Pavimenti Industriali
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Lo strano caso dei pavimenti industriali in calcestruzzo

Pavimentazioni industriali: strutturali o non strutturali? Serve chiarezza

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La lettura e la comprensione delle norme richiede spesso una conoscenza giuridica non superficiale.

Questo, a volte, rende difficile assicurarne la corretta applicazione.

Non è solo un problema di dover correre dietro ai richiami dei richiami tra una norma e l’altra, ma di cultura normativa: a volte non basta aver studiato legge.

In questo contesto ricade l’ampio campo delle cosiddette pavimentazioni industriali, che altro non sono che delle piastre in calcestruzzo la cui finalità principale è quella di fornire il supporto orizzontale per lo svolgimento di una serie di attività in ambito operativo quali, ad esempio lo stoccaggio di materiali e prodotti, la loro movimentazione, il loro utilizzo e produzione, la loro commercializzazione. A volte servono anche per unire le fondazioni.

Stiamo parlando di un settore ampio, che consuma una quota importante della produzione nazionale del calcestruzzo, più o meno il 15%, con una vastità di casi enorme: si va dai pavimenti dei piccoli edifici industriali, che raggiungono in media i cinquecento metri quadri, ai due/trecentomila metri quadri dei grandi complessi di logistica, come quelli che sta realizzando Amazon oggi in Italia e nel resto del mondo.

Dicevo un settore dove l’applicazione delle norme è difficile: è talmente vero che ancora oggi si dibatte se una pavimentazione industriale debba, o meno, essere progettata da un progettista, anche per le applicazioni più ampie, ovvero quelle pavimentazioni con dimensioni superiori ai 5.000 mq, soggette a carichi spesso importanti.

E in un momento in cui la figura più importante del mondo della normazione tecnica, il Presidente del Consiglio superiore dei LLPP, il prof. Donato Carlea, parla con continuità del fatto che la soluzione per la qualità del processo costruttivo sia il “progetto perfetto”, lo scoprire che esiste un settore così ampio dove il progetto non solo non è perfetto, ma spesso non esiste, colpisce alquanto.

E per questo è necessario arrivare a un chiarimento.

I pavimenti industriali: un soggetto dimenticato per lungo tempo dal legislatore

Il pavimento industriale non viene quasi mai progettato da un professionista innanzitutto perché “l’attenzione del legislatore per questa tipologia di manufatto è stata molto limitata per un lungo periodo, tanto che per decenni il più importante parametro con cui era valutato un fornitore piuttosto che un altro era solamente il prezzo, cioè gli euro a metro quadro di superficie" (cit. vedi articolo dell'Ing. Roberto Baldo a questo LINK).

Leggi anche: Le Norme Tecniche 2018 e la Circolare esplicativa: cosa viene richiesto per i Pavimenti Industriali

Cosa accade oggi?

Un imprenditore immobiliare/industriale che decide di realizzare un edificio industriale in genere affida a un professionista (iscritto all’albo) la parte di progetto del capannone e a un prefabbricatore/impresa la realizzazione dell’edificio ma, per quanto riguarda il pavimento industriale, non passa né attraverso la suddetta impresa né attraverso il suddetto professionista, ma contatta direttamente l’impresa applicatrice o il produttore di calcestruzzo (il quale poi incarica un’impresa, spesso un artigiano) che fornisce una sorta di “foglio” dell’opera. Quasi sempre non è un progetto, è un disegno - per sapere quanti metri quadri ci saranno da fare e pagare - con spessori e posizionamento delle armature e indicazione della resistenza del calcestruzzo, punto.

Questo accade per le diverse tipologie di pavimentazioni, tradizionali ad armatura lenta, con fibre, con o senza giunti, post-tese.

La tesi che viene condivisa è che la piastra in calcestruzzo non sia strutturale.

Ne segue che non serve né il progetto firmato da un professionista qualificato, né una direzione lavori.

Il progetto del capannone depositato non contiene la parte del pavimento, neppure un vero e proprio disegno, semplicemente l’indicazione fornita dell’impresa di pavimentazione. Un disegno di un cerchio con all'interno questi dati.

E gli uffici della PA nella maggior parte dei casi avvallano questa situazione. Il pavimento industriale è un fantasma del progetto.

Memo: il pavimento industriale e il Testo Unico dell’Edilizia

Per quanto riguarda il DPR 380/2001 questa fattispecie ricade all’art. 3 nelle definizioni di "interventi di nuova costruzione", ovvero “e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)”.

Attenzione, il Testo Unico dell’Edilizia considera anche i manufatti esterni: “e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;”. Quest’ultime però sono a volte comprese nell’articolo 6 riguardante l’Attività edilizia libera: “e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”.

Non mi addentrerò in questo articolo nei meandri del Testo Unico dell’Edilizia per chiarire quali siano i provvedimenti amministrativi che è necessario compiere per arrivare alla costruzione di una pavimentazione industriale – anche se ritengo che dovrebbero essere oggetto di un approfondito studio per comprendere quali responsabilità si assume un committente e una impresa nell’auto affermare se una pavimentazione è una struttura o meno – ma mi limito a sottolineare che fino a ieri la differenza procedurale più importante tra una pavimentazione  non strutturale e una strutturale era che in zona sismica quella strutturale dovesse essere soggetta ad autorizzazione sismica.

Oggi non è più così. Con lo Sblocca Cantieri non vi è più questo obbligo dell’autorizzazione sismica.

Ma attenzione, il DL SBLOCCA CANTIERI assegna il compito di stabilire se vi è la necessità di procedere alla richiesta di un’autorizzazione sismica al professionista, il quale di volta in volta dovrà scegliere se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione.

L'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche va a modificare il Testo Unico Edilizia a partire dall'introduzione del corposo art.94-bis, che inserisce l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Il committente dovrebbe quindi, almeno in zona sismica, passare sempre attraverso il parere di un professionista qualificato (iscritto all’ordine) prima di compiere scelte sul tipo di opera che va a realizzare. Ma … Ma il professionista non è un fesso. E sa che la pavimentazione industriale è la madre di tutte le contestazioni. Ed è quindi il primo che vuole evitare di mettere la propria firma su quell’eventuale progetto.

In questa situazione in cui quindi la norma non è chiara, la PA accetta quasi tutto, il Committente vuole spendere poco e fare presto, è il primo a disegnare nel progetto del capannone un semplice cerchio, mettere spessore e RcK, e di fatto a scaricare tutte le responsabilità sulla povera impresa di pavimentazione, che rimane di fatto la sola a rispondere del manufatto.

Su questo tema suggerisco la lettura un interessante articolo di Gianluigi Pirovano >>> Leggi l'articolo QUI

Leggi anche: I Pavimenti industriali nelle Norme Tecniche 2018, cosa cambia

Pavimentazioni Industriali: con la Circolare NTC 2018 qualcosa è cambiato

Nella circolare esplicativa Norme Tecniche Costruzioni 2018 vengono per la prima volta citate le pavimentazioni industriali in calcestruzzo: viene infatti inserito uno specifico riferimento alle pavimentazioni in calcestruzzo, al capitolo 4.1 che recita:
"Per quanto riguarda le pavimentazioni in calcestruzzo, può farsi utile riferimento alle CNR-DT 211/2014 ‘Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo delle pavimentazioni di calcestruzzo’".

Attenzione, la frase “può farsi utile riferimento” ha creato molti alibi, ma solo per una interpretazione “ignorante” della norma. Per comprenderne il significato occorre conoscere il sistema normativo nazionale.

Le Norme Tecniche sono una Norma pubblicata con Decreto Interministeriale è hanno valore cogente. Devono essere applicate e rispettate, punto.

Per la loro applicazione il MIT pubblica una Circolare Esplicativa, che non può introdurre novità normative o norme in contrasto, deve semplicemente fornire un supporto ufficiale all’interpretazione delle Norme Tecniche.

Quindi, la frase della circolare su citata da due importanti informazioni:

  1. le pavimentazioni industriali SONO considerate dalle NORME TECNICHE
  2. per le pavimentazioni industriali è ammesso l’uso come utile riferimento delle Istruzioni CNR. Quindi per quanto non in contrasto con le Norme Tecniche il rispetto delle Istruzioni da già garanzia di aver operato in modo conforme alle Norme Tecniche.

Il punto 1) non significa che quindi le Pavimentazioni Industriali siano da considerarsi strutture, ma che sono comprese nelle Norme Tecniche (che trattano anche parti non strutturali).

Il punto 2) è importantissimo, perché di fatto concede al settore un supporto eccezionale: la possibilità di fare riferimento a un documento, le istruzioni DT 211 del CNR, che hanno un linguaggio e un contenuto specificatamente dedicato alle pavimentazioni.

Se per gli addetti del settore quindi l’interpretazione delle NTC 2018 può portare a qualche problema, le DT 211 sono più facilmente comprensibili.

>>> QUI è possibile scaricare le Istruzioni CNR-DT 211/2014

Dalle Istruzioni CNR una utile classificazione delle Pavimentazioni Industriali

Nel giugno 2016 il Consiglio Nazionale delle Ricerche pubblica le ‘Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di Calcestruzzo’, con il codice CNR-DT 211/2014.

Queste istruzioni vengono a colmare un profondo vuoto normativo, e compiono una trattazione completa di questo tipo di opera, esaminandone i principali aspetti che vanno dalla progettazione fino alla esecuzione e il controllo finale dell'opera, senza trascurare gli aspetti legati alla manutenzione.

La DT 211 fornisce un supporto utile per comprendere quando le pavimentazioni industriali siano strutture o meno.

Innanzitutto il documento da due diverse classificazioni delle Pavimentazioni.

La prima è in funzione della stratigrafia: le pavimentazioni di calcestruzzo possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

  • Pavimentazioni su terreno;
  • Pavimentazioni su soletta;
  • Pavimentazioni su pavimentazione esistente.

La seconda Classificazione è per destinazione d’uso. Le pavimentazioni di calcestruzzo possono essere classificate, in funzione dell’uso previsto, secondo lo schema riportato nella Tabella 2.1; tale classificazione fa particolare riferimento alle pavimentazioni per uso industriale. Nella stessa tabella sono descritte le tipologie di carico più significative.

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Vi sono anche altre classificazioni ma queste sono le più utili, per un progettista per comprendere quando la piastra in calcestruzzo è strutturale o meno.

Nel  documento vi è poi un capitolo dedicato ai “CRITERI DI PROGETTAZIONE, AZIONI E PROBLEMATICHE SPECIALI”.

In questo capitolo si afferma che il dimensionamento, l'esecuzione ed il controllo delle pavimentazioni industriali devono essere effettuati nel rispetto dei principi e metodi indicati nelle presenti istruzioni CNR.

Nel testo poi si da indicazioni progettuali inerenti:

  • Vita nominale di una pavimentazione
  • Azioni dirette
  • Azioni indirette
  • Combinazioni delle azioni
  • Modelli e metodi di calcolo
  • Progettazione dei giunti

Dall’approccio del  testo quindi appare evidente come la Pavimentazione Industriale debba essere sempre progettata, per poi valutare, attraverso l’analisi delle prestazioni attese, e quindi delle azioni a cui dare risposta, e della tipologia di pavimentazione, se questa sia una struttura o meno.

Quindi: “progetto” sempre, “struttura” da valutare di caso in caso.

In conclusione:

  • Le istruzioni CNR riportano nella loro premessa che dal punto di vista strutturale, le pavimentazioni sono piastre su appoggio continuo cedevole. E’ pertanto determinante stabilire se vadano o meno considerate strutturali, perché questo ha influenza sia sulla progettazione che sull’iter amministrativo dei lavori.
  • A questo proposito, qualora la pavimentazione abbia una specifica funzione strutturale, autonoma oppure in combinazione con altri elementi e sia almeno debolmente armata, questa dovrà essere eseguita secondo il progetto di un professionista abilitato, depositato presso gli Organi di Controllo, e un Direttore Lavori abilitato dovrà sovrintendere i lavori di esecuzione.

Pavimentazione industriale è una struttura? Il Parere dell’ex Genio della Regione Toscana

Ma poiché questo è il paese dei tutor, ovvero il paese in cui si rispettano i limiti di velocità solo se ci sono le telecamere … ci si rende conto che la prassi del “non progetto” sia difficilmente superabile se non si arriva ad avere un “chiarimento semplice” su quando la pavimentazione industriale, o meglio la piastra in calcestruzzo sia una struttura o meno.

Conpaviper, l’Associazione che rappresenta il settore delle Pavimentazioni Industriali ha quindi chiesto un parere all’Ex Genio della Regione Toscana.

>>> CLICCA QUI per leggere il parere richiesto da CONPAVIPER al Genio Civile della Regione Toscana

Con il parere della Commissione Sismica della Regione Toscana – ex Genio Civile – si chiarisce che le pavimentazioni industriali, quando non sono realizzate come semplice strato di finitura, sono a tutti gli effetti delle strutture e quindi, ai sensi delle nuove Norme Tecniche e del DPR 380, devono essere progettate da un professionista abilitato e la loro realizzazione deve essere controllata da una direzione lavori.

Il parere della Regione Toscana riporta che qualora “la pavimentazione (ipotizzata come una soletta almeno debolmente armata) abbia una specifica funzione strutturale, autonoma oppure in combinazione con altri elementi (ad esempio travi) e che la stessa sia essenziale per assicurare, localmente o globalmente, la sicurezza statica della costruzione” allora “occorrerà che la pavimentazione in calcestruzzo (elemento con funzione strutturale) sia progettata da professionista abilitato, sia oggetto di deposito presso gli organi di controllo (ex Genio Civile), sia sottoposta al controllo di un Direttore dei lavori abilitato.” 

Ma la Toscana non è l’Italia, poi ci sono i calcestruzzi fibrorinforzati (FRC)

Ma sono in molti ad affermare che il parere è di una regione, e quindi dovrebbe essere vincolante solo (e almeno, speriamo) per quella regione.

Poi nel frattempo è arrivata la Linea Guida del Consiglio Superiore dei LLPP sugli FRC, i calcestruzzi fibrorinforzati, un documento che ricordiamo è diventato obbligatorio già con la sua uscita ma che per la parte di qualifica andrebbe urgentemente rivisto per consentire che esso non diventi un problema sull’uso del calcestruzzo FRC in Italia.

Poiché:

  • il principale campo di azione del calcestruzzo fibrorinforzato sono le pavimentazioni industriali
  • se la pavimentazione industriale è strutturale allora il calcestruzzo impiegato deve avere il CVT – Certificato di Valutazione Tecnica
  • ma le Linee Guida – per il problema citato sopra – prevedono la certificazione della singola ricetta che poi diventa immutabile
  • ma un produttore di calcestruzzo non ha singole ricette di FRC, ma un numero importante di ricette, e il certificare tutte le singole ricette diventerebbe anti-economico
  • e poi la ricetta deve essere costantemente aggiornata: quindi la certificazione non deve riguardare un mix design immutabile
  • e poi ci sono mesi prove per arrivare alla certificazione: con il sistema previsto avremmo ampi intervalli di tempo in cui non sono disponibili sul mercato ricette con il CVT

per tutte queste considerazioni appare per tutti più semplice fare 10 passi indietro e sostenere che tutte le pavimentazioni industriali non sono strutturali: in questo modo l’uso degli FRC non è soggetto a CVT e tutto va avanti in modo più semplice.

Con l’uscita di queste Linee Guida, proprio per questo errore sul modello di certificazione, abbiamo di fatto riportato il settore alla fine degli anni novanta.

In ultimo, va sottolineato, che la distinzione tra funzione strutturale o elemento di finitura e il diverso comportamento al fuoco implicano anche differenze nell’applicazione del Decreto Legislativo 106/2017, relativo alla marcatura CE dei prodotti da costruzione. E si ricorda che, ai sensi dell’art. 20, infatti, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell’Esecuzione o il Collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio non marcati CE è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Pavimentazioni industriali: strutturali o non strutturali? Serve chiarezza

Poiché la pavimentazione industriale fra le diverse opere di un edificio industriale è quello più sollecitato: traffico, scaffalature, cedimenti del sottofondo … ed è l’oggetto principale (insieme alle impermeabilizzazione) del contenzioso in edilizia è quanto mai fondamentale che la sua costruzione parta da un progetto.

Ed è altrettanto fondamentale chiarire quando poi questo progetto riguarda una struttura o una finitura, anche per poter stabilire le eventuali responsabilità non solo in caso di problema tecnico (fessurazione, scartellamento, …) ma anche di incidente con danni alle persone (crollo di una scaffalatura, per esempio). Oggi, la responsabilità cade tutta in testa al Committente (in genere assolto) e all’impresa di pavimentazione (in genere condannata) che poi cerca di rifarsi sui fornitori di materiali.

La mancanza di un progetto porta poi a pavimentazioni troppo spesso scadenti, con spessori non sufficienti, con materiali di qualità discutibile, in cui la qualità e le competenze dell’impresa di applicazione sono poco considerate e l’unico fattore di scelta è il prezzo. Per fortuna non è sempre così e in Italia operano anche eccellenze internazionali sul tema delle pavimentazioni industriali. Ma il problema è quanto mai importante da risolvere.


Il parere del Consiglio Superiore dei LLPP sulle pavimentazioni industriali: una svolta per l'intera filiera del calcestruzzo

In piena estate, l'otto di Agosto, il Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP Donato Carlea ha firmato il parere riguardante il riconoscimento o meno della funzione strutturale delle pavimentazioni industriali, e di conseguenza quali norme debbano essere applicate e quali le specifiche competenze.

La risposta è articolata.

Si tratta innanzitutto il tema dell'applicazione del Requisito 1 Allegato I del Regolamento (UE) n. 305/2011. Di fatto, ogni qualvolta la Pavimentazione Industriale viene coinvolta su problematiche che possano comportare un problema di sicurezza delle persone (presenza di scaffalature, macchinari e impianti, collegamento con fondazione o altri elementi strutturali, ...) devono essere considerate strutture e quindi progettate e controllate da un professionista abilitato

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