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Passare da dipendente ad autonomo con regime forfettario: l'Agenzia chiarisce le cause di esclusione

Dalla Agenzia delle Entrate alcuni chiarimenti sulle cause di esculsione dal regime forfettario

Dalla Agenzia delle Entrate alcuni chiarimenti sulle cause di esclusione dal regime forfettario

studio-professionale-5.jpgCon la riposta n. 163 pubblicata lo scorso 28 maggio sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato fornito un ulteriore chiarimento in merito all’applicazione della causa di esclusione dall’applicazione del regime forfettario di cui alla lett. d-bis) dell’articolo 1, comma 54, L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) a far data dal 1° gennaio 2019. 

Come noto, la predetta L. 145/2018 ha previsto che costituisce causa di esclusione all’accesso al regime forfettario lo svolgimento in via prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti.

Esclusi chi realizza oltre il 50% dei ricavi dal datore di lavoro o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti 

In merito a tale causa di esclusione, che trova la sua ratio nella volontà di evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo al solo fine di ottenere vantaggi fiscali, la circolare 9/E/2019 ha fornito importanti chiarimenti, in base ai quali è stato precisato, in primo luogo, che la prevalenza si realizza laddove oltre il 50% dei ricavi o dei compensi provengano dal soggetto con il quale intercorre il rapporto di lavoro (o è intercorso nei due anni precedenti). 

Inoltre, è stato altresì precisato che la nozione di “datore di lavoro” comprende non solo il soggetto che eroga redditi di lavoro dipendente, ma anche colui che eroga alcune categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente (tra cui rientrano i compensi degli amministratori). 

Il caso specifico  

Nel caso oggetto della risposta n. 163, il contribuente fa presente di essere stato titolare di un rapporto di lavoro dipendente, in qualità di biologo, a seguito del superamento di un concorso pubblico. 

Ora, per effetto di un ulteriore concorso pubblico, l’istante potrebbe assumere nuovamente l’incarico di biologo, questa volta tuttavia con rapporto di lavoro autonomo con la medesima Azienda sanitaria (come imposto nel bando di concorso). 

Pur essendoci identità soggettiva del datore di lavoro, l’istante fa presente che l’acquisizione di entrambi gli incarichi di biologo (prima in qualità di lavoratore dipendente, successivamente in qualità di professionista con partita Iva) sono conseguenza della partecipazione, e del superamento, di un concorso pubblico, ragion per cui non vi sarebbe un’artificiosa trasformazione del precedente rapporto di lavoro dipendente in un rapporto di lavoro autonomo al solo fine di sfruttare il vantaggio fiscale del regime forfettario. 

Mancherebbe quindi, nel caso di specie, quell’elemento volontaristico che sta alla base della causa di esclusione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019. 

L’Agenzia delle entrate, dopo aver ripercorso l’iter normativo che ha portato all’introduzione della causa di esclusione in esame, evidenzia che poiché “il rapporto di lavoro autonomo tra il professionista e l’ente pubblico (con il quale è intercorso un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza) si potrà eventualmente instaurare solo se il primo risulterà vincitore all’esito di un concorso pubblico bandito dal secondo”, ciò “ escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto”. 

Dopo aver escluso la presenza della causa ostativa, l’Agenzia precisa tuttavia che “qualora il contribuente dovesse risultare vincitore del concorso e dovesse svolgere a favore dell’Azienda Sanitaria … un’attività effettivamente riconducibile, ai fini fiscali, a un rapporto di lavoro da cui ritrarre reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente, lo stesso non potrebbe in ogni caso applicare il regime forfetario in esame”.

La precisazione non è chiara, ma sembrerebbe impedire l’accesso al forfettario qualora l’attività effettivamente svolta dal contribuente non sia di lavoro autonomo (quindi svolta con autonomia ed indipendenza) ma sia di fatto riconducibile ad un’attività di lavoro dipendente (per il quale in precedenza il contribuente è stato assunto). 

In altre parole, si tratterebbe di un mero “maquillage” formale del rapporto che rimarrebbe di subordinazione nonostante la presenza di una partita Iva.