemento utile ad identificare chi ha posto in essere l’illecito, inclusa eventuale documentazione fotografica.

Al denunciante verranno richieste diverse cose: le generalità, una chiara e completa descrizione dei fatti segnalati, tempo e luogo degli accadimenti (se conosciuti); generalità e altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (se conosciute); indicazione degli eventuali complici, di eventuali documenti e di ogni altra informazione che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati; documentazione fotografica.

Ogni segnalazione ricevuta sarà protocollata con modalità tecniche tali da garantire la riservatezza del contenuto e dei dati. Le segnalazioni della PA (e quindi anche dei comuni) dovranno arrivare via mail. L'archiviazione delle segnalazioni scatterà nei casi di:

  • a) manifesta infondatezza;
  • b) contenuto generico e non circostanziato;
  • c) richieste genericamente riferite a interi ambiti dell'attività di controllo del Snpa;
  • d) manifesta incompetenza dell'Ente ricevente a provvedere sulle questioni segnalate;
  • e) finalità emulative delle segnalazioni.

Le segnalazioni in forma anonima, di regola, verranno archiviate, fatta salva la possibilità, per l'ente che le riceve, di avviare comunque attività ispettive e di verifica, se ritenute necessarie.