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Caldaie di condomini, scuole, ristoranti e attività artigianali: ecco le nuove regole tecniche antincendio

Prevenzione incendi: è stata notificata dalla Commissione europea la nuova regola tecnica per le centrali termiche oltre ai 35 kW, che modifica il DM 12 aprile 1996

Prevenzione incendi: è stata notificata dalla Commissione europea la nuova regola tecnica per le centrali termiche oltre ai 35 kW, che modifica il DM 12 aprile 1996. La bozza è disponibile su Ingenio

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Novità molto importanti, sul fronte antincendio per le centrali termiche oltre a 35 kW, ovverosia le caldaie di condomini, scuole, attività artigianali e ristoranti.

Antincendio caldaie e centrali termiche oltre a 35 kW: novità, iter e qualche specifica

E' stata infatti notificata alla Commissione UE la nuova regola tecnica che modifica il decreto ministeriale 12 aprile 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”.

La nuova regola tecnica - disponibile su Ingenio nell'allegato al presente articolo, decreto del Ministero dell'Interno del 4 giugno ancora provvisorio - concerne gli impianti di portata complessiva superiore a 35 kW cioè le centrali termiche di condomini, ristoranti, edifici scolastici, laboratori artigiani, forni da pane, impianti di produzione del calore a servizio di attività di lavaggio biancheria e sterilizzazione, impianti di produzione del vapore, ecc.

La nuova regola tecnica (decreto) è stata notificata alla Commissione UE lo scorso 4 giugno 2019: l'iter prevede che, a meno che non emergano osservazioni da parte degli Stati membri, il provvedimento resterà a Bruxelles fino al 5 settembre 2019, per poi terminare il percorso verso la Gazzetta ufficiale (in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione).

Rispetto alla precedente regola, sono stati inclusi nel campo di applicazione del decreto anche gli apparecchi di tipo A (che non prevedono canne fumarie o dispositivi per l'evacuazione verso l'esterno dei prodotti da combustione) realizzati con diffusori radianti ad incandescenza, per i quali la possibilità di installazione in luoghi soggetti ad affollamento, come le chiese, deve essere oggetto di una valutazione del rischio.

Antincendio impianti termici: campo di applicazione

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi utilizzati per:

  1. climatizzazione di edifici e ambienti;
  2. produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore;
  3. cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
  4. lavaggio biancheria e sterilizzazione;
  5. cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie.

Principali novità della nuova norma tecnica

Queste alcune novità di rilievo (tratte dal Quotidiano "Edilizia e Territorio" de Il Sole 24 Ore):

  • termini e definizioni: per il "disimpegno" vengono definite le caratteristiche di resistenza al fuoco; per la "serranda tagliafuoco" si evidenzia che il dispositivo di otturazione ad azionamento automatico deve essere comandato da un dispositivo termico tarato ad 80° C; affinché un locale sulla copertura di un edificio possa essere definito "esterno", viene aggiunto un nuovo requisito: la soletta di posa sulla copertura va realizzata con materiali di classe 0 di reazione al fuoco o di classe minima A1 di reazione al fuoco europea;
  • serrande tagliafuoco, nuovo principio generale: nel decreto si legge che "qualora le condotte aerotermiche attraversino strutture che delimitano compartimenti antincendio e si effettui il ricircolo dell'aria, la serranda tagliafuoco dovrà essere azionata anche da impianto di rivelazione e allarme incendio, installato nell'ambiente servito. In ogni caso l'intervento della serranda tagliafuoco deve determinare automaticamente lo spegnimento del bruciatore e l'espulsione all'esterno dell'aria calda proveniente dall'apparecchio";
  • pareti esterne e superfici di aerazione di centrali termiche: previsti nuovi sconti con l'installazione di impianti che rivelazione delle fughe di gas;
  • estintori di classe F per le cucine: per le cucine dei ristoranti, con potenzialità delle apparecchiature termiche alimentate a gas superiore a 35 kW, viene inserito l'obbligo di installazione di estintori di classe F (adatti per fuochi generati da oli combustibili di natura vegetale e animale) in numero variabile a seconda della superficie di cottura da proteggere.

Applicazione regola e chiarimenti importanti

La nuova regola tecnica si applica agli impianti di nuova realizzazione e a quelli esistenti alla data di emanazione del decreto. Importante:

  • non è previsto alcun adeguamento alle nuove disposizioni per gli impianti esistenti di portata termica superiore a 116 kW approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta;
  • non è richiesta la conformità alla nuova regola tecnica anche per gli impianti esistenti alla data di emanazione del decreto e di portata termica superiore a35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.

Prevenzione incendi negli asili nido

E' importante ricordare anche che lo scorso 21 maggio 2019 lo schema di norma antincendio (regola tecnica verticale) per gli asili nido è stato presentato alla riunione del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (CCTS) dei Vigili del Fuoco. La nuova regola tecnica verticale sarà compresa nel decreto ministeriale 3 agosto 2015 (Codice antincendio).

LA BOZZA DI DECRETO (4 GIUGNO 2019) E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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