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Attività edilizia: le tettoie non sono equiparabili alle serre mobili stagionali. Tra permessi e libertà

Tar Lombardia: non possono considerarsi attività di edilizia libera delle tettoie utilizzate per il ricovero di mezzi e strumenti di lavoro, costituite da una struttura portante in tubolari di ferro e dotate di copertura in telo plastificato

Altra interessante sentenza in materia edilizia è la n.1408/2019 dello scorso 18 giugno del Tar Lombardia, che ha confermato l'abuso edilizio (e l'ingiunzione comunale a demolire) poiché questo tipo di opera non può rientrare nella nozione di serre mobili stagionali o temporanee ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e, del dpr 380/2001, atteso che le serre sono utilizzate per garantire una protezione diretta della coltivazione sul suolo e non per altri fini.

Secondo il ricorrente, le opere sopracitate rientrerebbero nell'edilizia libera e comunque avrebbero natura pertinenziale rispetto all'attività florovivaistica svolta, senza considerare poi che alcune opere sarebbero rimovibili, in quanto solo appoggiate al suolo.

Manufatti precari, tettoie, serre mobili: le indicazioni del Tar

  • i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l’assenza di opere murarie. Ciò, in quanto il manufatto non precario – nel caso di specie, le serre ad uso stagionale – non risulta in concreto deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma viene destinato ad un utilizzo protratto nel tempo, ovvero allo svolgimento dell’attività florovivaistica;
  • secondo la consolidata giurisprudenza, “la ‘precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante” (Consiglio di Stato, VI, 4 settembre 2015, n. 4116; altresì 1 aprile 2016, n. 1291; 3 giugno 2014, n. 2842; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, I, 28 giugno 2016, n. 655);
  • non si potrebbero nemmeno ritenere i manufatti semplici pertinenze, tenuto conto delle dimensioni degli stessi e del loro rilevante impatto a livello urbanistico – due tettoie, costituite da struttura portante in tubolari di ferro e copertura in telo plastificato, delle dimensioni di m 9,00 per m 10,50, con altezza da m 3,00 a m 5,00, e m 10,95 per m 6,90, con altezza da m 2,90 a m 6,00; una tettoia, costituita da struttura portante in legno e copertura in lastre di metallo delle dimensioni di m 7,40 per mt. 7,60, con altezza da mt. 2,20 a m 3,00; un silos in metallo dell’altezza di circa m 6,00, poggiato su una platea di cemento (cfr. all. 1 al ricorso) –, considerato che in materia edilizia sono qualificabili come pertinenze solo le opere che siano prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro destinazione d’uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 gennaio 2016, n. 19; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 maggio 2018, n. 1198);
  • non si può ritenere che le due tettoie, costituite da una struttura portante in tubolari di ferro e dotate di copertura in telo plastificato, possano rientrare nella nozione di serre mobili stagionali o temporanee ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e, del dpr 380/2001, atteso che le stesse sono utilizzate per il ricovero di mezzi e strumenti di lavoro e non per garantire una protezione diretta della coltivazione sul suolo, come stabilito dalla normativa di settore.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF


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