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Competenze professionali dei geometri: i chiarimenti sull'ultima sentenza della Cassazione

Il geometra può sempre redigere il progetto urbanistico-amministrativo (architettonico) di modeste costruzioni civili anche se queste vengono realizzate con struttura in cemento armato; unica condizione è che la progettazione strutturale sia affidata ad altro professionista competente con separato incarico

Il geometra può sempre redigere il progetto urbanistico-amministrativo (architettonico) di modeste costruzioni civili anche se queste vengono realizzate con struttura in cemento armato; unica condizione è che la progettazione strutturale sia affidata ad altro professionista competente con separato incarico
 
Competenze professionali: chiarimenti su una sentenza della CassazioneIn merito alla recente ordinanza n. 2038/2019 della Corte di Cassazione in materia di competenze professionali dei professionisti tecnici, sulla quale avevamo avuto modo di fornire un primo commento, grazie al commento dell'Ordine nazionale dei Geometri facciamo chiarezza fornendo ulteriori precisazioni in merito.

Competenze professionali per realizzazione di strutture in cemento armato: chiarimenti

La Seconda sez. Civile, con tale pronuncia, conferma di fatto i propri precedenti pronunciamenti (2013) allineando e conformando l'indirizzo giurisprudenziale a quanto da tempo già sostenuto dalla Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato) e cioè:

  • il geometra può sempre redigere il progetto urbanistico-amministrativo (architettonico) di modeste costruzioni civili anche se queste vengono realizzate con struttura in cemento armato; unica condizione è che la progettazione strutturale sia affidata ad altro professionista competente con separato incarico (ferma restando l'autonomia del geometra in caso di struttura in muratura e/o destinazione agricola/rurale);
  • l'Ordinanza in oggetto, nel decidere il caso trattato, ribadisce che la cancellazione del R.D. del 1939 ha valenza innovativa - non interpretativa - e che pertanto dispiega effetti dalla data del pronunciamento e cioè dal 2010 (fermo restando che tale R.D. è stato abrogato, in quanto norma "inutile", già superata da svariate altre norme quali la 1086/71, la 64/75 e il D.P.R. 380/2001);
  • il caso trattato, per il quale è stato così deciso, trattandosi di prestazione risalente al 2004 (quindi antecedente alla abrogazione del 2010), ha pertanto consentito di chiarire ulteriormente la obsoleta questione delle competenze professionali, superata, nei fatti, dalla evoluzione normativa che, con l'introduzione della modulistica unica, ha definitivamente previsto, per ogni intervento edilizio, le quattro figure professionali che potranno, nel caso, intervenire - progettista architettonico, progettista strutturale, direttore dei lavori architettonico e direttore dei lavori strutturale - (ferma restando la possibilità di unicità dell'incarico in capo ad un unico professionista laddove possibile); nei comportamenti, dalla collaborazione interdisciplinare e multidisciplinare che i professionisti tecnici adottano quotidianamente.

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