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Finestra con le grate? No ai limiti sulle distanze tra costruzioni. Regole valgono per le vedute, non per le luci

Tar Lombardia: il regime delle distanze ex art. 9 del DM 1444/1968 opera con riferimento alle pareti che presentano vedute ma non nel caso di una apertura con inferriate, qualificabile come luce

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La finestra con le grate che rappresenta un'apertura praticata solo per dare aria e luminosità ai locali e posta a un'altezza tale dal pavimento che non consente di affacciarsi sulla proprietà del vicino non deve osservare le regole sulle distanze tra edifici di cui all'art.9 del DM 1444/1968 (10 metri), che vale soltanto per le pareti finestrate.

E' questa, la conclusione contenuta nella recente sentenza 1484/2019 dello scorso 26 giugno del Tar Lombardia: in definitiva, una finestra con le grate costituisce una semplice luce e non una vera e propria veduta.

Distanze tra edifici: vale solo per le pareti finestrate

Il TAR aderisce all’orientamento giurisprudenziale (TAR Lombardia, Milano, sez. II, 30/11/2018 n. 2706) secondo il quale “… “l'art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci” (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 ottobre 2015, n. 4628; cfr., nella giurisprudenza civile, Cassazione civile, sez. II, 20 dicembre 2016, n. 26383). L’operatività della previsione è, quindi, condizionata dalla natura delle aperture …” (v. anche TAR Lombardia, Milano, sez. II, 23/05/2019 n. 1168).

Va quindi respinta la difesa dell’amministrazione nella parte in cui sostiene che le distanze previste dalla norma si applicherebbero anche alle “luci” e quindi la distinzione con le “vedute” sarebbe irrilevante. Tra l'altro, precisa il TAR, dall’esame del provvedimento impugnato risulta che le inferriate sono state collocate dopo l’accertamento effettuato in data [omissis], come più volte affermato dal Comune.

Luci e vedute: differenze e riconoscimento

Per quel che riguarda la distinzione (e anche la valutazione) tra luci e vedute, nella sentenza si ricorda che - in merito - l’art. 900 c.c. stabilisce che le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie:

  • luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
  • vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.

Secondo la giurisprudenza (TAR Puglia-Bari, Sez. III, sentenza 22.04.2015 n. 641) si ha veduta quando è consentita non solo una comoda "inspectio" - senza l'uso di mezzi artificiali - sul fondo del vicino ma anche una comoda, agevole e sicura "prospectio", cioè la possibilità di affaccio - con sporgenza del capo - per poter guardare di fronte, lateralmente e obliquamente. Affacciarsi, nell'uso corrente recepito dal legislatore nella definizione delle vedute, è il porsi l'osservatore di normale altezza, comodamente, senza pericolo e senza l'ausilio di alcun mezzo artificiale, col petto, protetto dall'opera, a livello superiore a quello massimo dell'opera stessa nel punto di osservazione, in modo da poter sporgere oltre tale livello il capo e vedere, anche obliquamente e lateralmente, l'immobile altrui e, nello stesso tempo, da poter esser visto dall'esterno.

Per poter distinguere una veduta prospettica da una finestra lucifera, bisogna accertare, avuto riguardo non all'intenzione del proprietario, ma alle caratteristiche oggettive ed alla destinazione dei luoghi, se essa adempie alla funzione, normale e permanente non esclusiva, di dare aria e luce all'ambiente e di permettere la "inspectio" e la "prospectio" sul contiguo fondo altrui, in modo da determinare un inequivoco e durevole assoggettamento di quel fondo a tale peso. Non può sussistere veduta quando, pur essendo possibile l'affaccio attraverso un'apertura, non possa attuarsi normalmente, e cioè agevolmente e senza pericoli, la sporgenza del capo per guardare di fronte, obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino.

Le conclusioni

Quindi, in conclusione:

  • un'apertura con inferriate non può essere più qualificata come finestra ma come luce e, conseguentemente, non opera il regime delle distanze previste dall’art. 9 del DM n. 1444/1968;
  • l’eventuale eliminazione della “veduta” mediante l’apposizione della grata (operazione svolta, nel caso di specie, dal comune) non è idonea ad escludere l’esistenza della violazione edilizia (quindi nel caso di specie l'abuso edilizio c'è, ma non c'è la violazione all'art.9 DM 1444/1968), almeno al momento della realizzazione dell’abuso, e ciò determina l’insussistenza del requisito della c.d. doppia conformità. L’impugnato diniego di sanatoria, in effetti, si regge anche solo sul difetto di conformità edilizia al momento di realizzazione dell’abuso, esonerando il Collegio dall’approfondire in fatto la natura dell’apertura dopo l’installazione delle inferriate.

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