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Responsabilità solidale appaltatore - committente: non vale per le pubbliche amministrazioni! La sentenza

Cassazione: le PA non possono essere considerate responsabili delle inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori al pari degli appaltatori perché questo comporterebbe effetti economici non prevedibili, violando il principio generale della prevedibilità della spesa pubblica

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La responsabilità solidale che lega committente-imprenditore e appaltatore nei confronti dei lavoratori non si applica anche alle pubbliche amministrazioni: è di particolare interesse generale, anche per i professionisti tecnici, quanto ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19673 dello scorso 22 luglio 2019, riferita a un caso spinoso.

Nel caso di specie, una dipendente aveva chiamato in causa il proprio datore di lavoro inadempiente (mancata retribuzione) insieme al Ministero della Giustizia in quanto stazione appaltante (committente): il Tribunale di Venezia, inizialmente, aveva accolto il ricorso della dipendente condannando il Ministero al pagamento delle somme dovute dall'appaltatore, ma la Cassazione - su ricorso del MinGiustizia - ha bocciato tale impostazione in quanto essa contrasta con l'orientamento dato in più occasioni dalla stessa Corte suprema, secondo cui la responsabilità solidale negli appalti "non è applicabile alle pubbliche amministrazioni".

Responsabilità solidale: l'excursus normativo

Più nello specifico, ricordano gli ermellini, la responsabilità prevista dall'art. 1676 cod. civ., applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, opera nei limiti di quanto è dovuto dal committente all'appaltatore, mentre l'art. 29 del d.lgs. 276/2003 comporta la responsabilità dell'appaltante anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia già adempiuto per intero la sua obbligazione nei confronti dell'appaltatore. Detta responsabilità, pertanto, non può essere estesa alle pubbliche amministrazioni, in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

La diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica, quindi, la diversa disciplina e rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 cit., in relazione all'art. 3 Cost.

La responsabilità solidale committente - appaltatore non si applica alle PA

La responsabilità solidale prevista dall'art.29 del d.lgs. 276/2003 si legge nella sentenza, non è applicabile alle Pa in quanto "in contrasto con il principio generale in forza del quale gli enti pubblici sono tenuti a predeterminare la spesa e, quindi, non possono sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non preventivamente preventivati e deliberati". La responsabilità solidale di cui sopra, infatti, prevede, che il committente sia responsabile in via solidale con l'appaltatore, per eventuali inadempienze verso i lavoratori, anche quando abbia il primo già saldato al secondo tutto il contro relativo alle opere o al servizio da realizzare.

Ma nel caso delle PA "vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica, quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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