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Il chiosco stagionale non è libero: è nuova costruzione, senza permesso c'è abuso edilizio

Tar Abruzzo: per un chiosco stagionale per la vendita di cibo e bibite serve il permesso di costruire

Tar Abruzzo: per un chiosco stagionale per la vendita di cibo e bibite realizzato in legno e utilizzato, ogni anno, per la vendita stagionale di generi alimentari serve il permesso di costruire

Permesso di costruire: anche un chiosco in legno lo richiede se...

Un chiosco realizzato in legno, di superficie pari a nove metri quadrati e altezza di metri 2.50, utilizzato per la vendita stagionale di generi alimentari, ancorché amovibile, è un’opera destinata ad un uso non già provvisorio né connesso ad esigenze contingenti, ma destinato a rinnovarsi annualmente, e pertanto necessita del permesso di costruire.

Lo ha affermato il Tar Abruzzo con la sentenza 273/2019 dello scorso 27 maggio, dove si evidenzia che la natura precaria del manufatto va intesa, ai fini dell’identificazione del relativo regime abilitativo edilizio, non tanto e non solo con riferimento alla consistenza strutturale e dell’ancoraggio al suolo dei materiali di cui si compone, ma in termini funzionali, ovvero occorre accertare se si tratta di un’opera destinata a soddisfare bisogni duraturi, ancorché realizzata in modo da poter essere agevolmente rimossa.

Il carattere stagionale dell’uso del manufatto non implica la provvisorietà dell’attività

Nel caso di specie, per il Tar, è proprio così e pertanto l'ordine di demolizione emesso dal comune è legittimo. Del resto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il carattere stagionale dell’uso del manufatto non implica la provvisorietà dell’attività, né di per sé la precarietà del manufatto ove si svolge, anzi il rinnovarsi dell’attività con frequenza stagionale è indicativo della stabilità dell’attività e dell’opera a ciò necessaria (Consiglio di stato, sez. 6, 21 febbraio 2017, n. 795; Consiglio di Stato, sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 marzo 2017 n. 409; Cass. pen. sez. III, 30 giugno 2016 n. 36107).

Non ricorre - tra l'altro - la deroga prevista dall’art. 3, comma 1, lettera e.5) del dpr 380/2001 che esonera dal preventivo rilascio del permesso di costruire i manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, che di norma vi sono soggetti, quando essi siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.

Questo perché il ricorrente, che a detta deroga fa espresso riferimento, non prova però che il manufatto in questione sia ricompreso in una struttura ricettiva all’aperto, ma si limita ad allegare di essere titolare di un contratto di gestione decennale dell’area comunale di sosta per camper allestita su aree identificate da particelle catastali diverse da quelle sulle quali insiste il manufatto in legno.

In definitiva il manufatto in questione, quand’anche strutturalmente amovibile, deve essere considerato, ai sensi dell’art. 3 lettera e) del dpr 380/2001, un intervento di nuova costruzione che ai sensi dell’art. 10 dello stesso decreto necessita di permesso di costruire e, di converso, se realizzato in assenza del permesso di costruire, se ne deve ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 31 del dpr 380/2001.

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