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Sblocca Cantieri: ecco il testo approvato dalla Camera! Tutte le news per appalti, urbanistica, edilizia

Sblocca Cantieri: la Camera ha posto il voto di fiducia sul testo approvato dal Senato. A questo punto, per la definitiva conversione in legge, manca solo l'approvazione finale. Tra le novità di rilievo: appalto integrato fino al 2020, manutenzione con progetto definitivo, subappalto con tetto al 40%, procedura negoziata fino a 1 milione di euro, Italia Infrastrutture Spa, distanze tra edifici, nuove autorizzazioni sismiche, commissario condominiale

Sblocca Cantieri: le misure dell'emendamento della Lega per sospenderlo

AGGIORNAMENTO 17 GIUGNO

L'iter si completa con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019 della legge di conversione del DL Sblocca Cantieri, la n.55 del 17 giugno 2019, e del relativo testo coordinato.

AGGIORNAMENTO - 14 GIUGNO

Nella seduta di giovedì 13 giugno, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto Sblocca Cantieri, decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Ora manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

AGGIORNAMENTO 13 GIUGNO

Il decreto Sblocca Cantieri è ormai a un centimetro dalla definitiva conversione in legge. La Camera dei Deputati, infatti, nella giornata di mercoledì 12 giugno ha votato la fiducia posta dal Governo al testo licenziato dal Senato in data 6 giugno 2019, dove è inglobato il sub-emendamento a firma Patuanelli che aveva calmierato e non poco l'originale emendamento all'art.1 della Lega.

Segnaliamo anche l'ultimo dossier aggiornato del Servizio Studi della Camera con l'analisi di tutte le misure del provvedimento: a questo punto manca solo il voto di approvazione finale. Importante: la definitiva conversione in legge deve avvenire entro il 17 giugno 2019 pena la decadenza del DL 32/2019.

L'accordo sul DL Sblocca Cantieri, soprattutto in riferimento all'emendamento della Lega che 'mette a tacere' il d.lgs. 50/2016 addirittura per due anni e che ha sollevato molti commenti sul tema, tra i quali quello dell'OICE e di Donato Carlea, non è l'unica novità di interesse di un decreto che abbraccia anche edilizia, urbanistica, infrastrutture.

Per quel che riguarda gli Appalti, di fatto, vengono sospese alcune parti del Codice che risultano più restrittive rispetto alla normativa europea. 

Sblocca Cantieri: le novità del sub-emendamento all'art.1 che stoppa parzialmente il Codice Appalti

  • appalto integrato fino al 2020: fino al 31 dicembre 2020 sarà consentito l’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. Resta tutto come definito dalle Commissioni, con la probabile novità che i progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020 e che i bandi siano pubblicati nei successivi 12 mesi; 
  • manutenzione con progetto definitivo: fino al 2020, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo, a meno che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto definitivo dovrà avere un contenuto minimo: relazione generale, elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, computo metrico-estimativo, piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. La realizzazione dei lavori non potrà comunque prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
  • limite del 40% al subappalto: confermato il tetto del 40% (limite massimo) fino a tutto il 2020 ma non c'è totale liberalizzazione come nel testo originario dell'emendamento Pregreffi. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili e non sarà obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta;
  • procedura negoziata fino a 1 milione di euro:
    1) nelle gare di importo compreso tra 40 mila euro e 150 mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221 mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture;
    2) nelle gare di importo compreso tra 150 mila euro e 350 mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici
    3) per gli affidamenti di importo compreso tra 350 mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;
    4) per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.
  • criteri di aggiudicazione: sparisce l'obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione;
  • parere del CSLP: il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). Il sub-emendamento dimezza anche i termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni.

Appalti: le altre novità di rilievo dello Sblocca Cantieri

  • certificati e cause di esclusione: i documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi. Per i certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei certificati scaduti. Non sarà possibile, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge e dalle precedenti bozza del ddl di conversione, l'esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non accertate in via definitiva;
  • pagamento diretto dei progettisti: il nuovo comma 1-quater dell’art.59 del Codice Appalti prevede che nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indichi nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota di compenso degli oneri di progettazione indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta;
  • pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: il parere obbligatorio del CSLP dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (oggi 50 milioni). Saranno dimezzati anche i termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni;
  • Collegio anti-contenzioso: per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere. Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali già verificati e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.

Distanze tra edifici

Le distanze minime tra edifici, previste dall'art.9, commi 2 e 3, del DM 1444/1968, si applicheranno obbligatoriamente solo alle zone C di espansione. Nelle altre zone, ogni ente potrà decidere quali regole seguire.

Lo ha stabilito un emendamento approvato all'ultim'ora in Senato, che contiene anche un'altra importante novità: contrariamente a quanto stabilito dal decreto legge e da tutte le bozze del disegno di legge e che avevamo avuto modo di approfondire su Ingenio, Regioni e Province autonome non avranno l'obbligo di adottare una serie di deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici.

Autorizzazioni sismiche: tutti i dettagli

L'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: conferma il suo impianto con qualche modifica relativa alla modulistica. In merito alle regole del dpr 380/2001, si va a modificare il Testo Unico Edilizia a partire dall'introduzione del corposo art.94-bis, che inserisce l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Attenzione: nel testo non si parla più di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e viene eliminato il passaggio della trasmissione della denuncia di inizio di attività dallo sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.

In definitiva, lo Sblocca Cantieri snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico dell'edilizia e, appunto, classifica gli interventi come “rilevanti per la pubblica incolumità”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”.

Piccoli comuni: più tempo per iniziare i lavori di messa in sicurezza di scuole e strade

I piccoli Comuni, con popolazione fino a 20 mila abitanti, avranno più tempo per effettuare i lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, finanziati dalla Legge di Bilancio 2019 per 400 milioni totali.

Il decreto attuativo prevedeva che i lavori dovessero iniziare entro il 15 maggio 2019, pena la revoca delle risorse assegnate. Un emendamento approvato dal Senato ha spostato questo termine al 10 luglio 2019. Di conseguenza, slitta dal 15 giugno al 31 luglio 2019 il termine per la revoca del finanziamento e dal 15 ottobre al 15 novembre 2019 il termine per l’avvio dei lavori nel Comuni beneficiari della riassegnazione delle risorse.

Importante: l’emendamento “salva” gli affidamenti eventualmente effettuati, ai sensi della Legge di Bilancio, nel periodo in cui è in vigore il decreto legge Sblocca Cantieri.

Italia Infrastrutture SPA

L'articolo 5–quinquies, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di assicurare la celere cantierizzazione delle opere pubbliche, dal 1° settembre 2019, la società in house "Italia Infrastrutture S.p.a." dotata di un capitale sociale di 10 milioni, detenuto interamente dal Ministero dell'Economia e sulla quale il Ministero delle infrastrutture esercita il controllo.

Amministratore giudiziatio per edifici condominiali degradati

L'articolo 5-sexies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, detta disposizioni per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate.

In particolare, il comma 1 prevede la possibilità per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale.

Tale richiesta può essere effettuata ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile, e dunque nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita.

Videosorveglianza nei servizi per l'infanzia e nelle scuole

L'articolo 5-septies, introdotto durante l'esame presso il Senato, reca uno stanziamento volto (previa introduzione di un'apposita disciplina normativa) all'installazione di sistemi di videosorveglianza presso i servizi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia nonché presso le strutture che ospitino anziani e disabili.

Sblocca Cantieri: cosa ci sarà dentro il nuovo regolamento. Che fine fanno le linee guida Anac?

Il nuovo comma 27-octies dell’art.216 del Codice prescrive, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l’obbligo di emanare un nuovo regolamento che, come già osservato, non avrà il carattere sostitutivo di tutti i provvedimenti attuativi fin qui emessi ma soltanto di alcuni ambiti quali:

  • a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
  • b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
  • c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;
  • d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
  • e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;
  • f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;
  • g) collaudo e verifica di conformità;
  • h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;
  • i) i lavori riguardanti i beni culturali.

Dalla data di conversione in legge e di entrata in vigore del provvedimento cessano di avere efficacia le linee guida ANAC relative alle materie indicate nel precedente elenco e quelle che siano in contrasto con le disposizioni del nuovo regolamento. Nelle more dell’emanazione del nuovo regolamento unico, nello stesso comma 27-octies è però previsto che (più precisamente la norma dispone che “rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore” del regolamento unico) le linee guida e i decreti disciplinanti le seguenti materie, emanati in attuazione delle disposizioni (previgenti) del Codice:

  • requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (art. 24, co.2 Codice dei contratti e D.M. 2 dicembre 2016, n. 263);
  • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento (art. 31, co. 5 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 3);
  • modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure “sottosoglia”, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (art. 36, co. 7 Codice dei contratti e linee guida ANAC n. 4);
  • opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione (art. 89, co. 11 Codice dei contratti e D.M. 10 novembre 2016, n. 248);
  • controllo tecnico, contabile e amministrativo e verifica di conformità (art. 111, commi 1 e 2, Codice dei contratti e D.M. 7 marzo 2018, n. 49);
  • lavori concerneti i beni culturali (artt. 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2 Codice dei contratti e D.M. 22 agosto 2017, n. 154).

Quindi le situazioni sono due. Con la prima, valida in atto e sino a quando non vedrà la luce il Regolamento unico di cui all’art.216, comma 27-octies del Codice non cambierà nulla a parte i 3 provvedimenti cancellati (i primi 2 con il decreto-legge n. 32/2019 ed il 4° con il d.lgs. n. 56/2017) e cioè:

  • DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate le modalità di iscrizione all’albo e di nomina dei collaudatori di infrastrutture, nonché i compensi da corrispondere di cui al previgente art. 196, comma 4;
  • Provvedimento per determinare le classifiche di qualificazione dei contraenti generali di cui al previgente art. 197, coma 3;
  • DM Infrastrutture e trasporti con linee guida interpretative e di indirizzo per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice di cui al previgente art. 214, comma 12.

La seconda situazione si avvererà quando sarà predisposto ed adottato il “regolamento unico”: usciranno di scena i 19 provvedimenti emanati e che restano in vigore sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento mentre 1 provvedimento mai emanato sarà riassorbito dal Regolamento stesso.

IL TESTO DEL DDL SBLOCCA-CANTIERI SU CUI E' STATA VOTATA LA FIDUCIA ALLA CAMERA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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