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Normativa antincendio per gli impianti di climatizzazione: ecco le nuove regole!

Normativa antincendio impianti di climatizzazione: AiCARR spiega i contenuti della bozza di decreto ministeriale appena presentata. I dettagli

Antincendio per impianti di climatizzazione: le nuove regole

AiCARR, Associazione italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, ha fornito alcune spiegazioni in merito alla bozza di decreto ministeriale recante “Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, presentata il 21 maggio scorso al Comitato Centrale Tecnico Scientifico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'associazione ha partecipato al gruppo di lavoro che ha collaborato alla stesura della bozza di decreto.

Il nuovo decreto consentirà di superare le prescrizioni e le limitazioni contenute in alcune Regole Tecniche di Prevenzione Incendi relative alle caratteristiche dei refrigeranti usati negli impianti di climatizzazione.

Antincendio climatizzazione: perimetro di applicazione

Le disposizioni tengono conto del dpr 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra e si applicheranno alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi progettate applicando le regole tecniche allegate ad alcuni dei Decreti che regolamentano il tema della prevenzione incendi.

Per gli impianti di climatizzazione e condizionamentodi cui all’art. 1, considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, dove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 “Refrigerants - designations and safety n classification” o norma equivalente, fermo restando che la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione siano eseguiti a regola d’arte.

La bozza di decreto permette, per la progettazione, la realizzazione, l'esercizio e il mantenimento di tali impianti, l’utilizzo di gas refrigeranti a minore tossicità (classificazione con la lettera A) non infiammabili, indicati con il numero 1, o ‘blandamente infiammabili’ indicati con il numero 2, seguito dalla lettera L (A1 o A2L), con l’obbligo della predisposizione del manuale d’uso.

Documentazione degli impianti antincendio

La documentazione di tali impianti - come previsto dal DM 7 agosto 2012 - deve essere comprensiva del manuale di uso e manutenzione, che deve essere predisposto in lingua italiana dal responsabile tecnico dell’impresa di installazione dell’impianto, in accordo alle previsioni della normativa vigente e deve contenere il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

A breve - conclude AiCARR - verrà aperta una consultazione pubblica per la bozza di decreto.